F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05 APPELLO GIOVENTU’ CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTô CALCIO CERIGNOLA/GIOVENTô CALCIO FOGGIA DEL 13.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2¡ Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico Ð Com. Uff. n. 13 del 26.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 24/11/05
APPELLO GIOVENTU’ CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTô CALCIO CERIGNOLA/GIOVENTô CALCIO FOGGIA DEL 13.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2¡ Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico Ð Com. Uff. n. 13 del 26.10.2005)
Con ricorso ritualmente presentato la societ. Giovent Calcio Foggia ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera del Giudice Sportivo di 2¡ Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico il quale, confermando quanto gi. deciso dal primo giudice, ha inflitto, tra l’altro, alla societ. ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato Regionale Giovanissimi del 13.9.2005 Giovent Calcio Cerignola/Giovent Calcio Foggia con il punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. A sostegno del gravame la societ. ricorrente assume in sostanza che essendo la gara in esame programmata per le ore 16.00 e avendo la societ. Giovent Calcio Cerignola consegnato all’arbitro la distinta dei calciatori solo alle ore 16.40 quando ormai era trascorso il tempo massimo di attesa di 30 minuti correttamente la societ. Giovent Calcio Foggia aveva ritenuto di non partecipare pi all’incontro. Il ricorso infondato e deve essere rigettato. Ed invero, il rifiuto della societ. ricorrente di scendere in campo perch., a suo dire, sarebbe scaduto il termine massimo di attesa non pu. nella specie ritenersi giustificato. E’ provato, infatti, che i tesserini dei calciatori del Cerignola erano stati inviati al competente Comitato per la loro vidimazione e non ancora restituiti e che tale circostanza ha comportato una notevole perdita di tempo da parte dell’arbitro per l’identificazione dei calciatori che avrebbero dovuto prendere parte alla gara. Ne deriva che il ritardo con il quale le squadre sono state invitate a scendere in campo trova nel caso di specie una inconfutabile giustificazione e la pretestuosa mancata adesione a tale invito deve considerarsi rinuncia alla gara stessa come correttamente stato ritenuto dai primi giudici. E’ appena il caso di aggiungere che nei poteri dell’arbitro iniziare in ritardo una gara se tale ritardo giustificato come nel caso in esame risulta con evidenza dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto allegati in atti. Premesso quanto sopra deve rigettarsi il ricorso proposto dalla societ. Giovent Calcio Foggia e deve ordinarsi l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Giovent Calcio Foggia di Foggia e dispone incamerarsi la tassa versata.
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