LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CATANIA – Soc. MESSINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. CATANIA – Soc. MESSINA
Il Giudice Sportivo,
letta la dettagliata relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini;
considerato che, come riferito in tale atto ufficiale, i sostenitori del Catania:
1) prima dell’inizio della gara, aggredivano e percuotevano con pugni, calci e oggetti
contundenti due agenti della Polizia di Stato, intervenuti all’interno della “curva nord”, a
supporto di addetti al servizio sanitario accorsi per soccorrere uno spettatore, cagionando
ad entrambi, con tale delinquenziale condotta, lesioni personali con prognosi di trenta
giorni per uno di essi, immediatamente ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del
locale ospedale;
2) all’ingresso delle squadre in campo, accendevano numerosi fumogeni e artifizi
pirotecnici, che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di due minuti per
mancanza di sufficienti condizioni di visibilità;
3) durante la gara, facevano esplodere, nel proprio settore, innumerevoli petardi, acceso
fumogeni e bengala, lanciandone altresì uno nel recinto di giuoco;
4) danneggiavano i servizi igienici nel settore “curva nord”, utilizzandone i pezzi, in tal
modo ricavati, per lanciarli contro le Forze dell’Ordine;
5) al termine della gara, in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, nell’area riservata
dell’impianto sportivo, inibita al transito delle persone, lanciavano “bombe-carta” e
pietre verso le Forze dell’Ordine, con conseguenze lesive per ben dieci Agenti, così come
refertato dai sanitari della Polizia di Stato, presenti in loco;
ritenuto che da tali inqualificabili comportamenti è derivato un danno grave all’integrità
fisica di più persone ed un evidente ed accentuato pericolo per l’incolumità pubblica;
preso atto dell’inefficacia della diffida già comminata alla Soc. Catania (C.U. n. 53 del
21/9/06) per il violento comportamento, con conseguenze lesive alle persone, dei suoi
sostenitori durante la gara disputata a Palermo pochi giorni prima;
non essendo tollerabile che gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine debbono porre a
repentaglio la propria incolumità, se non la propria vita, in occasione di una partita di
calcio;
ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 11 commi 1 e 3 e 13 comma 1 lettere d),e)
C.G.S.;
delibera
di infliggere alla Soc. CATANIA la squalifica del campo di giuoco per due giornate di
gara, con obbligo di disputa a porte chiuse.