LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Sandro Mencucci, Amministratore Delegato della Soc. Fiorentina per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 IV° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, nonché la Soc. Fiorentina per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Amministratore Delegato. Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte della citata società del criterio infrastrutturale “C” del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I..22.C (spettatori disabili) con lettera del 30 settembre 2005 indicava alla società toscana nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Tuttavia, la Soc. Fiorentina (muovendo dalla ampia nozione di disabile dalla stessa assunta come prevalente) si limitava a chiarire che, a proprio parere, i posti all’interno dello Stadio Franchi erano sufficienti ed a dimostrazione di ciò allegava una relazione tecnica. Allegava anche una lettera del Comune di Firenze con cui l’Amministrazione prendeva l’impegno di aumentare i posti per i disabili una volta sentito il parere della Soprintendenza, essendo l’impianto in questione considerato monumento nazionale. Successivamente, nella riunione del 20 dicembre 2005 la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che la società viola non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti. In particolare, veniva osservato che in virtù del criterio 1.22.C in relazione al numero complessivo dei posti dotati di seduta regolamentare (23.193) erano presenti solo 30 posti coperti contro i 58 necessari per adeguarsi alla normativa UEFA. Alla luce dell’interessamento anche del Comune di Firenze in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera di intenti del 6 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva così alla società un ulteriore termine per adeguarsi, indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l’invito ad indicare l’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per disabili o, quantomeno, l’avvenuto appalto dei lavori in questione all’impresa esecutrice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell’inizio della stagione UEFA 2006/2007. La società viola con missiva del 27 aprile 2006 indirizzata alla Commissione Licenze UEFA precisava che l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’impianto, pur avendo in evidenza il problema, al momento non aveva ancora preso posizione, anche a causa dei numerosi vincoli strutturali e monumentali dello Stadio Franchi, e concludeva, quindi, per la difficoltà di rinvenire una soluzione al problema in breve tempo. Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione, riscontrando il persistere delle inottemperanze in questione, deliberava, in ossequio all’anzivisto disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa rilevava che nessun addebito poteva essere mosso alla Società. Anzitutto le doglianze difensive osservavano la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo I.22.C del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA nonché travisamento dei fatti e dei presupposti del deferimento. In specie, si contestava in toto la violazione delle predette norme, atteso che le stesse inequivocabilmente si sarebbero, stante la portata etimologica, generalmente riferite alla categoria dei disabili, senza indicare se deambulanti o meno. Al contrario, secondo la difesa, la relazione dell’Ing. Esposito e la Commissione delle Licenze UEFA (prima) nonchè il deferimento (dopo), avrebbero invece adottato una nozione del tutto sviante ed erronea del paragrafo I.22.C riferendosi solo ai soggetti non deambulanti. Le memorie proseguono osservando come la stessa legislazione italiana fornirebbe una definizione più lata nel senso che disabile è “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinar un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (Legge n.104/92). Ancora gli assunti difensivi, a riprova della loro fondatezza, evidenziano come la nozione adottata dalla L. 104/92 viene poi ripresa da tutta una serie di normative di settore (in primis quella fiscale). Inoltre, si osserva che l’autenticità di tale interpretazione non può nemmeno essere confutata ricorrendo alla versione inglese del predetto Manuale atteso che la versione inglese di disabile non è molto diversa da quella italiana. Conseguentemente, la difesa osserva che se nel concetto di disabile rientra ogni persona con menomazione fisica, psichica o sensoriale allora la Soc. Fiorentina, nel riservare i posti all’interno dello Stadio alle persone disabili assumendo tale definizione “legislativa”, aveva messo a disposizione rispettivamente 30 posti coperti per disabili non deambulanti e 62 posti coperti per le altre categorie di disabili, il tutto per complessivi 92 posti. Secondariamente, la memoria difensiva eccepisce anche l’erronea valutazione dei presupposti ed il travisamento dei fatti. Assumeva infatti il difensore che i deferiti andrebbero prosciolti per difetto dell’elemento psicologico. Lo stadio Franchi, infatti, è di proprietà dell’Amministrazione Comunale. La Convenzione tra il Comune di Firenze e la società viola per la concessione in uso a quest’ultima dello Stadio Franchi stabilisce (art. 16) che i lavori di manutenzione straordinaria, come sicuramente è la messa a norma dell’impianto, sono di esclusiva competenza del Comune (proprietario), mentre è a carico della Fiorentina la semplice manutenzione