LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 12 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. ASCOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 12 dicembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. REGGINA – Soc. ASCOLI
Il Giudice Sportivo,
preso atto che il Procuratore Federale ha fatto pervenire, a mezzo e-mail ricevuta alle ore
10.51 del giorno 10 dicembre 2006, una rituale segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS
in merito al comportamento tenuto, al 23° del secondo tempo, dal calciatore Tedesco
Giacomo (Soc. Reggina) nei confronti del calciatore Pecorari Marco (Soc. Ascoli);
esaminate le acquisite riprese televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e di buona
intelleggibilità, che documentano come effettivamente, nelle circostanze indicate, i due
calciatori, nel tentativo di colpire di testa la palla, vennero a contatto ed il calciatore
ascolano venne colpito, sul lato sinistro del volto, dall’avambraccio destro
dell’avversario, cadendo quindi riverso al suolo;
considerato che, negli attimi immediatamente successivi, il Direttore di gara, con una
gestualità dall’inequivoco significato, faceva intendere ai calciatori che lo attorniavano di
aver vista e valutata l’azione, e che tale assunto, su richiesta telefonica dell’Ufficio,
veniva ribadito con un “supplemento di rapporto”, pervenuto via e-mail alle ore 12.36
dell’11 dicembre 2006, con cui l’Arbitro sottolineava di aver perfettamente osservato “il
contatto” tra i due calciatori, ritenendolo disciplinarmente irrilevante;
valutata, pertanto, la carenza della condizione prevista dall’art. 31 comma a3) CGS per
l’ammissibilità della prova televisiva, che deve necessariamente concernere fatti
antidoverosi “non visti dall’Arbitro”;
P.Q.M.
dichiara l’inutilizzabilità della prova televisiva in merito al fatto segnalato dal
Procuratore Federale.