F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05 APPELLO A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ROSETO/COLOGNA SPIAGGIA DEL 13.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 10.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/05
APPELLO A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ROSETO/COLOGNA SPIAGGIA DEL 13.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 10.11.2005)
Con atto del 17.11.2005, la A.S.D. Cologna Spiaggia proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, riportata nel C.U. del 10 novembre 2005, comportante la perdita della gara con il punteggio di tre a zero in ordine alla gara del 13.10.2005 A.S. Roseto Calcio/A.S.D. Cologna Spiaggia. La ricorrente nel suo atto difensivo assumeva che la responsabilità nell’errato tesseramento del calciatore De Sanctis Roberto era da attribuire esclusivamente al Comitato Provinciale di Teramo e non alla società oggi ricorrente, in quanto sarebbe spettato a detto Comitato trascrivere in modo corretto il nome del calciatore in questione sul documento ufficiale di tesseramento. La decisione impugnata ha ritenuto, invece, responsabile la A.S.D. Cologna Spiaggia per l’errata indicazione del nominativo del calciatore nella scheda di richiesta di tesseramento, con la conseguente punizione della perdita della gara con il risultato di tre a zero. Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso atteso che responsabile dell’errata trascrizione sulla scheda di richiesta tesseramento va considerata la A.S.D. Cologna Spiaggia e pertanto va confermata la sanzione inflitta della perdita della gara in oggetto con il risultato di tre a zero, in quanto la società ricorrente ha utilizzato nel corso della gara il calciatore De Sanctis Roberto pur essendo lo stesso tesserato per la stagione in corso con la società A.S Roseto Calcio. Dispone l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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