LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 24 agosto 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI – tesserato Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori; Sig. Pietro MANCINI – Presidente Soc. Arezzo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AREZZO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 24 agosto 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI – tesserato Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori; Sig. Pietro MANCINI – Presidente Soc. Arezzo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. AREZZO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. Il procedimento Con provvedimento del 27/7/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Moris Carrozzieri per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato piena esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 13 s/s 2004/2005, nonché Piero Mancini, Presidente della Soc. Arezzo, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., e la Soc. Arezzo per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tesserato all’epoca dei fatti. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Carrozzieri si rileva che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 1 del C.G.S., in quanto i pagamenti sarebbero stati effettuati tempestivamente. In quella presentata dalla Soc. Arezzo, invece, si rileva, innanzitutto, che non sarebbe applicabile la norma sulla responsabilità oggettiva nei confronti della Società in quanto il comportamento del Carrozzieri esula dalla sfera c.d. sportiva e, in secondo luogo, che la Società avrebbe provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto. In conseguenza, in ambedue le memorie, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il Carrozzieri, di € 1.000,00 per il Mancini e di € 5.000,00 per la Soc. Arezzo. Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Arezzo e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che sia il Carrozzieri, sia la Soc. Arezzo (alla quale il calciatore aveva chiesto la cessione del quinto dello stipendio) hanno provveduto a dare esecuzione parziale al lodo arbitrale n. 13 s/s 2004/2005 in ritardo, seppur lieve. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nell’ambito di operatività dei quali è indubbio che rientri anche il rispetto del termine di esecuzione di un lodo. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Carrozzieri e del Presidente della Soc. Arezzo, in qualità di legale rappresentante, alla quale segue quella diretta e oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenendo conto dei più recenti orientamenti della C.A.F. (C.U. 7.11.2005, Soc. Lazio), appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per Morris Carrozzieri e quella dell’ammonizione per Pietro Mancini e per la Soc. Arezzo.
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