LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Triestina dell’1/11/06 – C.U. n. 104 del 2/11/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Cesena-Triestina dell’1/11/06 – C.U. n. 104 del 2/11/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Triestina la
sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Cesena-Triestina dell’1/11/06, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che, trattandosi di gara giocata in
trasferta, la Società non era in condizione di poter intervenire sui propri sostenitori e, in
secondo luogo, che l’episodio contestato non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie di
cui all’art. 9 bis del C.G.S.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini, nel corso del secondo tempo, in più occasioni, i sostenitori triestini
hanno intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale (c.d. “verso della
scimmia”) nei confronti di un calciatore avversario.
Tali comportamenti, che sono in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 bis del C.G.S.,
sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento
degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate, in modo puntuale e circoscritto, negli atti ufficiali, che sono fonte di prova
privilegiata.
Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure e, in
particolare, che la sanzione irrogata appare equa, in quanto è stata applicata la sanzione
minima prevista
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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