LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO Il Giudice Sportivo, premesso che il Procuratore Federale ha fatto pervenire a questo Ufficio, a mezzo e-mail ricevuta alle ore 10.11 del giorno 10 settembre 2006, rituale e tempestiva segnalazione ex art. 31 a3) CGS relativamente alla condotta tenuta dal calciatore Kuffour Samuel (Soc. Livorno) nei confronti del calciatore Panucci Christian (Soc. Roma); premesso altresì che le acquisite riprese televisive, di piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità, documentano che effettivamente, al 18° del primo tempo, il Kuffour ha colpito con il gomito destro il volto del Panucci, nel corso di un’azione conseguente alla battuta di un calcio d’angolo, nell’affollata area di rigore della squadra ospitante; ritenuta l’utilizzabilità, quale mezzo di prova ai fini sanzionatori, di tali immagini televisive in quanto il gesto compiuto dal Kuffour integra inequivocabilmente gli estremi di una condotta violenta, come ogni atto volontariamente compiuto da un calciatore in danno della integrità fisica di un avversario ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio, e in quanto tale gesto non fu visto dall’Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere alcuna decisione al riguardo, circostanza, questa, precisata dal Direttore di gara in un supplemento di referto e del tutto comprensibile per la presenza di numerosi calciatori che attorniavano i protagonisti, ostacolandone la visibilità; valutata, in particolare, l’evidente intenzionalità del gesto, preceduto da una serie di “contatti” che consentivano di “localizzare il bersaglio” , e concretatosi in un movimento di rotazione all’indietro del braccio di innaturale ampiezza; valutata inoltre l’assoluta gratuità dell’atto di violenza, in quanto del tutto avulso da un contesto agonistico, nonché la sua obiettiva idoneità a cagionare un danno all’integrità fisica dell’antagonista, per la zona del corpo attinta; visto l’art. 14 comma 2bis lett. c) CGS ed il minimo edittale ivi previsto, P.Q.M. delibera di infiggere al calciatore Kuffour Samuel (Soc. Livorno) la squalifica per tre giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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