LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Rocco COTRONEO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Leo CRIACO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Nicola SALERNO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Giuseppe SCULLI violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Raffaele VRENNA violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: sig. Rocco COTRONEO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Leo CRIACO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Nicola SALERNO violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Giuseppe SCULLI violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.; sig. Raffaele VRENNA violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S. 1) Il deferimento Con provvedimento del 6 febbraio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) Rocco COTRONEO, allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società CESENATICO CALCIO A.S. ed attualmente tesserato per la società FORLI’; 2) Leo CRIACO calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. MESSINA PELORO S.R.L. ed attualmente tesserato per la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.; 3) Nicola SALERNO, dirigente all’epoca dei fatti della società F.C. MESSINA PELORO S.R.L. ed attualmente tesserato per la società CAGLIARI CALCIO 1920; 4) Giuseppe SCULLI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. CROTONE S.R.L., all’epoca del deferimento per la soc. F.C. MESSINA PELORO S.R.L. ed attualmente tesserato per la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; 5) Raffaele VRENNA, Presidente della società F.C. CROTONE S.R.L., per rispondere della violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva per avere, ciascuno con le condotte rispettivamente poste in essere, commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara CROTONE – MESSINA del 2 giugno 2002, consistenti, tra l’altro, nel prendere contatti e accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, come specificato nella parte motiva dell’atto di deferimento e nella relazione dell’Ufficio Indagini. A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini (riportate nella relazione n. 76 in 2005/2006 del 9 gennaio 2006, con i relativi allegati) a seguito dell’acquisizione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche ed altro) trasmesse dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. 1691/02 R.G.N.R. In tale documentazione si rileva, tra l’altro, che: - la situazione di classifica, alla vigilia dell’ultimo turno del campionato di Serie B della stagione sportiva 2001/2002 era particolarmente complessa per stabilire il nome della quarta società retrocedenda, dal momento che dall’ANCONA con 47 punti, a SIENA, MESSINA, e COSENZA con 44 punti, ben 7 (sette) squadre cercavano di evitare il quart’ultimo posto, che ne avrebbe determinato la retrocessione; - in tale situazione di classifica, le sette società (nell’ultima giornata di campionato, tutte impegnate contro squadre prive di qualsivoglia stimolo di classifica) avevano interesse non solo ad ottenere la vittoria, ma anche a sperare nell’altrui sconfitta; - dalle conversazioni telefoniche intercettate sarebbe emerso che alla data del 30 maggio 2002 vi sarebbero stati dei contatti fra le dirigenze delle società CROTONE e MESSINA finalizzati a favorire quest’ultima, che aveva l’esigenza di vincere la gara per superare le altre società concorrenti per la salvezza, mentre il CROTONE non aveva più alcun interesse di classifica, essendo già da tempo retrocesso; - nell’ambito di tali contatti, ve ne sarebbero stati alcuni tra SCULLI, all’epoca dei fatti tesserato per il CROTONE, e tal “ROCCO”, nel corso dei quali i due interlocutori avrebbero affermato che al CROTONE erano stati offerti dei “capicolli”; - in seno al MESSINA sarebbero subentrate preoccupazioni a causa di possibili interferenze provenienti da società terze, interessate al conseguimento di un risultato positivo da parte del CROTONE in danno del MESSINA; - a seguito di tali preoccupazioni, il calciatore Leo CRIACO, tesserato all’epoca dei fatti per il MESSINA, avrebbe contattato SCULLI; - dal contenuto delle conversazioni intercorse tra SCULLI, CRIACO e “ROCCO” sarebbe emerso che nei giorni immediatamente precedenti la gara vi sarebbe stato un accordo a livello di dirigenze delle due società (in particolare, si farebbe riferimento ad un accordo intervenuto con il “capo”, il “Presidente del CROTONE”), finalizzato a favorire la vittoria del MESSINA; - dell’accordo, non avrebbero fatto parte i calciatori del CROTONE, che in quel momento storico vantavano ingenti crediti nei confronti della società; - il CRIACO avrebbe contattato SCULLI per perfezionare un’intesa anche a livello di calciatori impiegati nella gara, ma, poiché l’accordo non avrebbe previsto la partecipazione degli stessi ai vantaggi economici derivanti dal patto illecito, lo SCULLI avrebbe dichiarato la propria indisponibilità a favorire il MESSINA; - il CRIACO e lo SCULLI si sarebbero anche incontrati di persona in tre occasioni: il 30 maggio 2002 alle ore 23:15; l’1 giugno 2002 nel tardo pomeriggio e sempre l’1 giugno 2002 alle ore 21:30 circa; - dopo detti incontri, lo SCULLI avrebbe mantenuto la sua posizione di rifiuto alla offerta di un mero regalino; - in base alle circostanze di cui sopra, si sarebbe disputata la gara e nel corso del primo tempo, dopo essersi portato in vantaggio il MESSINA, avrebbe pareggiato il CROTONE, proprio con SCULLI. Il primo tempo si concludeva con il risultato di 2-1 a favore del MESSINA; - al termine del primo tempo, si sarebbe verificato un acceso diverbio tra lo SCULLI ed alcuni tesserati del MESSINA, nel corso del quale sarebbe stato assicurato al primo un vantaggio economico connesso al suo impegno finalizzato a favorire la vittoria del MESSINA; - nei colloqui immediatamente successivi alla gara, lo SCULLI avrebbe riferito ai suoi interlocutori sia del vantaggio ricavato dalla vittoria del MESSINA, per conseguire il quale e contrariamente ai propri soliti compiti avrebbe addirittura calciato una punizione concessa a favore del CROTONE, sia il motivo per il quale avrebbe segnato la rete del pareggio. Dalle suddette risultanze, la Procura Federale ha dedotto che le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti erano finalizzate all’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara CROTONE – MESSINA del 2 giugno 2002 per motivi di classifica, cioè per consentire al MESSINA l’ottenimento della permanenza in serie B, o, quantomeno, la possibilità di disputare lo spareggio al fine di evitare la retrocessione. