LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni GOLIA/S.S.D.SAPRI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni GOLIA/S.S.D.SAPRI
Con Racc.in data 19/6/06 il sig.Giovanni GOLIA,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SAPRI CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.500,00, precisando di aver ricevuto rate solo per €.3.000,00 chiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.4.500,00.
Si rileva preliminarmente, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giovanni GOLIA, nei confronti della Società S.S.D.SAPRI CALCIO
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.