LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI – ex calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 21 settembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Moris CARROZZIERI – ex calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1, comma 1
C.G.S.;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento dell’8/8/06, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Moris Carrozzieri, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. Sampdoria, per
violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., avendo lo stesso tentato di acquisire notizie sull’esito
di una gara del campionato di serie C1 (Pisa-Frosinone) al fine di consentire a terze persone
l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro.
Il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma
4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire proprie memorie difensive.
In quella presentata dal Carrozzieri, si rileva, in primo luogo, che il deferimento si baserebbe
sul contenuto della telefonata, oggetto di contestazione, fra il deferito ed il calciatore
Gianluca De Angelis, all’epoca dei fatti tesserato per il Frosinone, pur non essendo mai stata
acquisita agli atti del presente procedimento il testo di tale conversazione.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dal Carrozzieri all’Autorità Giudiziaria ordinaria e
all’Ufficio Indagini dimostrerebbero come le “presunte” informazioni richieste dallo stesso al
De Angelis non possano avere alcuna rilevanza disciplinare, essendosi il deferito limitato a
chiedere al suo ex compagno di squadra la posizione in classifica delle squadre ed i possibili
obiettivi perseguiti dalle stesse nelle singole gare. Informazioni, a detta della difesa del
deferito, assolutamente lecite ed oggettivamente non idonee ad influenzare o favorire
scommesse.
Non si sarebbe trattato, pertanto, di un sondaggio sleale ma di una semplice battuta sul
prevedibile atteggiamento delle squadre in campo (e come tale percepito dal De Angelis).
Infine, ad avviso della difesa del deferito le successive conversazioni fra gli scommettitori
dimostrerebbero che gli stessi soggetti non hanno mai considerato il Carrozzieri fonte di
informazioni.
Nella memoria difensiva presentata dalla Soc. Sampdoria, si evidenzia che non potrebbe
essere configurata una responsabilità oggettiva in quanto il Carrozzieri avrebbe agito per
finalità del tutto personali, senza alcun collegamento con l’interesse (o “profitto”) della
Società, e, comunque, al di fuori del regolamento e del Codice etico adottato dalla Sampdoria
nell’ambito di un concreto ed attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi
sanciti dall’art. 1 C.G.S. da parte dei propri tesserati.
La Soc. Sampdoria rileva altresì che nessuna condotta è stata contestata al proprio tesserato
in relazione a gare che vedevano protagonista la società stessa, essendosi il presunto
“sondaggio” riferito esclusivamente ad una gara di un Campionato del tutto estraneo a quello
di appartenenza.
In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli
addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto
la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica di mesi quattro per il Carrozzieri e dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc.
Sampdoria.
E’ comparso altresì – insieme al rappresentante della Soc. Sampdoria - il difensore dei
deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha
insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti e preso atto delle risultanze degli
accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagine, ritiene che il deferimento sia fondato.
Dalla relazione conclusiva dell’Ufficio Indagini del 27/3/2006, emerge uno scenario di
riferimento in cui tre incalliti scommettitori (Sanfilippo detto “Juanito”, Belziti e Federici
detto “Yuri”) cercano di assumere da calciatori e tesserati di varie Società informazioni sul
risultato delle gare su cui intendono scommettere.
In tale contesto, le risultanze istruttorie (telefonata n. 1190 del 12/5/05, telefonata n. 460 del
12/5/05, telefonata n. 1375 del 15/5/05) e, in particolare, le stesse dichiarazioni rese dal
Carrozzieri all’Ufficio Indagini (“su invito di Juanito che immagino volesse scommettere su
Pisa-Frosinone, telefonai al calciatore Gianluca De Angelis, militante nel Frosinone […]
chiedendogli per prima cosa le rispettive posizioni in classifica […]; ricordo che chiesi a De
Angelis, anche perché Juanito era lì presente, se sarebbero ‘scesi in campo con le braccia
incrociate’, volendo significare se si sarebbero accontentati di un pareggio”, cfr.
dichiarazioni del Carrozzieri in data 16/01/06, Ufficio Indagini) dimostrano
inequivocabilmente il ruolo attivo assunto dal tesserato nella vicenda in esame e l’intento di
favorire, grazie alle proprie conoscenze ed informazioni privilegiate, l’effettuazione di
scommesse da parte di un soggetto terzo.