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In sintesi: - Giuseppe SCULLI ha chiesto in via preliminare e/o pregiudiziale la sospensione del procedimento disciplinare per incompletezza, parzialità, illogicità e lacunosità dell’attività istruttoria espletata, con conseguente rimessione degli atti all’Ufficio Indagine ex art. 37 comma 10 C.G.S., o la sospensione ovvero il differimento del presente procedimento, a data successiva all’esito del procedimento penale a carico dello stesso attualmente pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (ovvero, quanto meno, a data successiva alla chiusura delle relative indagini); nonché, nel merito, il rigetto di tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale a suo carico e, per l’effetto, il proscioglimento dello stesso dall’incolpazione di cui all’art. 6 c. 1 C.G.S.; in via subordinata, l’irrogazione della sanzione che sarà ritenuta di giustizia per aver “millantato” e/o “pavoneggiato” di essere “in condizione di violare norme etico-sportive”; in via istruttoria, ha chiesto ammettersi audizione del Consulente Tecnico di Parte Carmelo LONGO sull’elaborato peritale depositato in atti, al fine di illustrare e chiarire i numerosi punti di difformità tra le trascrizioni in esso contenute e le trascrizioni utilizzate dall’Ufficio Indagini e dalla Procura Federale; ha chiesto infine di apprestare ogni misura idonea a consentire la visione, anche in contraddittorio tra le parti, del CD relativo alla gara CROTONE-MESSINA del 2 giugno 2002; - Raffaele VRENNA ha chiesto il proscioglimento evidenziando l’insussistenza di prove a suo carico, nonché un quadro indiziario fallace e contraddittorio, nel quale vi sarebbe la certezza di “segmenti di millanteria” da ascrivere allo SCULLI; in via istruttoria, ha prodotto documentazione, chiedendo altresì l’escussione del teste Franco SELVAGGI; - Nicola SALERNO ha chiesto il proscioglimento, evidenziando l’illogicità del capo di imputazione, nonché l’insussistenza della benché minima prova, anche indiretta, del supposto accordo tra dirigenze, essendovi soltanto delle confidenze e pettegolezzi scambiati tra lo SCULLI e il “ROCCO” ai quali non può essere attribuito alcun valore; in via istruttoria, ha prodotto documentazione, chiedendo altresì l’escussione dei testi Francesco LA ROSA, Luigi CORINO e Carmine COPPOLA; - Leo CRIACO ha chiesto il proscioglimento evidenziando il mancato accertamento della condotta in cui si sarebbe concretizzato l’illecito sportivo contestatogli, in presenza piuttosto di una mera prova indiziaria, peraltro neppur integrale, di un suo coinvolgimento nella vicenda, priva tuttavia di quel grado di gravità, precisione e concordanza necessario per fornire la dimostrazione della sua colpevolezza; in via istruttoria, ha prodotto documentazione, chiedendo altresì l’escussione dei testi Alessandro BERTONI, Salvatore FAVASURI, Mario CARONE ed Anselmo IOVINE; - Rocco COTRONEO ha chiesto il proscioglimento evidenziando l’inesistenza di un rapporto di parentela con lo SCULLI, nonché l’inesistenza della benché minima prova che egli fosse quel “ROCCO” interlocutore e confidente dello SCULLI; in via istruttoria ha prodotto documentazione. 3) Il dibattimento All’udienza del 10 marzo 2006, sono comparsi: - il Procuratore Federale Stefano Palazzi; - i deferiti Rocco Cotroneo, Leo Criaco, Nicola Salerno, Giuseppe Sculli e Raffaele Vrenna, assistiti dai propri difensori. Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le istanze rivolte dalle parti nel corso della riunione - concernenti la concessione di un nuovo termine per l’esame del materiale prodotto dalla Procura e l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “decidendo sulle odierne istanze preliminare avanzate dalle parti; ritenuto che – con riferimento alla ulteriore documentazione prodotta dalla Procura Federale – devesi concedere ai deferiti il termine di cui all’art. 37, comma 2, C.G.S.; ritenuto del pari necessario – ai fini della verifica di attuale utilizzabilità del materiale istruttorio in atti – riscontrare lo stato del procedimento penale N. 1691/02 R.G. N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria dal quale risulta essere stata tratta la documentazione trasmessa dall’Ufficio Indagini, altresì specificandosi se e quali atti siano stati portati a formale conoscenza delle parti e dei loro difensori; P.Q.M. manda all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per l’acquisizione di formale informativa di un tanto presso il predetto Ufficio Giudiziario; rinvia per l’ulteriore corso del procedimento a data da destinarsi.” A seguito della comunicazione del 26 settembre 2006 da parte dell’Ufficio Indagini - con la quale veniva trasmessa a questa Commissione la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del 20 settembre 2006 – veniva fissata l’udienza del 27 ottobre 2007 per la prosecuzione del dibattimento, alla quale erano presenti: - il Procuratore Federale Stefano Palazzi; - i deferiti Rocco Cotroneo, Leo Criaco, Nicola Salerno, Giuseppe Sculli, assistiti dai propri difensori; - il difensore del deferito Raffaele Vrenna. La Commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali, preliminari ed istruttorie, sollevate nelle memorie ed in sede di dibattimento dai deferiti. Dopo ampia discussione, al termine della quale la Procura Federale ha chiesto il rigetto delle richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti (fatte salve le richieste di prova testimoniale, rispetto alle quali si è rimessa alla decisione di questa Commissione), la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “- quanto alle richieste di sospensione del procedimento per acquisire le risultanze dell’attività di indagine in sola ipotesi espletata successivamente al momento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e