LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 12 ottobre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania- Messina del 23/9/06 – C.U. 60 del 26/9/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 12 ottobre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a
porte chiuse per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-
Messina del 23/9/06 – C.U. 60 del 26/9/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la
squalifica del campo per due giornate effettive di gara, con obbligo di disputare le medesime
a porte chiuse, per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara
Catania-Messina del 23/09/06, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al
deposito, nei termini previsti, di una memoria difensiva con la quale si chiede in via
principale la riforma del gravato provvedimento con la riduzione della squalifica del campo
ad una sola giornata e la revoca della pena accessoria dell’obbligo di disputare la gara a
porte chiuse; in subordine, “la comminazione della sanzione aggiuntiva minima prevista
dall’ordinamento, ovvero l’eliminazione di disputare la gara o le due gare a porte chiuse”.
La reclamante chiede inoltre di essere sentita, “anche attraverso l’assistenza di proprio
designato rappresentante di fiducia”.
A sostegno del gravame la Società deduce di aver posto in atto, in ossequio al disposto di
cui all’art. 62 delle NOIF, “ogni condotta ed ogni misura preventiva a tutela dell’ordine
pubblico in occasione della gara Catania-Messina del 23/09/06”, dal momento che avrebbe
sia partecipato alle riunioni prepartita con le forze dell’ordine e con i componenti del G.O.S.
(Gruppo Operativo per la Sicurezza), sia fatto fronte ad ogni evenienza “verificatasi in
coincidenza con l’evento, fin dai giorni e dalle ore precedenti la gara”. Anche dopo
l’accaduto la condotta della società Catania sarebbe scevra da censure, dal momento che: si
sarebbe costituita “parte lesa nel processo contro ignoti”; avrebbe rinunciato “alla vendita dei
titoli d’accesso per la propria tifoseria in relazione alla gara in trasferta a Firenze” del 1°
ottobre 2006; avrebbe prontamente stigmatizzato sulla stampa locale e su quella nazionale il
comportamento del gruppo di tifosi che hanno causato i fatti in questione, prendendone le
distanze; sarebbe in procinto di organizzare manifestazioni pubbliche “quali marce e sfilate”
per promuovere il valore dello sport e condannare gli episodi di violenza. Inoltre, la società
ricorrente pone l’accento su alcune circostanze delle quali chiede tenersi conto nel giudizio
disciplinare, ossia: 1) gli incidenti de quibus non avrebbero in alcun modo interferito sul
regolare svolgimento della gara; 2) gli episodi si sarebbero svolti tra “una certa frangia di
tifosi organizzata e le Forze dell’Ordine, senza il minimo coinvolgimento dei tifosi del
Messina”; 3) non si avrebbe contezza dell’esistenza di una contestazione verso l’operato
gestionale e sportivo della Soc. Catania; 4) la società avrebbe sempre rispettato le norme in
materia di sicurezza, ponendo in essere la comunicazione sonora e cartacea nonché i piani di
sicurezza, esponendo il regolamento dell’uso dello stadio e facendo pubblicare articoli sul
giornalino distribuito allo stadio, nonché diffondendo messaggi vocali allo stadio. Lamenta,
infine, la reclamante, la sproporzione e l’eccessività della sanzione inflitta, che non avrebbe
tenuto conto delle “esigenze” di oltre 15.000 incolpevoli abbonati che senza alcuna
responsabilità, si vedrebbero privati della possibilità di assistere a due gare della propria
squadra. In via istruttoria, la società reclamante chiede che l’adito Organo di Giustizia
Sportiva assuma informazioni mediante l’audizione dei “medesimi dirigenti della Questura
di Catania che nell’immediatezza del loro svolgimento hanno riferito i fatti ai collaboratori
dell’Ufficio Indagini”.
Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Catania ed il difensore, i
quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne
hanno chiesto l’accoglimento, con conseguente riduzione delle sanzioni comminate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udite le parti e il difensore, in
primo luogo ritiene di non accogliere la richiesta istruttoria di audizione dei dirigenti della
Questura di Catania, i quali dovrebbero riferire sulla “fattiva collaborazione” posta in essere
dalla reclamante, in quanto trattasi di circostanza pacifica in atti.
Nel merito, la Commissione ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano
fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.
A tale proposito non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta
dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dalla relazione dei collaboratori
dell’Ufficio Indagini – e non contestata dalla difesa – da cui risulta che: alcuni sostenitori del
Catania, prima dell’inizio della gara, aggredivano e percuotevano con pugni, calci e oggetti
contundenti due agenti della Polizia di Stato, intervenuti all’interno della “curva nord”, a
supporto di addetti al servizio sanitario accorsi per soccorrere uno spettatore, cagionando ad
entrambi, con tale delinquenziale condotta, lesioni personali con prognosi di trenta giorni per
uno di essi, immediatamente ricoverato presso il reparto di neurochirurgia del locale
ospedale; all’ingresso delle squadre in campo, accendevano numerosi fumogeni e artifizi
pirotecnici, che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di due minuti per
mancanza di sufficienti condizioni di visibilità; durante la gara, facevano esplodere, nel
proprio settore, innumerevoli petardi, acceso fumogeni e bengala, lanciandone altresì uno nel
recinto di giuoco; danneggiavano i servizi igienici nel settore “curva nord”, utilizzandone i
pezzi, in tal modo ricavati, per lanciarli contro le Forze dell’Ordine; al termine della gara, in
prossimità dell’ingresso degli spogliatoi, nell’area riservata dell’impianto sportivo, inibita al
transito delle persone, lanciavano “bombe-carta” e pietre verso le Forze dell’Ordine, con
conseguenze lesive per ben dieci Agenti, così come refertato dai sanitari della Polizia di
Stato, presenti in loco.
Tali fatti sono da qualificare, senza alcuna ombra di dubbio, come particolarmente gravi e, in
quanto tali, essi integrano gli estremi della condotta prevista e punita dall’art. 11, commi 1 e
3 del C.G.S..
Il dato obiettivo ed incontrovertibile è rappresentato dalla circostanza che le condotte
sanzionate sono da imputare ai sostenitori del Catania che, per come è notorio, occupano la
Curva Nord dello Stadio Cibali di Catania. Tale circostanza comporta la “riferibilità” dei
gesti sanzionati alla Società reclamante, in applicazione dei principi della responsabilità
oggettiva, che governano il sistema sempre più istituzionalmente orientato (e preposto) a
prevenire (oltre che a reprimere) fatti violenti commessi in occasione di gare sportive.
Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, ritiene la Commissione che le
circostanze evidenziate dalla difesa (valorizzazione della “fattiva collaborazione” della
Società, assenza di interferenza tra gli incidenti avvenuti ed il regolare svolgimento della
gara, assenza di un clima di contestazione tra tifosi e società, riprovazione della condotta de
quibus posta in essere dalla società), certamente meritevoli di apprezzamento, non
consentono di attenuare ulteriormente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Infatti, occorre rilevare che la valutazione degli episodi e la determinazione della sanzione
comminata poste in essere dal giudice di prime cure hanno tenuto conto in modo congruo non
solo della particolare gravità dei fatti, ma anche della recidiva specifica, stante la diffida già
comminata alla Soc. Catania per il comportamento violento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Palermo-Catania, disputatasi pochi giorni prima rispetto a quella giocata con
il Messina.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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