ordinaria. Lo stesso articolo precisa anche che “saranno altresì a carico della Florentia Viola (oggi Fiorentina), a decorrere dalla prima stagione in cui la medesima militerà in Serie A , gli interventi prescritti dalla Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo o da altre pubbliche autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dagli organi calcistici nazionali ed internazionali interventi finalizzati allo svolgimento dell’evento calcistico, con particolare riguardo, ma senza limitazioni, alla presenza nello Stadio di tifosi organizzati delle squadre ospiti ed alle conseguenti problematiche inerenti la salvaguardia della pubblica incolumità […] per un importo massimo di spesa di € 90.000,00 per singola stagione sportiva disputata in A […]. Assumerebbe quindi la difesa che i lavori di adeguamento ai criteri UEFA sono lavori di straordinaria manutenzione che pertanto possono essere eseguiti solo dal Comune di Firenze. Anche poi ammettendo che tali lavori possano intendersi come lavori prescritti dagli organi calcistici nazionali ed internazionali (interventi finalizzati allo svolgimento dell’evento calcistico) la difesa ricorda che nel caso in cui gli stessi abbiano un tetto di spesa inferiore a € 90.000,00 è sempre necessaria l’autorizzazione della Direzione Servizi Sportivi mentre qualora tale importo venga superato i lavori stessi andranno realizzati ad opera del Comune. Alla luce di quanto sopra esposto risulterebbe quindi palese per la difesa la non colpevolezza della Soc. Fiorentina in relazione ai fatti contestati. Infine le doglianze difensive osservavano ad ulteriore difesa che lo Stadio Franchi è stato selezionato per l’eventuale fase finale degli Europei del 2012, ad ulteriore conferma quindi della sua idoneità ad essere uno stadio a norma per gli eventi UEFA. Conseguentemente, si chiedeva il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito loro contestato. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 al sig. Mencucci e dell’ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Fiorentina. E’ comparso altresì l’Amministratore Delegato della Fiorentina insieme al difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili. Il Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari. Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi. Il caso de quo inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch’essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione di un’ammenda in caso di persistente inadempimento. Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione. A suffragio di tale interpretazione intervengono anche le disposizioni legislative vigenti nell’ordinamento giuridico. Per quanto riguarda, infatti, le strutture sportive, l'articolo 23 della legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità delle strutture negli impianti di loro competenza. Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione) per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978). Tali disposizioni vengono poi ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili, ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili. I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a ruote. Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili. In tale prospettiva, pertanto, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Fiorentina sono insufficienti.A fondare ulteriormente la responsabilità della società viola interviene anche la disciplina della Convenzione tra il Comune di Firenze e la medesima società per la concessione in uso a quest’ultima dello Stadio Franchi, la quale dispone ai sensi dell’art. 16 la responsabilità solidale della società sportiva in caso di inerzia della PP.AA. statuendo che allorché “l’Amministrazione Comunale non provvedesse alla progettazione e realizzazione dei lavori – di manutenzione straordinaria, come sono di sicuro quelli in esame - la Florentia Viola potrà procedere direttamente. I costi così sostenuti, maggiorati degli interessi legali, verranno detratti dalle somme dovute da Florentia Viola al Comune ai sensi dell’art. 13”. A tutt’oggi non risulta che la società viola abbia provveduto ad intraprendere alcuna attività di progettazione ovvero opera di ristrutturazione dell’impianto al fine di uniformarsi alle norme UEFA, limitandosi esclusivamente a fare richiesta al Comune per l’adeguamento della struttura. Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive in merito ad una presunta e decisiva diligenza di valenza esimente, nonché totale assenza di colpa nella condotta della società. Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Sandro Mencucci, quale Amministratore Delegato e rappresentante legale della Soc. Fiorentina per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, alla quale segue, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., quella diretta dello stesso Club. Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell’art. 1 C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, ed apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei “disabili” di cui al Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA di non agevole interpretazione, almeno prima facie ed in sede di prima applicazione, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 al sig. Sandro Mencucci e quella dell’ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Fiorentina.
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