LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. FROSINONE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. FROSINONE Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Società ospitante esponevano due striscioni contenenti espressioni pesantemente oltraggiose nei confronti delle Forze dell’ordine; considerato altresì che, nel corso dell’intera gara, un gruppo di sostenitori faceva esplodere ininterrottamente innumerevoli petardi, sugli spalti e nel recinto di giuoco, costringendo l’Arbitro a sospendere, per motivi di sicurezza, la gara in due occasioni (al 7° del secondo tempo per un minuto e al 22° del secondo tempo per quattro minuti); valutata la gravità del fatto, per l’esposizione a pericolo delle persone presenti nel recinto di giuoco, e la concreta negativa interferenza sul regolare svolgimento della gara; valutata, inoltre, la specifica e reiterata recidività e preso atto dell’inefficacia dissuasiva delle numerose sanzioni pecuniarie, già settimanalmente inflitte per analoghi comportamenti, nonché della diffida recentemente comminata (C.U. n. 106 del 7 novembre 2006); valutata, per converso, l’apprezzabile atteggiamento assunto dai dirigenti societari che invitavano, pur vanamente, più volte a desistere da tale riprovevole comportamento, e apprezzata altresì la dissociazione di parte della tifoseria, che, con fischi e cori di disapprovazione manifestava il proprio dissenso; visti gli art. 10 comma 2 e 10bis comma 2; delibera di infliggere alla Soc. NAPOLI la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara, con obbligo di disputa a porte chiuse e ammenda di € 5.000,00. Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza.
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