LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SOLDATI – presidente Soc. Udinese:violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.5.2 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SOLDATI – presidente Soc. Udinese:violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.5.2 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. UDINESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Franco Soldati, Presidente della Soc. Udinese per violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.5.2, VII° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, nonché la Soc. Udinese per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Dagli atti ufficiali risulta che nella riunione del 20 maggio 2006, la Commissione delle Licenze di primo grado, nel provvedere alla verifica del rispetto da parte della Soc. Udinese dei criteri finanziari, ed all’esito dell’esame della relazione del Sig. Vittorio Maugeri, tecnico incaricato, riscontrava che la Soc. Udinese aveva trasmesso in data 5 maggio 2006 all’Ufficio Licenze UEFA una dichiarazione con cui asseriva di non aver debiti scaduti relativi al versamento di ritenute fiscali, oneri sociali e previdenziali (e, quindi, anche per contribuzioni ENPALS), sottoscritta in data 10 aprile 2006 dal Legale rappresentante sig. Soldati. Per contro, l’ENPALS, con nota n. 6481 del 16 maggio 2006, segnalava un debito da parte della Soc. Udinese di € 70.000,00 (oltre sanzioni civili) assoggettato a due gravami, entrambi rigettati. Successivamente, in data 16 maggio 2006 la società, interpellata, trasmetteva all’Ufficio Licenze UEFA copia dei ricorsi presentati. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa invocava il proscioglimento degli incolpati da ogni addebito. Più in particolare, il collegio difensivo, in via preliminare, sottoponeva alla Commissione Disciplinare un parere pro veritate del Consulente del Lavoro Dott. Berzaghi in ordine alla ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento ed alle considerazioni di natura giuslavoristica-contributiva ad essi inerenti. Da tale documentazione, infatti, sarebbe risultato che, oggettivamente ed in virtù della pacifica compensabilità tra posizioni debitorie e posizioni creditorie (art. 1242 c.c.) di Udinese ed ENPALS, “in ogni caso era ed è Udinese creditrice nei confronti di ENPALS per oltre € 32.000,000”. Dalle risultanze delle verifiche ispettive dell’ENPALS, infatti, sarebbe emerso che il definitivo contributo della Soc. Udinese verso l’Ente ammontava a € 51.419,69 a fronte del quale però la Società vantava un credito di € 83.608,00. Successivamente l’ENPALS avrebbe annullato le istanze di rimborso dell’Udinese per € 83.608,00 in considerazione di una erronea qualificazione dei lavoratori presso la Società. Avverso tali istanze furono presentati i due ricorsi amministrativi il cui esito non fu mai comunicato alla deferita. In seguito, però, un’ulteriore verifica ispettiva concludeva per la giusta qualificazione dei lavoratori presso la società, riconoscendo quindi l’erroneità del precedente operato. A seguito, quindi, di un meccanismo compensativo, ad avviso del consulente suddetto, la Società risultava creditrice verso l’Ente di € 32.188,31. Nel merito, le difese asseriscono che la Soc. Udinese avrebbe agito in assoluta buona fede e nella piena e legittima convinzione di dire il vero e di non realizzare alcuna condotta disciplinarmente rilevante. In particolare, la memoria difensiva osserva che la Società ed il suo legale rappresentante non hanno commesso alcuna irregolarità e non hanno reso false dichiarazioni; per quanto concerne i due ricorsi amministrativi promossi, gli stessi risultavano allora pendenti non essendo, infatti, stato notificato alla società ricorrente alcun esito. Addirittura l’Udinese avrebbe poi appreso dell’esito negativo dei due ricorsi attraverso una nota dello stesso ENPALS inoltrata alla Commissione Licenze UEFA. In tale contesto era poi irrilevante, sempre a detta del difensore, che “tali gravami sono stati presentati in data successiva al 30 giugno 2005 ma prima del 30 aprile 2006”. La memoria prosegue osservando che degli anni passati la società friulana aveva reso dichiarazioni identiche a quelle oggetto del presente procedimento ed in relazione alle quali l’ENPALS non aveva né rilevato né comunicato alla COVISOC alcuna irregolarità o “pendenza contributiva non dichiarata”. Tale considerazione per la difesa sarebbe ex se risolutiva essendo, infatti, evidente che sarebbe stato lo stesso ENPALS a non considerare la Soc. Udinese realmente debitrice quanto meno fino all’esito dei ricorsi amministrativi (esiti che peraltro, come predetto, fino al maggio del 2006 erano ignoti alla società). In tale contesto, pertanto, secondo la difesa dei deferiti era plausibile che il bilancio della società non avesse riportato l’esistenza dei debiti scaduti con l’ENPALS, senza considerare poi l’ulteriore circostanza che la stessa società non aveva mai riconosciuto verso l’ente un debito, vantando per contro, all’esito di meccanismi compensatori, addirittura un credito. In ultima analisi, si dubiterebbe pure sull’opportunità di una “maliziosa irregolarità” del tipo di quella contestata, atteso che l’esistenza della pretesa creditoria dell’ENPALS non sarebbe mai stata tale da impedire comunque il rilascio della Licenza UEFA. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per mesi sei al Sig. Soldati e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 con diffida alla Soc. Udinese. E’ comparso altresì il difensore della Soc. Udinese il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento ascritto agli incolpati è sanzionabile. A giudizio della Commissione, l’omessa indicazione della sussistenza di rapporti compensatori e di vertenze amministrative in relazione alle supposte pretese creditizie, concretandosi in un difetto di trasparenza amministrativa, integra gli estremi delle violazioni contestate. In particolare, si rileva che la presentazione di documentazione oggettivamente carente e non veritiera integra senz’altro la violazione di cui all’art. 7 comma 1, C.G.S., in relazione al paragrafo 2.5.2. VII° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, con riferimento alla mancata produzione, all’alterazione o alla falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC, ovvero al fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti da tale Organo. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Soldati, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Udinese, e conseguentemente della Società stessa a titolo di responsabilità diretta. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, in considerazione di quanto sancito dall’ art. 7, c. 2 e 7, tenuto conto dell’apprezzabile condotta processuale del deferito sig. Franco Soldati ai sensi dell’art. 14, comma 5 C.G.S., e tenuto altresì conto della particolare complessità della normativa regolamentare UEFA di non facile interpretazione, almeno prima facie ed in sede di prima applicazione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per mese uno al sig. Franco Soldati e quella dell’ammenda di € 3.000,00 con diffida alla Soc. Udinese.
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