LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. PACI Massimo, calciatore della Soc. PARMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Parma del 20/9/06 – C.U. n. 53 del 22/9/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22 settembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. PACI Massimo, calciatore della Soc. PARMA avverso la squalifica per
due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Parma del
20/9/06 - C.U. n. 53 del 22/9/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Il calciatore Massimo Paci tesserato per la Soc. Parma e la stessa Società hanno proposto
reclamo con procedura d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo
gli ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3) del C.G.S., al sanzione della squalifica
per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Fiorentina -
Parma del 20/9/06 (condotta gravemente antisportiva) chiedendo la revoca della sanzione.
Il reclamante, anzitutto, afferma che “il gesto con il quale il Toni si è energicamente
divincolato dal suo diretto avversario”, sarebbe avvenuto “in una zona di campo lontana da
quella in cui in quel momento si trovava la palla” (e non “in zona di giuoco” come
erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo) e che pertanto il direttore di gara avrebbe
sanzionato il Toni, non in quanto riteneva che avesse colpito il Paci in volto, ma in quanto
“il movimento delle braccia con cui il Toni si è liberato dal Paci” costituirebbe
“incontestabilmente una condotta contraria al regolamento di gioco”.
Inoltre il reclamante afferma che il Paci non avrebbe “inteso nascondere o fingere
alcunché” ed infatti oltre ad aver ammesso che il gesto del Toni era diretto all’addome, ha
spiegato “di essere caduto a terra a seguito della spinta laterale” e che il motivo per cui
aveva portato le mani al capo era dovuto al fatto di essere stato operato recentemente al
naso.
Per questi motivi il reclamante chiede che venga revocata la sanzione della squalifica di due
giornate effettive di gara.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Soc. Parma ed il Paci,
accompagnati dal proprio difensore all’uopo nominato in questa sede, il quale, dopo aver
brevemente illustrato i motivi del ricorso, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.
Durante la riunione, la difesa dei reclamanti ha depositato una memoria aggiuntiva nella
quale chiede l’inutilizzabilità della prova televisiva in assenza del presupposto di cui all’art.
31 comma a3) C.G.S. Secondo tale assunto, infatti, tale strumento di prova sarebbe
utilizzabile solo in caso di condotta violenta o gravemente antisportiva “non visti
dall’arbitro”.
E’ comparso altresì il rappresentante della Procura Federale, ex art. 28 comma 2 C.G.S., il
quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
I motivi della decisione
In via preliminare, la Commissione rigetta l’istanza di inutilizzabilità della prova televisiva
stante il tenore letterale dell’art. 31 comma a3) C.G.S. che, in caso di rituale instaurazione
del procedimento ivi previsto (come nel caso di specie), consente l’utilizzo delle immagini
televisive “come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati”.
Nel merito, la Commissione, letti gli atti, sentite le parti e visionate le immagini televisive,
ritiene che il reclamo non sia fondato.
Dalla visione delle riprese TV utilizzate dal Giudice Sportivo per l’adozione della propria
decisione, risulta chiaramente e in modo inequivoco, che il Paci, pur non essendo stato
colpito al volto con una gomitata (come correttamente accertato dal Giudice Sportivo),
cadeva riverso al suolo simulando proprio di aver ricevuto un colpo al volto, ovvero quella
condotta violenta erroneamente imputata dal direttore di gara al Toni.
La ricostruzione del fatto proposta dal Paci (“mi sono istintivamente portato le mani al volto
in quanto reduce da una recente frattura del naso e quindi per proteggermi”), risulta
incompatibile con la circostanziata dinamica emergente dalle riprese televisive, che in tre
diverse sequenze riportano l’atto simulato di accusare un colpo al naso, indicando
ripetutamente, sia a terra che in piedi, al direttore di gara il proprio viso come zona del
corpo attinta dall’avversario.
Condotta che non può certo trovare logica giustificazione in una mera reazione istintiva di
protezione.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal
Giudice Sportivo, che qui si richiama integralmente in ordine alla condotta gravemente
antisportiva posta in essere dal Paci.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due
giornate effettive di gara del calciatore Massimo Paci; dispone l'incameramento della tassa.
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