LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giampaolo POZZO – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. UDINESE: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Udinese del 5/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giampaolo POZZO – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. UDINESE: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Udinese del 5/2/06). Il procedimento Con provvedimento del 20/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giampaolo Pozzo, socio della Soc. Udinese, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Udinese per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio socio. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, preliminarmente, si eccepisce la carenza di giurisdizione della Commissione in quanto il Pozzo non sarebbe più tesserato della Soc. Udinese, non ricoprirebbe alcuna carica e deterrebbe solo una minima quota azionaria, non esercitando pertanto il “controllo” di cui all’art. 1 comma 4 C.G.S.. L’atto di deferimento sarebbe inoltre nullo per carenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, del C.G.S. Nel merito, si rileva che alcune affermazioni sarebbero state mal riportate e che, comunque, esse non corrisponderebbero alle intenzioni del Pozzo, il quale avrebbe voluto evidenziare una generica “disonestà del sistema”, senza attaccare alcun soggetto specifico. In conseguenza, si chiede, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione e l’improcedibilità dell’azione e, nel merito, di prosciogliere gli incolpati da ogni addebito ovvero, in subordine, di applicare la sanzione minima. Alla riunione del 6/4/2006, è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il Pozzo e di € 5.000,00 per la Soc. Udinese. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. In data 13/4/2006, la Commissione Disciplinare ha emesso una ordinanza con la quale sospendeva il procedimento trasmettendo gli atti all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in merito alla effettiva posizione del Pozzo in seno alla soc. Udinese. Il 29/05/06 la difesa dei deferiti ha depositato istanza di proscioglimento dei propri assistiti anche alla luce “di quanto emerso dagli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria con riguardo ai fatti in relazione ai quali si procedeva a carico del sig. Pozzo e della Società”. L’Ufficio Indagine in data 7/06/06 ha trasmesso le risultanze degli ulteriori accertamenti richiesti. E’ stata conseguentemente disposta la prosecuzione del procedimento con la convocazione della riunione odierna, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale ha reiterato la richiesta di affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 per il Pozzo e di € 2.000,00 per la Soc. Udinese. E’ comparsa altresì la difesa dei deferiti, la quale ha a sua volta ribadito le argomentazioni svolte precedentemente, concludendo per il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti e preso atto delle risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagine, rileva che l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata in via preliminare dagli incolpati è fondata. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 C.G.S. e dell’art. 16ter N.O.I.F., e per costante giurisprudenza della Commissione di Appello Federale presso la F.I.G.C., tutti coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano un controllo di società sportive sono assoggettati alle norme federali e sottoposti alla relativa giurisdizione. Dalle risultante degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini emerge che il sig. Pozzo risulta formalmente titolare di una quota azionaria di minoranza del capitale sociale, essendo tutti i poteri di rappresentanza e di ordinaria e straordinaria amministrazione affidati al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, sig. Franco Soldati. Il dettato delle norme federali esclude pertanto la possibilità di assoggettare alle norme federali “semplici” soci di una società sportiva. Infatti, azionista di maggioranza della Soc. Udinese risulta essere la “Gesapar Societé Anonyme”, società di diritto lussemburghese, la cui identificazione (che pure può essere richiesta dalla F.I.G.C. a norma dell’art. 15 comma 7 C.G.S.) risulta ignota né tanto meno è stata acquisita la prova certa della qualità di azionista di controllo rivestita di fatto dal sig. Pozzo, nonostante una evidente apparenza in tal senso. Deve conseguentemente affermarsi il difetto di giurisdizione di questa Commissione nei confronti del sig. Pozzo e, conseguentemente, della Società di appartenenza. Risulta assorbita ogni altra questione attinente al merito del deferimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti del sig. Giampaolo Pozzo e della Soc. Udinese.
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