quindi di acquisizione della richiesta di archiviazione in data 9/8/2006 e del successivo, ancora non pronunciato, provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alla stessa, osserva quanto segue: ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statuale, come costantemente ribadito dagli organi di giustizia sportiva in ossequio ai dettati normativi, la Commissione Disciplinare non è in grado di apprezzare neanche a livello astratto la rilevanza o meno dell’intervenuta richiesta di archiviazione, posto che non si conosce neppure il contenuto della contestazione alla quale è riferita. In proposito, non può non osservarsi che la difesa Sculli non ha ritenuto di mettere a disposizione di questa Commissione la copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. già notificatole in precedenza ed in cui quelle contestazioni sono contenute. La stessa difesa non ha neppure ritenuto di formalizzare all’ufficio del Pubblico Ministero istanza volta ad ottenere copia della richiesta di archiviazione e motivata dall’esigenza dell’esercizio del proprio diritto di difesa in questa sede di giustizia sportiva. Anche in considerazione di ciò, questa Commissione osserva che a differenza della situazione esistente al momento dell’adozione della propria ordinanza del 10/3/2006, a seguito della risposta del 20/9/06 da parte della Procura presso il Tribunale di Reggio C. e per quanto dalla stessa evidenziato, non sussistono più profili attinenti a violazioni del vincolo di segreto e/o di utilizzabilità. Garantito perciò il più ampio diritto di difesa che questa Commissione aveva inteso preservare con il richiamato precedente suo provvedimento. D’altra parte, nulla neppure osta a che la fase dibattimentale di questo procedimento possa aver luogo, ben potendo comunque i richiamati atti venire prodotti dalla difesa nel corso del dibattimento stesso in tempo utile per la loro valutazione. Allo stato attuale, per questa stessa ragione, è da respingersi la richiesta di sospensione dell’attuale procedimento in attesa del pronunciamento da parte del Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alla richiesta di archiviazione in oggetto. Per le stesse ragioni appena indicate, le richieste delle altre difese - che sul punto si sono associate a quelle della difesa Sculli - non risultano a loro volta accoglibili, stante la richiamata impossibilità di poterne davvero apprezzare l’effettiva possibile rilevanza. - quanto alle formulate richieste istruttorie: a) Difesa Sculli In relazione alla richiesta di audizione del consulente tecnico di parte, deve ritenersi inammissibile considerato che, per conforme giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche è sufficiente la provenienza delle stesse dall’Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità alla normativa vigente, fermo restando ovviamente l’apprezzamento dell’effettivo contenuto secondo i criteri di valutazione adottati dagli organi di giustizia sportiva. Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile anche l’acquisizione dell’elaborato tecnico versato in atti a firma dello stesso consulente e dei supporti contenenti le registrazioni audio di tutte le intercettazioni telefoniche relative allo Sculli. Inammissibile anche deve ritenersi la richiesta di sentire in contraddittorio la registrazione audio integrale delle intercettazioni telefoniche. La Commissione ritiene altresì di non accogliere la richiesta di prendere visione del filmato relativo alla gara Crotone-Messina del 2/6/02, in quanto tale mezzo di prova non risulta assolutamente necessario ai fini del decidere, stante quello che è l’oggetto della contestazione di cui al presente procedimento. La Commissione dichiara ammissibili le restanti produzioni documentali per come richieste. b) Difesa Cotroneo La Commissione ritiene di non accogliere l’istanza di inutilizzabilità del supplemento di istruttoria, richiamati i motivi e le ragioni già espressi sub a) e pure ricordate le differenze esistenti del concetto di “utilizzabilità” nell’ambito del procedimento penale e di quello sportivo. La Commissione dichiara ammissibili le restanti produzioni documentali per come richieste. c) Difesa Criaco La Commissione ammette il teste sig. Mario Carone e respinge, perché irrilevante ai fini del decidere, per le stesse ragioni richiamate sub a), la richiesta di sentire in contraddittorio la registrazione audio integrale delle intercettazioni telefoniche. La Commissione dichiara ammissibili le restanti produzioni documentali per come richieste (ivi compresa la copia delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche sull’utenza di Sculli già allegate). d) Difesa Salerno La Commissione rigetta le richieste di acquisizione delle dichiarazioni rese dai signori Arrigoni e Sportello e della signora Di Biasi perché sottratte alla possibilità di contraddittorio di tutte le parti processuali odierne. La Commissione dichiara ammissibili le restanti produzioni documentali per come richieste (ivi compresa la copia delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche sull’utenza di Sculli già allegate). e) Difesa Vrenna La Commissione ammette il teste sig. Franco Selvaggi e le produzioni documentali per come richieste. La Commissione dispone procedersi oltre e, constatata l’assenza dei testi ammessi, fissa per la prosecuzione l’udienza del 25 novembre 2006 alle ore 9.00, invitando le parti alla citazione dei testi. La presente comunicazione vale quale formale convocazione delle parti, senza ulteriore avviso.” In occasione dell’udienza del 25 novembre 2006, alla presenza del Procuratore Federale Stefano Palazzi, dei deferiti Rocco Cotroneo e Nicola Salerno, assistiti dai propri difensori, e dei difensori dei deferiti Giuseppe Sculli, Leo Criaco e Raffaele Vrenna, si è proceduto all’escussione dei testimoni ammessi e all’audizione dei deferiti Cotroneo e Salerno. La Commissione sulle eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta: - in ordine alle richieste formulate dalla difesa Sculli, rileva che le eccezioni di inutilizzabilità degli atti come formulate non si risolvono invero in questioni di carattere preliminare ma attengono allo stesso merito del giudizio ed è dunque a siffatto momento che la