LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Omar RIVOLTA/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Omar RIVOLTA/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/6/2006 il Sig.Omar RIVOLTA proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2004/05. Richiedeva il riconoscimento delle due ultime mensilità relative a maggio e giugno 2005 di cui la Società si è resa inadempiente, quantificate dallo stesso calciatore in €.4.500,00
La Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a., non depositava alcuna memoria difensiva, né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. il pagamento in favore del sig.Omar RIVOLTA, della somma di €.4.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.