Il deferito ha contestato la valenza probatoria di tali circostanze asserendo di essersi limitato,
da addetto ai lavori, a formulare talvolta dei pronostici, senza in alcun modo utilizzare
informazioni ottenute dai diretti interessati degli incontri e di aver inteso soltanto schernire i
propri interlocutori, preoccupato di “dar corda” alle loro assillanti pressioni per porvi
termine.
Va rilevato però che in sede di audizione avanti l’Ufficio Indagini, aveva egli stesso
confermato di aver effettivamente telefonato al Juanito il giorno 15/05/05 (cfr. telefonata in
pari data n. 1375) “per sapere se avesse scommesso sul Martina e sul Frosinone” e
aggiungendo (senza spiegarsene la ragione) che “a Martina Franca era successo un casino
perché erano d’accordo ed un ragazzo ha fatto gol” (cfr. dichiarazione citata). Così come
confermava di non aver esitato a contattare il calciatore De Angelis su sollecitazione del
Juanito per ottenere informazioni utili ad orientare le “puntate” di quest’ultimo.
Deve pertanto ritenersi pacifica in causa, a giudizio della Commissione, la condotta del
deferito volta ad acquisire, oltre che a fornire, ogni utile notizia relativa a gare del tutto
estranee al campionato di competenza ovvero non coinvolgenti la propria società di
appartenenza.
Altrettanto pacifica deve ritenersi la consapevolezza con cui il Carrozzieri ha assecondato le
richieste del Juanito, della cui attività di soggetto dedito all’attività di scommesse su partite di
calcio era perfettamente a conoscenza, cercando di ottenere informazioni utili a tale attività.
Circostanze ed elementi, coma sopra evidenziati, certamente apprezzabili per l’ordinamento
sportivo, la cui soglia di rilevanza delle condotte censurabili, com’è noto, è anticipata e che,
giova sottolinearlo, non contempla scriminanti in presenza di accertati (ed ammessi) plurimi
contatti funzionali ad orientare l’attività di abituali e incalliti scommettitori. Attività alla
quale, non solo il tesserato non può e non deve prestare alcuna adesione, disattendendo ogni
aspettativa in tal senso, ma che dovrebbe decisamente respingere.
Di talché, la partecipazione consapevole all’attività degli scommettitori, ponendosi come
segmento determinante nella catena informativa da questi abilmente tessuta, non può essere
ridimensionata a mera “leggerezza” non punibile, come in tesi difensiva si vuole sostenere.
Trattasi, invece, ad avviso della Commissione, di un’azione antidoverosa riconducibile al
paradigma dell’art. 1 C.G.S., lealtà, probità e correttezza. Insieme di doveri che altro non
sono se non le facce di un unico prisma: valori insostituibili che giustificano e condizionano
l’esistenza di ciascuno di essi.
Se, dunque, la fattispecie in esame non configura l’obbligo di attivazione previsto
specificamente dall’art.6, comma 7, C.G.S., integra senza dubbio la violazione dell’art. 1,
comma 1, cui non difetta la medesima ratio ispiratrice.
In tale contesto, sostenere di aver partecipato ai discorsi degli scommettitori sui pronostici
dei risultati delle gare “solo per prenderli in giro” ed a mero fine “burlesco”, appare illogico e
non credibile. E, se si vuole, neppure originale, tenuto conto della linea difensiva assunta in
casi analoghi da altri deferiti.
Alla responsabilità del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della società Sampdoria
ex art. 2, comma 4 C.G.S., a nulla rilevando l’adozione (certamente meritevole) di modelli di
gestione e codici comportamentali di cui, peraltro, potrebbe eventualmente rilevare, a soli fini
di quantificazione della sanzione, l’applicazione in concreto dell’apparato sanzionatorio (ove
previsto) in presenza di comportamenti antidisciplinari posti in essere dai propri tesserati.
La Commissione ritiene pertanto accertata la responsabilità di Moris Carrozzieri per la
violazione dei doveri di lealtà e probità, al cui rispetto ciascun tesserato è tenuto ai sensi
dell’art. 1 comma 1 C.G.S., concretatasi nella ricerca e nella divulgazione di notizie ai fini di
favorire le altrui scommesse, e conseguentemente la responsabilità oggettiva della Soc.
Sampdoria ex art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta del proprio tesserato.
Il dispositivo
La Commissione dichiara il tesserato Moris Carrozzieri responsabile della violazione a lui
ascritta e delibera di infliggergli la sanzione della squalifica per mesi due; delibera altresì di
infliggere alla Soc. Sampdoria la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
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