LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 26 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giovanni GALEONE – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. UDINESE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell’11/04/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 26 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giovanni GALEONE – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. UDINESE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell’11/04/06). Il procedimento Con provvedimento del 3 luglio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Galeone per violazione dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 4 comma 3 C.G.S. per aver espresso pubblicamente nel corso di dichiarazioni rese ad alcuni organi di stampa “giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito federale”, a seguito dell’incontro Udinese-Inter dell’11/04/06. Con lo stesso provvedimento il Procuratore Federale ha deferito anche la Soc. Udinese ai sensi dell’art. art. 2 commi 3 e 4 e dell’art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, nella quale si osserva che il contegno dell’allenatore, nell’esprimere un giudizio negativo nei confronti di un non identificato calciatore della squadra avversaria (che a posteriori è stato identificato nel calciatore Materazzi tesserato per la Soc. Internazionale), rispondeva alla necessità di tutela vigile ed attenta dei comportamenti verificatisi in campo ed evidentemente sfuggiti all’attenzione dei singoli atleti e/o dirigenti successivamente interrogati, ma significativi per chi li avesse apprezzati nel loro complesso, dall’esterno ed al di fuori della concitazione del singolo “momento” di gioco. La linea difensiva prosegue ancora sottolineando che, anche prescindendo dall’esistenza di una dimostrata grave provocazione del Materazzi ed attribuendo, per contro, con certezza il comportamento del Galeone a pregressi livori, ci si ritroverebbe davanti ad un assunto accusatorio che non consentirebbe di chiamare la Società a rispondere solidalmente con il proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che nel caso de quo difetterebbe il nesso di causalità tra l’epiteto in oggetto ed il rapporto di tesseramento tra il professionista ed il club di appartenenza. Per questi motivi i deferiti invocavano l’applicazione della sanzione nei minimi edittali ed in subordine il proscioglimento della Soc. Udinese. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Sig. Galeone alla sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 nonché la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Udinese. E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo avere illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate, invocando l’applicazione di una sanzione pecuniaria contenuta nei minimi edittali I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Galeone agli organi di stampa e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani nazionali (tra cui, ad esempio, “ La Gazzetta dello Sport” del 12/04/06, “Corriere dello Sport” del 12/04/06, “Tutto Sport” del 12/04/06,“ La Repubblica” del 12/04/06,“ La Stampa” del 12/04/06, “Il Giornale” del 12/04/06) siano censurabili. In particolare, le espressioni “sono arrabbiato non tanto per il risultato quanto per gli imbecilli in campo che per tutta la partita non hanno smesso di irridere, di parlare e sbeffeggiare i nostri calciatori con battutine. A chi mi riferisco? L’atleta in questione è grande e grosso [….] È un imbecille, anzi il più grande imbecille del mondo e ci ha preso in giro a lungo”. (Corriere dello Sport); “l’Inter ha meritato il passaggio del turno però mi sarebbe piaciuto vincere contro un imbecille che rideva e ci prendeva in giro facendo pure il furbetto […] sorrisini, battute e prese in giro […] proprio l’imbecille più grande del mondo” (La Gazzetta dello Sport), sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone operanti in ambito federale. Questa Commissione osserva, in via preliminare, che le risultanze della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini - fonte privilegiata di prova (CU 250/05 e 257/05) - non lasciano dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti e sulla fondatezza del deferimento. Dalla relazione (ed allegati verbali) si evince che tutti i tesserati ascoltati dall’Ufficio Indagini hanno dichiarato di non aver sentito, né prima, né dopo l’incontro, alcuna frase offensiva o denigratoria da parte di Materazzi nei confronti dei calciatori friulani. La predetta relazione riporta, ancora, che il Galeone, in sede di audizione, confermava (come da relativo verbale) di aver dato, in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia Udinese – Inter dell’11/04/06, “dell’imbecille” ad un imprecisato calciatore interista che, a suo dire, durante l’incontro, si era reso protagonista di un comportamento “antisportivo ed irrisorio (sic)” nei confronti di alcuni suoi calciatori, in particolare i più giovani, i quali avrebbero subito da tali atteggiamenti denigratori una pressione psicologica negativa che avrebbe poi influenzato la prestazione sportiva. La relazione evidenzia, inoltre, che