F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO S.S. J.R.V.S. ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEGRANARO CALCIO/JRVS ASCOLI DEL 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Ð Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO S.S. J.R.V.S. ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEGRANARO CALCIO/JRVS ASCOLI DEL 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Ð Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005) La decisione della Commissione Disciplinare impugnata aveva, in riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo, omologato il risultato conseguito sul campo dal Montegranaro Calcio, in quanto aveva ritenuto ininfluente l’errore arbitrale consistito nel non aver espulso il calciatore Pannicci. immediatamente dopo il secondo fallo punito con l’ammonizione, ma solo dopo l’esecuzione del susseguente calcio di punizione. Il ricorso consiste in breve, in una doglianza sul fatto che l’arbitro abbia ritenuto ininfluente la presenza in campo del giocatore per altri 30 secondi e senza che lo stesso abbia comunque preso parte in qualsiasi modo, all’azione del calcio di punizione. Con pallone, peraltro, uscito dal fondo dopo una deviazione di altro calciatore dell’Ascoli. Il tutto a due minuti dalla fine della partita quando il Montegranaro vinceva per due reti a zero. Ad avviso di questa Commissione il reclamo pretenderebbe un diverso riesame dei fatti cos. come valutati dall’arbitro che, come  noto  Òfonte privilegiata di provaÓ e come valutati dalla Commissione Disciplinare. Riesame non consentito in questa sede alla C.A.F. ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S., quale giudice di legittimit.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla S.S. J.R.V.S. Ascoli di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.
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