F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE ALFANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE ALFANO - in data 25/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Alfano, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pattuito con il presidente della società FC Finale una rateizzazione del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2004/05, in dieci rate, invece delle quattro previste dall’accordo AIAC-LND; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo arbitrale dell’1/4/2006 da cui emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Alfano; - avuto presente l’atto di integrazione dell’accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 con cui è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l’eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese; - che tale atto integrativo trova applicazione ed ha efficacia per tutti i ricorsi radicati a partire dall’1/7/2005 e, pertanto, anche al ricorso che ha dato luogo al presente procedimento disciplinare che è stato radicato dal sig. Alfano dinnanzi al Collegio Arbitrale della Lnd in data 12/10/2005; - ritenuto peraltro che l’accordo integrativo in questione non è idoneo e non ha efficacia di modificare né tanto meno di abrogare l’art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione; - che tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche; - che, pertanto, su tale presupposto, è da reputarsi equa una sanzione più ridotta rispetto ai precedenti analoghi casi esaminati da questa Commissione Disciplinare P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE ALFANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
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