F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di DOMENICO IZZOTTI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di DOMENICO IZZOTTI - in data 03/08/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Izzotti, per rispondere della violazione all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 punto 1, lett. Bd) e 38, punto 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06 a favore della società Fermana Calcio Srl, le funzioni di allenatore della prima squadra, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica professionale di “allenatore professionista di seconda categoria”; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale e altresì della memoria difensiva fatta pervenire dal sig. Izzotti il quale, ha chiesto di essere ascoltato. In proposito diamo atto della presenza all’odierna udienza del sig. Domenico Izzotti nato a Campli (TE) il 3 giugno 1960 e residente a Campli in Contrada Galliano. ADR: confermo integralmente quanto dichiarato nella memoria inviata a codesta Commissione Disciplinare secondo cui, quale allenatore in seconda, non potevo rifiutare la richiesta della società di sostituire solo temporaneamente e limitatamente a qualche giorno l’allenatore in prima che era stato esonerato. Ciò peraltro sul presupposto e nella convinzione che la società avrebbe provveduto a richiedere, tempestivamente, la espressa autorizzazione in deroga al Settore Tecnico così come del resto risulta anche dalla dichiarazione autografa resa dal signor Fabrizio Foglietti, team manager della Fermana Calcio, che oggi deposito. Desidero sottolineare la mia assoluta buonafede nell’errore in cui sono incorso; ritenuto - che effettivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico è onere della Società richiedere preventivamente l’autorizzazione in deroga per affidare l’incarico di allenatore ad un tecnico non abilitato; - che peraltro è preciso dovere di tale tecnico non abilitato di accertarsi, prima di accettare l’incarico di allenatore, che effettivamente il Settore Tecnico abbia provveduto a rilasciare la necessaria autorizzazione in deroga; - che tale dovere è di facile espletamento e dunque concorre la responsabilità del tecnico non abilitato in caso di omissione; - valutati nella fattispecie il comportamento processuale e l’atteggiamento oggi tenuto davanti a questa Commissione dal sig. Izzotti che risultano influenti nell’applicazione della sanzione P.Q.M. dichiara il sig. DOMENICO IZZOTTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
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