LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 17 ottobre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 17 ottobre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
al 45° del secondo tempo, l’Arbitro decretava l’espulsione del calciatore Bizera
Bastos Joe Emmerson (Soc. Cagliari) perché “in azione di giuoco colpiva con un
calcio un avversario”, come testualmente precisato nel referto;
il Presidente della Soc. Cagliari, nel rispetto del termine di cui all’art. 31, a3) CGS, ha
fatto pervenire, a mezzo fax ricevuto alle ore 10.19 del giorno 16/10/06, rituale richiesta
per l’esame di allegate immagini televisive asseritamene comprovanti che il Bizera, nelle
circostanze in causa, non aveva affatto colpito il calciatore avversario, onde escludere il
provvedimento sanzionatorio consequenziale all’espulsione;
ritenuto che:
la Società (e/o tesserato) possono richiedere al Giudice Sportivo l’esame dei filmati “tali
da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di
condotta violenta (o gravemente antisportiva) sanzionato dall’Arbitro” (art. 31 a3 IV°
comma CGS);
per condotta violenta, secondo un’interpretazione da tempo consolidata e uniformemente
adottata dagli Organi della Giustizia Sportiva, deve intendersi “ogni atto
intenzionalmente commesso da un calciatore in danno dell’integrità fisica di un
avversario ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio”;
ne consegue, ovviamente, che non ogni contrasto fisico ritenuto, a torto o a ragione,
falloso può legittimare la richiesta di un esame dei relativi filmati da parte di questo
Ufficio, ma esclusivamente la condotta sanzionata come violenta dal Direttore di gara;
nell’episodio in esame, l’asserito errore dell’Arbitro, che sanzionava con l’espulsione il
comportamento del Bizera, ritenendolo autore in azione di giuoco di un “grave fallo”
(Regola 12 n. 1 del Regolamento), con una valutazione del tutto insindacabile nel merito
da questo Giudice, esula dalla previsione normativa per la carenza di quella
intenzionalità lesiva che connota la condotta violenta, non contestata né contestabile in
questa sede.
P.Q.M.
respinge la richiesta formulata dal Presidente della Soc. Cagliari Calcio S.p.A.