LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 1.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Siena del 23/10/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva che nel settore riservato ai sostenitori senesi non vi sarebbe stata nessuna accensione di fumogeni: questa, invece, sarebbe avvenuta nel settore contiguo riservato ai sostenitori della Soc. Livorno. Di conseguenza, essendovi stato presumibilmente un errore materiale da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il quale oltretutto non avrebbe chiesto informazioni al riguardo al responsabile dell’ordine pubblico, si chiede in via istruttoria un supplemento di relazione. I motivi della decisione La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, nel corso della gara, i sostenitori senesi hanno acceso nel proprio settore due fumogeni. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto della loro, ancorché limitata, potenzialità offensiva, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione del fatto, in quanto individuano puntualmente il numero di fumogeni accesi sia dai sostenitori senesi (solamente 2), sia dai sostenitori livornesi (ben 18), senza ingenerare dubbi sulla loro provenienza. Più specificamente, non vi è alcuna prova che il responsabile dell’ordine pubblico abbia escluso l’accensione dei fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della reclamante. Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della circostanza che si è trattato di gara disputata in trasferta. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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