Commissione si riserva di giudicare; - in ordine alla richiesta della difesa Cotroneo di rinvio per accertare la provenienza dello stralcio del rapporto di PG oggetto del supplemento d’indagine, la Commissione osserva che - a differenza della trasmissione della copia degli atti d’indagine avvenuta in data 10.11.05 da parte del PM di Reggio Calabria, dott. Gratteri, che inviava stralcio della copia dell’informativa di reato n.116/11.06.03, redatta dai CC del ROS di quella città, nell’ambito del proc. pen. n. 1691/02 RGNR, e di cui è dunque direttamente attestata la provenienza dall’A.G. - il rapporto del ROS sezione anticrimine di Reggio Calabria in data 21.02.06 e quello dei ROS Servizio Centrale in data 03.03.06 risultererebbero direttamente trasmessi da questi ultimi organi di PG all’Ufficio Indagini. In ordine dunque all’utilizzabilità di siffatte due informative di PG nel presente procedimento, la Commissione si riserva il proprio giudizio unitamente al merito; - in ordine alle richieste di rinvio formulate dalla difesa Criaco, la Commissione rileva che la diagnosi oggetto della certificazione medica prodotta non consente di ravvisare quel carattere di legittimo impedimento che, solo, legittimerebbe il rinvio; quanto alla richiesta di rinvio motivata al fine di un accesso agli atti del procedimento penale che ha visto l’archiviazione della posizione del Criaco, la Commissione osserva che tale conclusione processuale è già di per se assorbente della valutazione degli atti del procedimento penale ed inoltre ribadisce e riconferma le proprie decisioni relativamente all’autonomia del giudizio sportivo rispetto a quello penale; - in ordine alle richieste delle difese intese ad ottenere un rinvio motivate dalla volontà di poter controesaminare il deferito Sculli, la Commissione rileva che il controesame - stante anche la mancata richiesta da parte delle stesse difese di audizione dello Sculli - è possibile alla sola condizione che il deferito decida di sottoporsi all’esame e, quindi, (e per ciò solo) anche al controesame. In questo senso, la Commissione osserva che la difesa dello Sculli non ha richiesto alcun rinvio inteso a consentire l’esame del proprio assistito, e con ciò riconfermando la volontà di Sculli di non esercitare il proprio diritto ad essere sentito. Per tali motivi, la Commissione, riservato il proprio giudizio in ordine all’utilizzabilità degli atti, rigetta ogni altra istanza e dispone procedersi oltre.” Al termine dell’audizione dei deferiti, la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale (il cui svolgimento è riportato nel verbale depositato agli atti del procedimento) ed invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Al termine della discussione, la Procura Federale – richiamando il contenuto dell’atto di deferimento - ha chiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Rocco COTRONEO, anni tre e mesi sei di inibizione; - per Leo CRIACO, anni tre e mesi sei di squalifica; - per Nicola SALERNO, anni tre e mesi sei di inibizione; - per Giuseppe SCULLI, anni tre e mesi sei di squalifica; - per Raffaele VRENNA, , anni tre e mesi sei di inibizione. Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, riportandosi a loro volta al contenuto delle memorie difensive prodotte. Al termine, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per deliberare. 5) Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche Per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, questa Commissione – come già affermato in precedenti decisioni - rileva che il procedimento disciplinare per illecito sportivo (artt. 36 e ss. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401 del 1989: sotto questo profilo è sufficiente richiamare l’esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, secondo il costante orientamento degli Organi della giustizia sportiva (cfr. CAF 7.8.9/9/2004, C.U. 7/C), ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche è sufficiente la provenienza delle stesse dall’Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità all’art. 268 c.p.p. e, pertanto, la loro piena utilizzabilità. 6) Le intercettazioni telefoniche La Commissione ha analizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche prodotte dalle parti e, segnatamente, ai fini della decisione qui di seguito motivata, le trascrizioni qui richiamate (delle quali si riportano i passi salienti): - Conversazione n. 1028 del 30 maggio 2002, ore 14:42 Nel corso di siffatta telefonata Sculli e tal “Rocco” hanno parlato della partita di calcio Crotone-Messina che si sarebbe svolta la domenica successiva, 2 giugno 2002. Sculli ha spiegato di essere stato contattato, per il tramite di Leo Criaco (giocatore del Messina), da tale “Nicolino”, riferendo testualmente: Sculli: “mi hanno chiamato” Rocco: “si, chi ha chiamato uno che si chiama Nicola, ti ha chiamato?” Sculli: “si, si Nicolino, Nicolino”. Nel corso della medesima conversazione “Rocco” ha domandato a Sculli se fosse a conoscenza di un eventuale interessamento del Cosenza Calcio verso il Crotone affinché quest’ultima squadra potesse battere il Messina e, quindi, assicurarsi quantomeno la gara di spareggio: Rocco: “te la senti, ma stai tranquillo che è sicura la cosa ... e per quello io volevo sapere, Pe, hai capito?, se tu mi dici che è sicura quella della parte dei “silani”… e da par ... dalla parte dei “silani” si sono mossi o no? ... no, ho capito ma tu mi devi dire se dalla parte dei “silani” si sono mossi o no? ... eh... se si sono inseriti oppure no?”