LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MEROLA/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MEROLA/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. Con reclamo trasmesso in data 22/05/2006, inoltrato a mezzo Racc.A.R. il Sig.Tommaso MEROLA proponeva ricorso a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. un accordo economico pari a €.55,00 giornalieri a titolo di rimborso spese forfetario relativamente alla Stagione Sportiva 2005,06. Richiedeva l’intervento della Commissione onde poter recuperare la somma di €.6.050,00 risultante dai conteggi effettuati e mai pagata dalla Società controparte. La stessa Società con memoria in data 29/06/2006, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali sosteneva l’inammissibilità del ricorso, non risultando (a suo dire) che l’accordo economico era stato regolarmente depositato (violando se così fosse l’art 94 ter delle N.O.I.F.) presso il competente Comitato Interregionale, e nel merito contestava la fondatezza della richiesta del reclamante, dichiarando di aver saldato ogni spettanza al calciatore. A comprova di tale circostanza la stessa produceva copia delle dichiarazioni di rimborso sottoscritte dal calciatore, con la riserva di esibizione degli originali. Il calciatore con memoria di replica datata 15/09/2006, deduceva la circostanza del deposito dell’accordo economico presso il Comitato Interregionale, avendolo fatto lui stesso, rilevando altresì che la Società aveva omesso di allegare alla memoria di controdeduzione, inoltrata a lui stesso, le dichiarazioni di rimborso effettuato menzionate nella medesima. La Commissione Accordi Economici, nella seduta del 3/07/2006, rilevava la necessità di richiedere all’ufficio Tesseramento presso il Comitato Interregionale, l’effettivo deposito dell’accordo economico dedotto nella vertenza in oggetto. Il deposito veniva confermato . Su richiesta delle parti, veniva concesso un rinvio della decisione all’udienza del 13/10/2006 per una eventuale conciliazione, che non veniva tuttavia perfezionata determinando quindi la Commissione a decidere sulla base degli atti. In punto di decisione, si rileva tra l’altro come le controdeduzioni della Società di cui alla memoria 29/06/2006 siano pervenute oltre il termine perentorio previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Circostanza che determina l’inammissibilità delle argomentazioni ivi contenute. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il ricorso condannando la Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.6.050,00 nei confronti del Sig.Tommaso MEROLA. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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