LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ZANCHI Marco (gara Torino-Messina del 5/11/06 – C.U. 105 del 7/11/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ZANCHI Marco (gara Torino-Messina del 5/11/06 – C.U. 105 del 7/11/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Marco Zanchi, calciatore tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara della gara Torino-Messina del 5/11/06, ha proposto reclamo la Soc. Messina, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si afferma, innanzitutto, che la condotta dello Zanchi andrebbe valutata unitariamente; in secondo luogo, che, comunque, la reazione si sarebbe concretizzata in uno sfogo contro un provvedimento ritenuto ingiusto; in terzo luogo, che le parole pronunciate non sarebbero state rivolte direttamente al Direttore di gara; in quarto luogo, che la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva, anche in considerazione, da un parte, del tenore delle espressioni e, dall’altra, del comportamento complessivo del calciatore. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, dott. Giovanni Carabellò, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Zanchi, dopo aver ricevuto una ammonizione per proteste, ha rivolto una frase ingiuriosa all'Arbitro e, per tale ragione, è stato espulso. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara, che sono fonte di prova privilegiata. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, tenuto conto della circostanza che una giornata di squalifica è stata comminata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni e due giornate di squalifica sono state comminate per la frase proferita, di natura certamente ingiuriosa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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