. Sculli: “ah ..., ora, ora, ora, ora ho capito il discorso, si, si Rocco... “; “... si lo so, lo so, lo so, ho capito, non mi era venuto in mente, si, si, pure di la i sala ... ‘salamini’ di là pure si ... “; “... e quelli di là gli regalavano tre “capicolli”, dopo disse”. Nel prosieguo del dialogo, Rocco ha chiesto allo Sculli maggiori certezze sulla vicenda ed il calciatore gli ha risposto che gli avrebbe inviato un fax per spiegare bene la situazione, aggiungendo che il “Nicola” avrebbe regalato loro “un capicollo”: Rocco: “tu mi devi dire, tu mi devi dire come sono le cose per bene, hai capito?” Sculli: “si ti faccio sapere come sono i fatti e ti mando un fax…eh...ti mando un fax... si perché, perché disse che Nicola un “capicollo” ce lo regalava”. Rocco: “che fax, lascia fottere i fax, poi ti dico io dove devi chiamare tu (P:I:)”; “… tu poi mi devi dire sicuro…”; “…e, si, ma le chiacchiere… fa troppo chiacchiere, Nicola …”. Sculli: “no, non fa chiacchiere, pa...parente... non fa, no stai tranquillo che non fa chiacchiere”. - Conversazione n. 1035 del 30 maggio 2002, ore 17:22 Giuseppe Sculli, conversando telefonicamente con “Rocco”, ha riferito che “quelli” in serata gli avrebbero mandato un suo paesano in qualità di emissario, con il quale aveva fissato un appuntamento per le ore 21:00. Nella circostanza, lo Sculli ha palesato una certa preoccupazione in ordine ad una presunta interferenza da parte della squadra del Cosenza con quella del Crotone, atteso che i dirigenti di quest’ultima società lo avevano convocato per la partita del 2 giugno 2002, sebbene non avesse fatto alcun allenamento durante la settimana. Sculli: “va bene ... no perché mi è arrivata una telefonata Rocco che non mi è piaciuta...” Rocco: “eh… da parte di chi?” Sculli: “e mi ... del Crotone che devo rientrare perché devo giocare domenica ... “; “... io senza allenamento è da una settimana che sono a casa io...” Da parte sua “Rocco” affermava: Rocco: “tu se viene il compaesano nostro… tu gli dici siccome io lo l’ho avvertito a Nicolino l’ho avvertito già... gli ho detto io Nicolino vedi che c’è puzza... lui mi ha detto ma come? Nicolino vedi che c’è puzza...” Sculli: “… ma forte … una brutta puzza Rocco…” Rocco: “va bene ed io cosa devo dire allora a Nicola, di stare sveglio?” Sculli: “digli una cosa, digli di chiamarmi verso le nove a me…” Rocco: “va bene allora io gli dico, io gli dico, Nicola chiama a mio cugino che lui sa spiegarti bene”. - Conversazione n. 1044 del 30 maggio 2002, ore 18:59 Nel corso di siffatta telefonata “Rocco” ha riferito allo Sculli di avere parlato con Nicola e gli ha chiesto se anche lui lo aveva sentito, ma Sculli ha risposto in senso negativo. Sculli: “ma senti una cosa… io ti dico solo una parola… ma lui li molla i capicolli?” Rocco: “ah… li deve mollare Pe?” Sculli: “dimmi la verità li molla o no?” Rocco: “sentimi qua Pe … come vi siete aggiustati voi… con, con Nicola” Sculli: “no, io ancora non mi sono aggiustato per niente” Rocco: “ma qualcuno ha parlato per te?” Sculli: “si, hanno parlato, so che ha parlato forse” Rocco: “ma, ma chi?” Sculli: “eh… eh… in questo momento non lo posso sapere perché al telefono, il telefono di quelli è staccato…” Rocco: “ma ha parlato il capo o solo quelli come a te?” Sculli: “no ha parlato, no l’abbiamo, l’hanno fatta tra giocatori vedi…” Sculli: “io volevo, io volevo parlare per me … e per qualche altro…” Rocco: “si, ma non si possono mischiare le cose Pe… cioè, se lui, se loro hanno parlato con altri ora non ti…, non possiamo mischiare altre cose.” Rocco: “tu gli devi dire, guarda che io so che dall’altra parte stanno spingendo ... e come ti dico io ... tu gli devi dire, vedi che mi hanno detto che dall’altra parte stanno spingendo, che vogliono... che vogliono portare tre “capicolli”... allora, allora tu, allora tu gli devi dire in questo modo ... Nicola, siccome io conosco te e tu, e tu ... io mi fido di mio cugino Rocco … e io quello che dice mio cugino Rocco, facciamo io ed altri tre o quattro ... però Nicola, come siamo messi qua? …perché se no vedi che te la mettono nel culo… che proposta mi fai tu?” Sculli: “si, si, si, si, si, ... o Ro .. . lui, lui questa sera manda il paesano che viene a parlare con me alle nove...” Rocco: “tu gli devi dire in quel modo a Leo, tu gli devi dire in quel modo a Leo, o Leo... vedi che stanno spingendo così, io conosco a te e conosco gli altri però vedi che io no ... io voglio ... io voglio favorivi a voi, però state attenti perché ve la mettono nel culo, se non volete che ve la mettono nel culo qua, la dirigiamo noi, vuoi, vuoi fare così o no?, in questo modo gli devi dire...” - Conversazione n. 1045 del 30 maggio 2002, ore 14:42 Nel corso di siffatta telefonata lo Sculli ha conversando con il portiere del Crotone, Alessandro Cesaretti, sulla formazione con la quale sarebbe scesa in campo la squadra: Sculli “no, no ti debbo dire una cosa Cesare… ma… eh… fanno, cioè gioca la formazione di domenica? Fanno giocare loro? I ragazzi?” Cesaretti: “suppergiù si, perché tanto è l’ultima ... . Oramai è finito tutto, capito?” Sculli: “ho capito, ho capito” Sculli: “si però senti una cosa Cesare” Cesaretti: “ah ah” Sculli: “perché siccome mi voleva il Messina, mi ha chiamato il direttore oggi” Cesaretti: “Ah!” Sculli: “Eh! ... hai capito o no! Adesso mi ha chiamato, per questo ti ho chiamato io” Cesaretti: “E allora?” Sculli: “Eh! Eh! Eh! Eh!” Sculli: “si, perché lorooo. mi ha detto, mi ha detto che mi volevano, poi mi ha detto pura per la partita di domenica, sai” Cesaretti: ”... ehm” Sculli: ”...Eh e via discorrendo” Cesaretti: “ma lo sanno che tu non giochi però?” Sculli: “eh...” Cesaretti: “allora ora ti spiego” Sculli: “dimmi” Cesaretti: “io avevo parlato con Mimmo...” Sculli: “ah” Cesaretti: “e quello li, sta qua già, no?” Sculli: “mischia” Cesaretti: “Eh! stava li P.I. sul presto così” Sculli: “si” Cesaretti: “Eh Si sono mossi con il pres. “ Sculli: “come?” Cesaretti: “si sono mossi con il pres.” Sculli: “si...” Cesaretti: “eh ... eh loro vorrebbero arrivare a qualcheduno” Sculli: “Bravo ... a me già mi hanno braccato perché sai cosa gli ho detto?