F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO A.S. BELVEDERE CITTAÕ GIARDINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/BELVEDERE DEL 24.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Ð Com. Uff. n. 20 del 20.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO A.S. BELVEDERE CITTAÕ GIARDINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/BELVEDERE DEL 24.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Ð Com. Uff. n. 20 del 20.10.2005) LÕA.S. Belvedere C.G. ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 20 del 19 ottobre 2005 pubblicato il 20 ottobre 2005 proc.n.10/A, relativa alla gara Megera Augusta/Belvedere C.G. del 24.9.2005, con la quale  stato respinto, accertatane lÕinfondatezza, il reclamo che la medesima societ. sportiva aveva proposto in ordine alla presunta irregolare posizione di alcuni tesserati del Megara in occasione di detta gara del Campionato di Promozione. LÕappellante rileva al riguardo che, su un non meglio indicato sito internet della FIGC Ð Comitato Regionale Sicilia, la sera del 19 ottobre 2005 sarebbe apparso uno stralcio del C.U. n. 20 il cui contenuto sarebbe stato del tutto differente rispetto a quello riscontrato poi nel documento ufficiale pubblicato ed affisso allÕalbo del Comitato Regionale Sicilia il 20 ottobre 2005. In particolare, si sostiene che nella estrapolazione informatica, ripresa anche da alcuni organi di informazione, sarebbe stata data comunicazione dellÕaccoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Belvedere alla Commissione Disciplinare. LÕassunto difensivo  privo di pregio e, conseguentemente, lÕappello  infondato. La Commissione Disciplinare previa verifica che ha confermato la regolarit. Del tesseramento degli atleti che presero parte alla gara nelle file del Megara, ha correttamente respinto il reclamo della A.S. Belvedere e ha dato contezza della sua decisione con lÕunico documento il Comunicato Ufficiale n. 20 del 19 ottobre 2005 pubblicato il giorno successivo Ð dotato di piena e definitiva rilevanza per tutti i soggetti tesserati interessati. Nessun rilievo, pertanto, pu. essere attribuito ad altre e meramente eventuali forme di comunicazione che non siano state dotate, preventivamente ed espressamente, di validit. analoga ed equipollente ai comunicati ufficiali. In conseguenza, lÕappello deve essere rigettato e la tassa di reclamo, ai sensi dellÕ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virt della reiezione dellÕimpugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge lÕappello come sopra proposto dallÕA.S. Belvedere Citt. Giardino di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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