LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Juventus dell’1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Juventus dell’1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Juventus la sanzione della ammenda di € 25.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Genoa-Juventus dell’1/12/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva, stante - in primo luogo - lo status di squadra ospitata della reclamante e la conseguente impossibilità materiale di monitorare la condotta dei propri sostenitori e prevenire la realizzazione di condotte violente da parte degli stessi (circostanza attenuante, a detta della difesa, non applicata dal Giudice Sportivo); in secondo luogo, non vi sarebbe prova certa che il lancio della bottiglietta di plastica verso l’assistente sarebbe stato effettuato da un soggetto seduto sulla panchina della Juventus, considerata la posizione dell’ufficiale di gara (di spalle) rispetto a tale parte del terreno di giuoco; in terzo luogo, la condotta della propria tifoseria sarebbe stata in qualche modo “provocata” dai tifosi avversari e dalla negligente vigilanza posta in essere dalla società ospitante. Infine, la reclamante ritiene che la sanzione irrogata sarebbe inspiegabilmente uguale a quella applicata al Genoa, resasi responsabile – a detta della difesa – di episodi analoghi, se non più gravi, a quelli imputati ai tifosi bianconeri. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame sia parzialmente fondato. Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate laddove minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi conseguenze all’integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva. Dagli atti ufficiali infatti risulta, da un lato, che i sostenitori della Soc. Juventus, durante lo svolgimento della gara, innanzitutto, hanno fatto esplodere numerosi petardi e acceso diversi bengala e fumogeni nel proprio settore; poi, si sono impadroniti di un idrante, dirigendone il getto d'acqua, per circa cinque minuti, verso la tifoseria della squadra avversaria e verso le Forze dell'Ordine; infine, hanno effettuato un fitto lancio di oggetti di varia natura verso la tifoseria avversaria, sfondando alcune strutture divisorie al fine di invadere il settore occupato da quest’ultima, senza riuscire a conseguire l'intento per l'intervento dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ma provocando conseguenze lesive di lieve entità per quattro di costoro; e, dall’altro, che un tesserato non identificato della Soc. Juventus, al termine della gara, ha lanciato dall'area tecnica una bottiglietta che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive. Le prospettazioni difensive relative a tali episodi sono in contrasto con quanto riportato - in modo oltretutto circostanziato - nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dell’assistente. La condotta della tifoseria juventina è stata pertanto correttamente qualificata dal Giudice Sportivo. Ai fini della quantificazione della sanzione, il Giudice Sportivo ha tenuto correttamente conto della circostanza attenuante legata allo status di squadra ospitata della reclamante. Tuttavia, questa Commissione ritiene che la sanzione possa essere contenuta nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del contesto generale particolarmente acceso in cui si è svolta la gara (come rilevato fra l’altro dallo stesso Giudice Sportivo nel C.U. 141) e valutati i comportamenti nel loro complesso. A nulla rileva invece il riferimento “comparativo” al trattamento sanzionatorio applicato alla squadra ospitante per fatti materialmente diversi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la sanzione dell’ammenda di 25.000,00 € e revocando la sanzione della diffida; dispone la restituzione della tassa.
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