LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle NOIF; Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19 ottobre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Paolo DE LUCA – Presidente Soc. Siena: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in
relazione all’art. 89 delle NOIF;
Soc. SIENA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 19/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Paolo De Luca, presidente della Soc. Siena, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., per non
aver depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del
27/7/2006 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di
marzo 2006 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, nonché la Soc. Siena per
responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla condotta
ascrivibile al suo legale rappresentante.
Il deferimento è consequenziale alla nota del 14/8/2006, con la quale Co.Vi.So.C. ha
comunicato alla Procura Federale che la Società ha depositato tale dichiarazione soltanto in
data 5/7/2006, unitamente alla relativa documentazione dalla quale risulta oltretutto che i
versamenti sono avvenuti successivamente al 27/7/2006.
Nei termini di rito gli incolpati hanno depositato una memoria difensiva nella quale, dopo
aver correttamente riconosciuto che la documentazione è stata trasmessa in ritardo, si rileva
che, in relazione alla fattispecie in esame, vi sarebbe un contrasto tra la previsione della
sanzione della penalizzazione di un punto contenuta nel C.U. n. 180/A del 31/3/2006 e
quella contenuta nell’art. 7, comma 3 bis, C.G.S., ove invece si prevede, in alternativa, la
sanzione dell’ammenda e quella della penalizzazione di un punto: contrasto che andrebbe
risolto applicando la previsione di cui all’art. 7, comma 3 bis, la quale è stata introdotta con
C.U. n. 183/A, cioè con C.U. pubblicato successivamente, ancorché adottato dal Consiglio
federale nella stessa data del precedente. Di conseguenza, si chiede l’applicazione della sola
sanzione dell’ammenda, nella misura ritenuta di giustizia, in considerazione della tenuità del
fatto, del realtà dimensionale della Società e della mancanza di precedenti specifici.
All'odierno dibattimento è comparso il V. Procuratore Federale, avv. Alfredo Mensitieri,, il
quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna alla sanzione
dell’inibizione per un anno per Paolo De Luca e a quella della penalizzazione di 1 punto in
classifica per la Soc. Siena da scontarsi nel Campionato 2006-2007.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
che i deferiti debbano essere dichiarati responsabili dell'addebito loro ascritto.
È pacifico – e oltretutto non contestato - che la Soc. Siena non ha fatto pervenire alla
Co.Vi.So.C. la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e Fondo Fine Carriera entro il termine delle ore 19.00 del 27/7/2006, così
come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett. B n. 4, del 31/3/2006)
che determina le condizioni per l'ammissione ai campionati professionistici 2006/2007.
È altrettanto pacifico per l'evidente tassatività del termine ad horas e per il tenore letterale
del dettato normativo, che anche il semplice ritardo in die nell'adempimento dell'obbligo di
comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della
violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.
La tesi difensiva, secondo la quale le sanzioni applicabili nel caso in questione sarebbero
quelle previste dall’art. 7, comma 3 bis (sanzione o penalizzazione di un punto), e non
quella prevista nel C.U. n. 180/A del 31/3/2006 (penalizzazione di un punto), non può
essere condivisa perché il C.U. n. 180/A del 31/3/2006, in quanto “medesima disposizione
federale”, ha espressamente disciplinato la fattispecie relativamente alla stagione agonistica
2006/07.
Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S.
Al Presidente della stessa, invece, la Commissione ritiene equo comminare la sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare le società nell’ambito federale per mesi tre, tenuto conto della necessità di
graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento
tenuto anche in sede processuale.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Paolo De Luca la sanzione
dell’inibizione per mesi tre e alla Soc. Siena la sanzione della penalizzazione di 1 (uno)
punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.
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