… io, a me domenica mi vogliono far giocare, quando gli ho detto così…perché a me mi avevano chiamato prima ed io gli ho detto io: no io non gioco e non sapevo niente…poi mi hanno richiamato, mi hanno detto: ma allora è sicuro che tu non giochi?, m’ha detto a me…ed io ho detto: siccome ieri ho sentito il mister mi ha detto se vieni ti faccio giocare…allora io gli ho detto: no, guardate che io gioco domani, domenica…allora loro oggi mi hanno richiamato…e mi vogliono vedere, adesso” Cesaretti: “e te credo, però tu non giochi domenica?” Sculli: “io ... posso pure giocare, tranquillo, non c’è problema (risate)” Cesaretti: “(risata)... e allora tu non dire e non fare niente“ Sculli: “eh..” Cesaretti: “e, tu, domani a pranzo ci vediamo ... dimmi” Sculli: “Ah...” Cesaretti: “che già so tutto io ... e ti dico io dove le” Sculli: “va bene” Cesaretti: “capito” Sculli: “ti faccio ... Oh stasera ti chiamo alle 8 e mezza dopo che vado la ti chiamo” Cesaretti: “Eh fratè… però” Sculli: “stai tranquillo” Cesaretti: “non parliamo tanto bene perché è una caciara.” - Conversazione n. 1062 del 30 maggio 2002, ore 21:09 Nel corso di siffatta telefonata lo Sculli si è intrattenuto con “Rocco”: Rocco: “Tu cosa hai saputo?” Sculli: “Loro hanno parlato con il presidente, nostro… solo che però non sono sicuri ed hanno contattato qualche… perché vogliono assicurarsi ancora di più… ed hanno mandato un signore di fiducia loro, a Crotone stasera…” Rocco: “è Nicola?” Sculli: “no, è unoooooo” Rocco: “ti dico io perché…io oggi ho chiamato … e gli ho detto io: vedete che la cosa puzza, non è come dite voi state attenti… e state attenti perché c’è gente che poi rimane male, giusto?… gli ho detto le cose, gli ho detto le cose le devono sapere tutti e se si deve mangiare un pezzo di pane lo devono mangiare..tutti, no solo chi volete voi… Tu gli dici, io non è che dico di no però un pezzo di pane lo voglio mangiare pure io” Rocco: “si vocifera, state attenti, perché vedete che quelli dall’altra parte hanno offerto 3/4 capicolli, digli…” - Conversazione n. 1117 del 31 maggio 2005, ore 20:18 Nel corso di tale telefonata, intercorsa tra Criaco e Sculli, quest’ultimo afferma: Sculli: “è un macello Leo…” E quindi Sculli: “senti qua Leo ... hai parlato?” Criaco: “si ... e poi domani vengo e ti parlo io ... va bene?” Il Criaco ha poi affermato Criaco: se ti comporti bene.., qualcosa personale si può fare… Subito dopo aver interrotto la comunicazione con Criaco, lo Sculli ha iniziato a dialogare con un’altra persona, non meglio identificata, indicata come “Colo”: Colo: “...ma domenica che fai, giochi?” Sculli: “ ... (risata) ... si ... è una settimana che sono stato a casa, domenica gioco titolare” Colo: “... (risata) ... e,e, e perché non la butti dentro” Sculli: “ . . . e come... (P.I. le voci si sovrappongono)” Colo: “. . . no va bene, contro il Messina, minchia no” Sculli: “ . . . ma stai scherzando che,e,e...(risata)” Colo: “... (risata)” Sculli: “...e ...domenica devo fare la partita della vita io” Colo: “...dici?” Sculli: “ ... eh” Colo: “...ma...ma da Messina non ci sono state...chiamate?..” Sculli: “...si,si” Colo: “...niente?” Sculli: “... si,eh,eh,eh... e come no!. .“ Colo: “... ci sono state no?...” Sculli “…compare ... compare ... comparini...” Colo: “...ah...si?” Sculli: “…eh...” Colo: “...ma... ma solo a livello di comparato o a livello serio?” Sculli: “... a livello ... a livello serio ... pure che ... tipo ieri sera a cena vabè?...” Colo: “... a si?” Sculli: “...si uh,. . mi hanno beccato a Brancaleone ieri” Colo: “...addirittura” Sculli: “uh” Colo: “uh..” Sculli: “... dammi retta...” Colo: “... e avete fatto il gemellaggio Africo-Brancaleone? ...” Sculli: “... mamma mia non ti dico (risata)...” Colo: “(risata).. . minchia guarda…” Sculli: “non ti dico guarda ... mi hanno ... io .. loro sapevano che ero a casa, cioè, ti rendi conto...” Colo: “...sapevano tutto ...” Sculli: “…di sorpresa”. - Conversazione n. 1177 del 1 giugno 2002, ore 14:08 Nel corso di siffatta conversazione tra Sculli e Criaco il primo, riservandosi di fissare un incontro di persona per parlare di tutta la problematica relativa alla partita di calcio del giorno successivo, riferiva che il portiere titolare del Crotone si era infortunato, lasciando il posto a Cesaretti, portiere di riserva. Sculli: “si. ma è un macello, qua va ... .Leo ti debbo raccontare altre cose ... che e siccome ieri Cesaretti è stato dal presidente e poi ti di ... ora come ci vediamo te li racconto ... ma tu dove sei ora? dove ... di preciso?...” - Conversazione n. 1194 del 1 giugno 2002, ore 17:25 Sculli ha parlato con la propria compagna Marilisa Toscano che, appreso dal fidanzato che quest’ultimo doveva incontrarsi con il calciatore del Messina, Leo Criaco, gli chiede: Toscano: “... Uhm ... quanto ti dà, amore?” Sculli: “...Ouh! ... Eh! “ .che stai facendo? ...“. - Conversazione n. 1207 del 1 giugno 2002, ore 19:47 Nel corso della conversazione telefonica fra il “Rocco” e lo Sculli, viene riferito quanto segue: Sculli: “e che si dice per lì, … capicolli, salsicce” Rocco: “E’ per lì che si deve dire, … non per qua” Sculli: “Per qua niente!” Rocco: “Niente?” Sculli: “Per qua non ci sono né capicolli né salsicce…” Rocco: “ma poi loro si sono messi con gli altri? Si sono messi con …” Sculli: “si…” Rocco: “e con chi?” Sculli: “Si sono messi con… con… con il capo?” Rocco: “con il carciofo… con il capo…” Sculli: “Eh… normale…” Rocco: “E mangia solo con il capo?” Sculli: “Si, che lui non vuole. Hai capito? Il capo non vuole mollare! Capito? Vuole mangiare solo e si sta zitto…” Sculli: “Gli ho detto…figlioli il pallone è rotondo, gli ho detto io!... e voi sapete che è tondo!!” Rocco: “ma tu ci... tu gli dovevi dire che certe volte quando si vuole mangiare con due nodi, si rimane strozzati! ... ma chi ti è venuta a parlare a te, Leo?” Sculli: “Eh!! È ven hanno mandato a lui, per addolcirmi prima…” Tu gli devi dire: Ricordatevi una cosa, che questa, o bene o male riuscite pure a farla, ma quella che conta poi, rimarrete strozzati ..., in questo modo gli devi dire...” Sculli: “sai cosa volevano loro!” Rocco: “eh” Sculli: “fare un regalino a me…” Rocco: “Eh, ma tu gli devi dire…” Sculli: “io gli ho detto che regalino non ne voglio… gli ho detto che il regalino te lo prendi tu, gli ho detto…può darsi ... può darsi ... che questa in qualche modo la risolvete, ma quella che conta poi rimarrete, rimarrete male, e loro ti dicono: perché? ... lo, ... io vi ho avvertito, perché poi quello che conta Pe, le palline si devono girare bene, così poi la dirigiamo noi”. Sempre nella serata del 1 giugno 2002 è stata intercettata una conversazione tra lo Sculli ed un soggetto non identificato che ha detto “devi solo domani prendere a uno per i capelli e fare un rigore”. Lo Sculli gli ha risposto “domani lo faccio”. In data 2 giugno 2002, dopo la partita, sul telefono cellulare di Sculli sono state intercettate due conversazioni intercorse, rispettivamente, alle ore 18:32 con la fidanzata Marilisa Toscano (conversazione n. 1319) e con il “Rocco” alle ore 19:40. Toscano: “la punizione perché l’hai battuta tu amore?