F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SFRAPPINI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 55 del 08 novembre 2006 Provvedimento disciplinare a carico di
FRANCESCO SFRAPPINI
- in data 18/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Sfrappini per violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi prestato dando la propria disponibilità, nel corso della stagione sportiva 2005/06, a svolgere solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra della SSD Settempeda, consentendo, però, di fatto, che tale incarico fosse effettivamente svolto dal sig. Spuri;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- considerato che gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale della Caf, appaiono inidonei a suffragare prova sufficiente a dimostrare il fatto contestato;
- ritenuto infatti che il deferito contesta fermamente ogni addebito e che, le prove testimoniali acquisite mediante audizione dei giocatori e del segretario della SSD Settempeda portano a ritenere che il sig. Sfrappini abbia effettivamente svolto le funzioni di allenatore della società SSD Settempeda nel corso della stagione sportiva 2005/06
P.Q.M.
proscioglie il sig. FRANCESCO SFRAPPINI da ogni addebito.