LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 21 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. PARMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 21 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. PARMA Il Giudice Sportivo, premesso che: al 47° del secondo tempo il calciatore Luca Toni (Soc. Fiorentina) veniva espulso “perché durante un’azione di giuoco, con il pallone a distanza di giuoco, colpiva con una gomitata al volto un avversario”; il Procuratore Federale ha fatto pervenire a questo Ufficio, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.24 odierne, rituale e tempestiva segnalazione (ex art, 31 comma a3) CGS) relativamente alla condotta tenuta dal calciatore Massimo Paci (Soc. Parma) in occasione di tale espulsione; la Soc. Fiorentina, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.42 odierne, rituale e tempestiva richiesta ex art. 31 comma a3) CGS dell’esame di filmati, contestualmente depositati, tali da documentare che il Toni non aveva in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta sanzionato dall’Arbitro; le acquisite riprese televisive (Sky e Mediaset), di piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità, documentano che, nelle circostanze in causa, il Toni non colpì affatto con una gomitata al volto l’avversario, così come erroneamente ritenuto dall’Arbitro, trovatosi in una posizione non favorevole a cogliere compiutamente la dinamica dell’azione; ritenuto che: le immagini televisive in questione devono ritenersi pienamente utilizzabili sia come prova di condotta gravemente antisportiva, concretatasi in una evidente simulazione che ha determinato l’espulsione diretta del calciatore avversario (art. 31 comma a3 CGS), sia come prova di estraneità ad una condotta violenta sanzionata dall’Arbitro (ibidem); tali immagini documentano inequivocabilmente che, nelle circostanze in causa, mentre i due calciatori, in un’azione di giuoco, correndo affiancati per raggiungere il pallone, si divincolavano energicamente, il Toni allargava il braccio destro, all’altezza dell’addome dell’avversario, evidentemente per prevalere con una spinta laterale nell’inseguimento del pallone. A tale contatto, sicuramente non di lieve entità ma altrettanto sicuramente non violento, il Paci cadeva riverso al suolo, rotolando e tenendosi il volto tra le mani. Rialzatosi, si toccava ripetutamente il naso, come per verificare un’eventuale epistassi, mentre l’Arbitro, ritenendo che fosse stato colpito con una gomitata al volto, (la mimica del direttore di gara è la miglior conferma dell’erroneo convincimento) provvedeva all’espulsione del “responsabile”; la condotta del Paci deve ritenersi pertanto gravemente antisportiva per un’evidente simulazione che determinò l’espulsione diretta dell’avversario e va sanzionata ex art. 31 comma a3) e 14 comma 2bis, a) CGS; appare equo quantificare la sanzione nel minimo edittale, in considerazione delle dichiarazioni successivamente rese agli organi di stampa dal Paci che, con apprezzabile intento riparatorio, ha escluso di esser stato colpito al volto, anche se tale precisazione, nel rispetto di elementari principi di lealtà, ben poteva essere fatta, nell’immediatezza del fischio arbitrale, al Direttore di gara; va escluso consequenzialmente ogni provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Luca Toni P.Q.M. dichiara Massimo Paci (Soc. Parma) responsabile di condotta gravemente antisportiva e ne dispone la squalifica per due giornate effettive di gara; esclude ogni responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore Luca Toni (Soc. Fiorentina).
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