LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26 settembre 2006 PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. Cesena – Soc. Rimini

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26 settembre 2006 PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. Cesena – Soc. Rimini Il Giudice Sportivo, Esaminati gli atti ufficiali: rilevato che la Soc.Cesena ha impiegato il calciatore FERRINI Francesco nato il 27/01/1985; visto il C.U. n. 36 dell’1/09/2006 attinente il regolamento della Primavera Tim Cup 2006/2007 e precisamente il paragrafo 5), comma a): delibera di infliggere: a) alla Soc. Cesena la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Rimini con il punteggio di 0-3; b) alla Soc. Cesena l’ammenda di € 250,00; c) al calciatore FERRINI Francesco (Soc. Cesena) la sanzione dell’ammonizione (Prima Sanzione); d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. MORGHENTI Otello (Soc. Cesena) l’ammonizione con diffida.
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