F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di LORENZO PREZIOSO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 35 del 10 ottobre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di LORENZO PREZIOSO - in data 27/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Prezioso per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 42, comma 2, del Regolamento della LND per aver pattuito un compenso con la Società AS Roma VIII per la stagione 2004/05 in rate superiori alle quattro consentite dalle vigenti norme regolamentari; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo arbitrale del 20/05/2006 da cui emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Prezioso; - avuto presente l’atto di integrazione dell’accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 con cui è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l’eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese; - che tale atto integrativo trova applicazione ed ha efficacia per tutti i ricorsi radicati a partire dal 01/07/2005 e, pertanto, anche al ricorso che ha dato luogo al presente procedimento disciplinare che è stato radicato, in data successiva, dal sig. Prezioso dinnanzi al Collegio Arbitrale della Lnd; - ritenuto peraltro che l’accordo integrativo in questione non è idoneo e non ha efficacia di modificare né tanto meno di abrogare l’art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione; - che tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche; - avute presenti le deduzioni difensive scritte del sig. Prezioso che si è detto essere stato costretto dalla società ad accettare la illegittima rateizzazione dei pagamenti senza che, tuttavia, questo possa costituire una esimente; - che, alla luce di tutto quanto precede, è comunque da reputarsi equa una sanzione più ridotta rispetto ai precedenti analoghi casi esaminati da questa Commissione Disciplinare P.Q.M. dichiara il sig. LORENZO PREZIOSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
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