… la prima punizione della tua vita…” Sculli: “e si amore, perché c’era un “ventello”…” Toscano: “l’altro voleva battere” Sculli: “si aspetta, se batteva l’altro faceva goal amore … e, e perdevi … i venti… il ventello amore” Toscano: “e perché hai segnato?” Sculli: “e perché è così amore” Nella conversazione del 2 giugno 2002 delle ore 19:40 (conversazione n 1334) Sculli e “Rocco” affermano quanto segue: Rocco: “io ho visto che l’hai buttata” Sculli: “ho fatto… gli ho fatto stringere il culo” Rocco: “l’hai buttata dentro, l’hai buttata” Sculli: “Allora… gli ho fatto stringere il culo sull’uno a zero, uno a uno…” Rocco: “e cosa hanno detto? Cosa hanno detto?” Sculli: “nel sottopassaggio sono venuti a prendermi da… dalla maglia…” Rocco: “e tu cosa gli hai detto? Caccia le mani…” Sculli: “siamo finiti a botte… “vaffanculo, caccia le mani”, gli ho detto io… via di qua, non mi cacate il cazzo… via… minchia, si è alzato anche il presidente… un macello è successo” Rocco: “ma i capicolli se li sono pr… li hanno portati?” Sculli: “minchia se li hanno portati, ne hanno portati quattro” Rocco: “quattro?” Sculli: “quattro qua e sei … e sei glieli hanno dati a Bari”. 7) I motivi della decisione Gli elementi di giudizio a disposizione di questa Commissione si concretizzano sostanzialmente nei contenuti delle intercettazioni di conversazioni telefoniche sopra ricordate, posto anche che le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di quelli sentiti in dibattimento si limitano essenzialmente a giustificazioni di non conoscenza, di non ricordo e di negazione di ogni addebito, senza aggiungere cioè alcun elemento davvero utile ad una più completa comprensione dei fatti. Ebbene, dall’esame delle intercettazioni indicate ed in particolare di quelle intervenute nel periodo ricompreso tra il 30 maggio 2002 e l’1 giungo 2002, sembra possibile dedurre la sussistenza di accordi tra le società Messina e Crotone intesi a concordare il risultato della partita tra le due squadre disputata in data 2 giugno 2002. Anche la società Cosenza pare avere mostrato un concreto interesse ed una conseguente fattiva attivazione quanto ad una predeterminazione del risultato della partita stessa. Nondimeno resta vero che soltanto il Presidente della società Crotone è stato deferito al giudizio di questa Commissione ed anche che l’attività dell’Ufficio Indagini si è di fatto limitata alle sole acquisizioni delle intercettazioni telefoniche e alle audizioni dei soli soggetti riversate in atti. E’ dunque vero che, allo stato degli atti, non è possibile per questa Commissione motivare in termini di evidenza probatoria l’ipotizzato accordo. Possibile è invece affermare che ove tale accordo inteso a concordare il risultato della partita sia effettivamente intervenuto in un momento antecedente a quello del poi disputato incontro, ad esso non abbia preso parte lo Sculli, il quale, pur tuttavia, si deve affermare essere stato consapevole delle condotte evidenziate nelle intercettazioni telefoniche intese al conseguimento di accordi illeciti fra le società. Lo Sculli anzi si sarebbe attivato proprio al fine di poter essere a sua volta “beneficiario” delle utilità che quegli accordi erano intesi a consentire. In altri termini, pur non essendo possibile motivare come provato un intervenuto accordo a livello di dirigenza tra le società del Crotone e del Messina e lo stesso eventuale interessamento del Cosenza, è ben possibile affermare che lo Sculli era a conoscenza che il Cosenza avesse effettivamente offerto al Crotone utilità a suo vantaggio affinché vincesse la gara e cosi ché il Messina a sua volta si stesse direttamente attivando con il Crotone, di fatto scavalcando lo stesso Sculli. Lo Sculli si mostra anzi preoccupato che altre persone si stessero inserendo nella trattativa lasciando fuori lui ed il suo interlocutore “Rocco”. E tanto basta a ben poter motivare della sua consapevolezza in ordine a possibili e/o tentati accordi per la partita Crotone-Messina del 2 giugno. Di tutto quanto dunque a conoscenza dello Sculli lo stesso non ha portato a conoscenza senza indugio le competenti autorità, così rendendosi responsabile della violazione di cui all’art. 6, c. 7, C.G.S. E’ appena il caso di sottolineare come tale norma sancisca l’operatività dell’obbligo di denuncia non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto uno degli atti di cui al comma 1 del medesimo articolo. A tale proposito, osserva la Commissione che, se è vero che presupposto per l’operatività dell’obbligo di denuncia ex art. 6, c. 7 C.G.S. non è la semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di altri tesserati, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali. Vero poi anche che lo Sculli, consapevole degli accordi in corso (o tentati) tra le due società, avrebbe voluto trarne per sé un profitto in un primo momento non riconosciutogli. E così, nel primo tempo della gara egli ha segnato una rete. E’ dunque in questo contesto che debbono essere inseriti e valutati i contenuti delle due telefonate intervenute in data 2 giugno 2002 dopo la partita: la prima alle ore 18:32 con la fidanzata Marilisa Toscano e la seconda alle ore 19:40 con “Rocco”. Siffatte due conversazioni evidenziano che Sculli, a seguito della rete segnata nel primo tempo, sarebbe stato raggiunto nel corso dell’intervallo e con verosimile probabilità anche a lui sarebbe stata riconosciuta l’elargizione di un’utilità, così come un’utilità sarebbe stata riconosciuta oltre che al Crotone anche al Bari. Lo Sculli nel corso del secondo tempo della partita avrebbe dunque mutato il proprio comportamento in campo, come riconfermerebbe il fatto che avrebbe lui stesso calciato una punizione ad evitare che la stessa potesse essere calciata da altro suo compagno che (a suo dire alla propria fidanzata) avrebbe con tutta probabilità potuto segnare, così compromettendo il raggiungimento dello scopo illecito. In ordine all’efficacia dimostrativa di siffatte due conversazioni telefoniche si deve intanto evidenziare che le stesse rispondono a quei requisiti di fonte diretta di prove di colpevolezza che, secondo quanto già deciso da questa