LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 28 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrick VIEIRA (gara Roma-Internazionale del 20/9/06 – C.U. 53 del 21/9/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 28 settembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di
gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrick VIEIRA (gara Roma-Internazionale
del 20/9/06 – C.U. 53 del 21/9/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Patrick Vieira, tesserato per la Soc.
Internazionale, per il comportamento tenuto nel corso della gara Roma-Internazionale del
20/9/06, ed in particolare per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare
in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 48°
del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto al Direttore di gara una frase
ingiuriosa”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della
sanzione ad una sola giornata di squalifica.
A sostegno del gravame, la reclamante lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice
Sportivo delle circostanze attenuanti desumibili – a detta della stessa – dagli atti a
disposizione dell’organo giudicante: l’assoluta assenza di conseguenze dannose dell’azione
scorretta, l’inesistenza di atti violenti, l’aver agito in stato di tensione.
Per quel che riguarda la condotta tenuta dal calciatore in occasione dell’espulsione, la difesa
della reclamante esclude che la frase riportata nel referto sia stata effettivamente rivolta dal
calciatore al direttore di gara, essendosi trattato di una indefinita imprecazione - pronunciata
in una lingua non propria - senza destinatario specifico ma rivolta a se stesso.
A detta della reclamante quindi, l’eccessiva afflittività della sanzione e l’insufficiente
motivazione da parte del Giudice Sportivo della sua quantificazione, ne imporrebbero una
congrua riduzione.
Alla riunione odierna è comparso il Vieira ed il rappresentante della reclamante insieme al
proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive,
ha insistito per le conclusioni già formulate.
Nel corso dell’udienza, il Vieira – scusandosi dell’episodio - ha ribadito di non avere in
alcun modo inteso offendere il direttore di gara, ma di aver soltanto imprecato contro se
stesso per aver provocato una situazione di inferiorità numerica della propria squadra.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il
gravame non è fondato.
Va in primo luogo rilevato che l’art. 14 comma 9 C.G.S. prevede l’applicazione automatica
della sanzione della squalifica per una giornata di gara al tesserato espulso, non potendo
questa Commissione sindacare in alcun modo – come sembra sostenere la difesa della
reclamante – i fatti che hanno indotto il direttore di gara al provvedimento di espulsione
(salvo il caso di errore di persona o di non commissione del fatto, previsti dall’art. 31 lett.
a2 e a3 C.G.S.).
Nessuna rilevanza assumono pertanto le asserite circostanze attenuanti riguardanti la “parte”
di condotta del Vieira che ne ha provocato l’espulsione (assenza di conseguenze dannose,
inesistenza di atti violenti) e la successiva, automatica, squalifica per una giornata di gara.
L’attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul successivo
comportamento del Vieira, posto in essere all’atto dell’espulsione.
A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova - risulta che il calciatore
Vieira contestava al direttore di gara l’espulsione appena ricevuta rivolgendogli una
espressione gravemente ingiuriosa.
La dinamica dell’episodio, così come refertata dal direttore di gara (il Vieira “…mi veniva
vicino dicendomi…”) ed il tenore inequivoco della frase pronunciata non lasciano alcun
dubbio circa il destinatario dell’ingiuria e la piena consapevolezza del calciatore -
nonostante la sua nazionalità – del significato di tali parole, nulla rilevando, ovviamente, il
clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere.
Condotta rispetto alla quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede, ex art. 14 comma 2bis,
l’applicazione della sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara.
Si tratta quindi di un comportamento che è stato correttamente qualificato e valutato dal
Giudice Sportivo e sanzionato con il minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 9 C.G.S.
e dall’art. 14, comma 2bis, lett. a) C.G.S. e, quindi, con la squalifica per una giornata
effettiva di gara (automaticamente comminata a seguito dell’espulsione) alla quale si
aggiunge la squalifica per due giornate (per le frasi ingiuriose rivolte all’arbitro).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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