LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Dante PATERNA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle NOIF; Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Dante PATERNA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in
relazione all’art. 89 delle NOIF;
Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 19/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Dante Paterna, presidente della Soc. Pescara, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., per
non aver depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del
27/6/2006 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti
gli emolumenti dovuti ai tesserati nel periodo ottobre 2005-marzo 2006, nonché la Soc.
Pescara per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità
diretta in relazione alla condotta ascrivibile al suo legale rappresentante.
Il deferimento è consequenziale alla nota del 14/8/2006, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
comunicato alla Procura Federale che la Società ha provveduto al pagamento di tali ritenute
soltanto in data 7/7/2006, oltre il termine previsto.
Nei termini di rito gli incolpati hanno depositato una memoria difensiva nella quale si rileva
che, in effetti, la documentazione è stata depositata in data 22/6/2006, anche se il
versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti pagati nel mese di giugno è
avvenuto, così come previsto dalla normativa fiscale, entro il mese successivo, cioè nel
mese di luglio. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.
All'odierno dibattimento è comparso il V. Procuratore Federale, avv. Alfredo Mensitieri, il
quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna alla sanzione
dell’inibizione per un anno per Dante Paterna e a quella della penalizzazione di 1 punto in
classifica per la Soc. Pescara da scontarsi nel Campionato 2006-2007.
Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali hanno ribadito le argomentazioni
formulate nella memoria, richiamando le conclusioni ivi formulate e, in via istruttoria,
chiedendo l’audizione di un esperto contabile della Società.
Nel corso del dibattimento è stato ascoltato l’esperto contabile della Soc. Pescara per fornire
chiarimenti sulla documentazione depositata presso la Co.Vi.So.C., il quale ha precisato che
il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati nel mese di giugno
2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi precedenti, è stato fatto
soltanto in data 7/7/2006 in adempimento della normativa fiscale vigente, che prevede la
possibilità di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef entro la metà del mese successivo a
quello del pagamento degli emolumenti.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rileva
che il deferimento è fondato.
È pacifico, infatti, che la Soc. Pescara non ha fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. la
dichiarazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef entro il termine delle ore
19.00 del 27/7/2006, così come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett.
B n. 4, del 31/3/2006) che determina le condizioni per l'ammissione ai campionati
professionistici 2006/2007, in quanto tale pagamento è avvenuto soltanto in data 7/7/2006.
È altrettanto pacifico, per l'evidente tassatività del termine ad horas e per il tenore letterale
del dettato normativo, che anche il semplice ritardo in die nell'adempimento dell'obbligo di
comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della
violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.
L’argomentazione difensiva secondo la quale la Soc. Pescara non sarebbe incorsa in alcuna
violazione, in quanto il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati
nel mese di giugno 2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi
precedenti, è stato fatto in data 7/7/2006, cioè nel termine previsto dalla normativa fiscale,
non è condivisibile, in quanto il termine perentorio stabilito dal C.U. n. 180/A risponde a
esigenze e finalità diverse, proprie dell’Ordinamento federale, ed è vincolante per i tesserati.
Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S.
Al Presidente della stessa, invece, la Commissione ritiene equo comminare la sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare le società nell’ambito federale per mesi sei, tenuto conto della necessità di
graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento
tenuto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Dante Paterna la sanzione
dell’inibizione per mesi sei e alla Soc. Pescara la sanzione della penalizzazione di 1 (uno)
punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.
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