Commissione nei propri precedenti, non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni quante volte siano gravi, precisi e concordanti. In tale ottica infatti vi è da rilevare che si tratta di circostanze riferite dall’interlocutore per propria cognizione diretta, essendo riferite alla sua propria condotta. D’altra parte, anche quanto alla collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti, non può parimenti non osservarsi che è sempre lo Sculli che riferisce di condotte sue proprie. Infine, anche il contesto di riferimento logico e temporale ben consentono di apprezzare e confermare la valutazione complessiva di quanto il diretto interessato riferisce di se stesso. Attesa dunque la particolare valenza probatoria delle due richiamate intercettazioni telefoniche resta da valutare la qualificazione giuridica del comportamento sleale e scorretto che lo Sculli attribuisce a se stesso nelle medesime conversazioni. Si tratta cioè di comprendere se, sotto il profilo dell’illecito sportivo, siffatti comportamenti sleali e scorretti integrino la fattispecie di cui all’art. 1 c. 1, C.G.S. oppure quella prevista e punita appunto dall’art. 6. E’ ormai noto che le più recenti affermazioni della giustizia sportiva hanno ritenuto che i comportamenti sleali e scorretti riconoscibili come inefficienti sul piano della concreta, univoca ed idonea direzione al fine dell’alterazione proibita, siano da ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 1, c. 1 e non già a quella di cui all’art. 6. Nel caso concreto, questa Commissione ritiene che la condotta che lo Sculli riferisce nelle conversazioni come imputata a se stesso sia certamente idonea ad integrare la fattispecie dei comportamenti sleali e scorretti di cui all’art. 1, c. 1 e non di quella di cui all’art. 6, posto proprio che (per quanto lo Sculli riferisce di se stesso) non è davvero riconoscibile come diretta ad attuare l’alterazione proibita perché difetta della relazione di efficacia causale del comportamento in concreto posto in essere in esecuzione dell’accordo illecito (rimasto indimostrato) rispetto al compimento dell’atto costituito (appunto) dall’alterazione proibita. Di altrettanta slealtà e scorrettezza è pure connotata la condotta processuale dello Sculli che, sia in sede di indagini sia in sede dibattimentale, si è sottratto a qualsivoglia forma di fattiva ed effettiva collaborazione. Venendo poi ad esaminare le altre posizioni soggettive oggetto di deferimento è possibile osservare quanto segue. In ordine alla posizione di Vrenna risulta vero che per quella che è stata l’attività espletata dall’Ufficio Indagini e quindi gli elementi conoscitivi e probatori portati all’attenzione di questa Commissione ad oggetto del suo giudizio, non vi è nessun elemento che consenta di motivare come comprovata la sua contestata responsabilità. Non vi sono fra l’altro intercettazioni che lo riguardano direttamente né la prova che sia davvero lui il soggetto a cui nelle intercettazioni telefoniche è fatto riferimento con l’appellativo del “pres” o “presidente”. In ordine alla posizione di Rocco Cotroneo, vi è che lo stesso è presentato come il “principale confidente” dello Sculli in ordine alla strategia da attuare nei confronti del Salerno al fine di riuscire a lucrare il massimo profitto dalla trattativa illecita con quest’ultimo. Invero, il Cotroneo anche avanti a questa Commissione ha respinto e smentito la propria identificazione con quella di quel “Rocco” interlocutore dello Sculli. Ed è vero che per quella che è stata l’attività di indagine espletata e per quelle che sono le risultanze di indagini utilizzabili da questa Commissione non vi è prova che il “Rocco” con cui intervengono le conversazioni telefoniche dello Sculli sia Rocco Cotroneo. D’altra parte, come già detto, anche la pretesa di qualificare la condotta del “Rocco” come concorso morale rispetto a quella dello Sculli, perde ogni propria rilevanza nel momento in cui, come già si è detto, non vi è prova della riconducibilità di tale condotta al Rocco Cotroneo qui deferito. In ordine alla posizione di Nicola Salerno che si assume sarebbe stato il soggetto che in nome e per conto del Messina avrebbe avviato e curato i contatti sia con la Presidenza del Crotone, sia con lo Sculli, al fine di garantire la vittoria del Messina nell’incontro di calcio con il Crotone e che sarebbe anche stato il soggetto che ha pagato i “capicolli” al Crotone, si osserva quanto segue. Non vi sono intercettazioni che lo riguardano direttamente né la prova che sia davvero lui il soggetto a cui nelle intercettazioni telefoniche è fatto riferimento con l’appellativo di “Nicolino”. Le stesse affermazioni che il Salerno ha reso avanti a questa Commissione non sono smentite da evidenze in atti. In ordine alla posizione di Leo Criaco - che sarebbe stato il tramite principale della realizzazione dell’accordo illecito tra lo Sculli ed il Salerno - vi è infine da parimenti osservare quanto segue. In atti vi è una sola conversazione telefonica che si limita ad indicare un ruolo di mero portavoce tra la società Messina e lo Sculli. D’altra parte, quanto qui sin già motivato anche in ordine alle posizioni del Salerno e dello stesso Sculli impongono pure di concludere che la pretesa responsabilità del Criaco è indimostrata. La Commissione, pertanto, riqualificati i fatti oggetto di deferimento ai sensi degli artt.1, c. 1 e 6, c. 7, C.G.S., dichiara Giuseppe Sculli responsabile della violazione di tali disposizioni, ritenendo congrua la sanzione di cui al dispositivo, tenuto conto del comportamento processuale essenzialmente dilatorio e non certo collaborativo a possibile chiarimento di tutti i fatti oggetto di giudizio. Dichiara di prosciogliere Rocco Cotroneo, Leo Criaco, Nicola Salerno e Raffaele Vrenna dalle violazioni loro ascritte. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione, dichiara Giuseppe Sculli responsabile della violazione di cui all’art. 1, c. 1 e all’art. 6, c. 7, C.G.S. e per l’effetto applica allo stesso la sanzione della squalifica di mesi otto. Dichiara di prosciogliere Rocco Cotroneo, Leo Criaco, Nicola Salerno e Raffaele Vrenna dalle violazioni loro ascritte.
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