LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. CATANIA del 3 dicembre 2006 – Quattordicesima giornata andata

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. CATANIA del 3 dicembre 2006 - Quattordicesima giornata andata Il Giudice Sportivo, visto il supplemento odierno del rapporto arbitrale, nel quale si dà atto che per un errore materiale, il Direttore di gara ha indicato tra il calciatori ammoniti il nominativo di Cudini Mirko (Soc. Ascoli), anziché Minieri Michelangelo (Soc. Ascoli) effettivamente ammonito al 6° del primo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; rettifica conseguentemente il proprio Comunicato Ufficiale n. 140 del 5 dicembre 2006, nel senso che deve intendersi squalificato per una giornata effettiva di gara (Quarta sanzione) il calciatore Minieri Michelangelo (Soc. Ascoli), mentre nessuna sanzione deve intendersi adottata nei confronti del calciatore Cudini Mirko (Soc. Ascoli).
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