alla richiesta avanzata al Galeone di fornire le generalità dell’atleta – da lui etichettato come” il più grande imbecille del mondo” - il tecnico si rifiutava categoricamente, limitandosi ad osservare che mai avrebbe dato il nome in questione, non avendo “alcuna fiducia nelle istituzioni sportive”. La relazione medesima attesta, altresì, che le illazioni in questione sarebbero state chiaramente riferite al calciatore dell’Inter sig. Marco Materazzi, a causa di vecchie ruggini risalenti ai tempi in cui entrambi erano tesserati per la Soc. Perugia, circostanza questa avallata dallo stesso calciatore il quale, sentito anch’egli dall’Ufficio Indagini, oltre a negare qualsiasi addebito, confermava di non essere in ottimi rapporti con il tecnico, tanto, infatti, che all’epoca dei trascorsi perugini questi lo aveva addirittura messo fuori rosa, a suo dire, senza alcun motivo logico. E ciò sarebbe confermato dal fatto che gli stessi giornalisti presenti in sala stampa hanno univocamente inteso le suddette frasi denigratorie come riferite al soggetto in questione, come tali riportandole nei loro articoli di cronaca. Atteso, quindi, l’indiscutibile contenuto offensivo delle esternazioni del Galeone, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento circa la natura offensiva ed ingiuriosa delle stesse. Ritiene, infatti, questa Commissione che l’attribuzione da parte del Galeone dell’epiteto di “più grande imbecille del mondo” pronunciato all’indirizzo dell’atleta con inequivoco intento dispregiativo, abbia leso la dignità dello stesso, violando dunque il divieto di cui all’art. 3 co.1. Si ricorda che un giudizio negativo può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci, ma non attraverso espressioni ingiustificate e potenzialmente lesive. Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili: gli attacchi gratuiti, le generiche contumelie, le ingiurie volte a discreditare i destinatari. L’ordinamento sportivo, infatti, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone comunque agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S. Relativamente al caso concreto, non si possono condividere gli assunti difensivi, in quanto la necessità di vigilare attentamente sui comportamenti tenuti in campo dagli atleti avversari a danno dei propri calciatori non autorizza atteggiamenti denigratori ed infamanti. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Galeone, tenuto conto della mancanza di una smentita ufficiale ai sensi dell’art. 8 L. 47/48, viste nel loro contenuto letterale e valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, si risolvono (non recando peraltro alcun elemento di concreto riscontro), in giudizi gratuiti e lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S. Inoltre, si osserva che nel caso in esame le illazioni circa un comportamento provocatorio tenuto dal calciatore risultano prive di riscontro probatorio, atteso che gli esiti degli accertamenti portano ad escludere che il sig. Materazzi si sia reso protagonista del comportamento contestatogli dal sig. Galeone. Peraltro, ad ulteriore smentita degli assunti difensivi, anche se le dichiarazioni non avessero riguardato un calciatore in particolare, o non fossero state altrimenti idonee a permettere l’agevole identificazione del destinatario, le stesse sarebbero comunque, in maniera obiettiva e per loro intrinseca portata ingiuriosa, lesive della reputazione di persona operante in ambito federale, in quanto comunque indirizzate ad un calciatore della squadra avversaria, tesserato F.I.G.C. e come tale protetto, chiunque esso sia, ai sensi dell’art. 3 comma 1. Infine, con riferimento al tentativo della difesa dei deferiti di escludere una responsabilità a carico della Società, a nulla valgono le argomentazioni in ordine alla pretesa carenza di un nesso di causalità tra l’epiteto pronunciato, dovuto ad antiche “incomprensioni”, da un lato, ed il rapporto di tesseramento tra il professionista ed il club di appartenenza, dall’altro, atteso che la responsabilità in capo alla società è per scelta normativa qualificata come oggettiva, ed in quanto tale per definizione poggia, per l’appunto, sulla presenza di un nesso di causalità tra il comportamento obiettivo del proprio tesserato e l’evento causato, indipendentemente dalle ragioni soggettive che hanno mosso i protagonisti dell’alterco, non potendo (per dottrina e giurisprudenza assolutamente costanti) tali rilievi soggettivi assumere natura di caso fortuito, unico fattore in grado di interrompere il su esposto rapporto causale. Il fatto ed i comportamenti in questione, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del sig. Galeone in relazione agli addebiti contestati per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S., cui consegue quella della Società di appartenenza ex art. 3 comma 2 C.G.S e art 2 comma 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle dichiarazioni, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Galeone la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ed alla Soc. Udinese la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.
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