LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore BERTANI Paolo (gara Pergocrema- Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore BERTANI Paolo (gara Pergocrema-
Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto all’allenatore Paolo
Bertani la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “perchè, al termine
dell’incontro, si portava presso l’Arbitro, cui rivolgeva gravi addebiti d’incapacità ed
imputazioni di favoritismo” ha proposto reclamo la Soc. Pergocrema, chiedendo la
riduzione della sanzione comminata.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva che le espressioni rivolte dal Bertani al
direttore di gara non potrebbero considerarsi offensive, nè indicative di una condotta
ostativa nei confronti dell’arbitro, costituendo - al contrario - manifestazione dell’opinione e
del dissenso dell’allenatore rispetto ad alcune decisioni adottate nel corso della gara.
Rileva, altresì, la reclamante che il Bertani “è conosciuto come persona corretta e
particolarmente professionale”, tanto da non essere ad oggi incorso in provvedimenti
disciplinari. Conclude, pertanto, la Società chiedendo l’attenuazione della sanzione inflitta
dal primo Giudice.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia
fondato.
La condotta contestata dal Giudice di prima istanza trova piena conferma negli atti ufficiali.
In particolare, dal rapporto dell’arbitro, fonte privilegiata di prova, emerge che al termine
della gara il Bertani, unitamente a un dirigente della Società reclamante, si avvicinava al
direttore di gara proferendo nei suoi riguardi affermazioni gravemente offensive e accuse di
favoritismo.
Considerata la condotta per come specificamente e dettagliatamente descritta in atti
(neppure contestata - nella sua materialità - nei motivi di gravame) non può all’evidenza
condividersi la tesi difensiva, volta a sminuire l’episodio e a limitare l’accaduto ad una
mera, quanto generica manifestazione di dissenso dell’allenatore.
Conseguentemente, la sanzione irrogata appare equa e va confermata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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