F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05 APPELLO DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITOGARA CASTELFRANCO STELLA ROSSA/CAMAIORE CALCIO DEL 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/05
APPELLO DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITOGARA CASTELFRANCO STELLA ROSSA/CAMAIORE CALCIO DEL 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005)
L’arbitro designato a dirigere la gara Castelfranco/Camaiore del 10 settembre 2005 non si presentava all’orario previsto, tempestivamente il servizio Pronto AIA designava altro direttore di gara che si presentava alle ore 17,00 per svolgere il
proprio compito. I dirigenti della società Camaiore, tuttavia, dichiaravano che la squadra non sarebbe scesa in campo poiché era trascorso il termine regolamentare di un tempo di attesa. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 15 del 29 settembre 2005, sosteneva che, in base all’interpretazione degli articoli 54 e 67 delle N.O.I.F. il tempo di attesa fissa il tempo nel quale l’arbitro è tenuto ad attendere le squadre, ma non anche quello di attesa dell’arbitro da parte delle squadre medesime. Pertanto è normativamente previsto un tempo utile per la presentazione delle squadre, ma non anche un tempo utile per la situazione di segno opposto. Il Giudice Sportivo rilevava che nell’art. 67 delle N.O.I.F. si stabilisce l’obbligo per le due squadre di attendere l’arbitro per un periodo di tempo pari a quello della durata di un tempo, ma stabilisce anche che vi sono degli adempimenti da assolvere in modo tale che la gara si svolga anche nel caso che l’assenza del direttore di gara si protragga oltre tale termine. Qualora un arbitro giunga sul luogo della gara le squadre presenti sono tenute a disputare la medesima. Il Giudice Sportivo valutava, pertanto, il comportamento dell’ A.S.D. Camaiore come arbitrario e quindi rinunciatario, infliggendo le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di punti uno di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di euro 250 quale prima rinuncia. L’A.S. Camaiore impugnava tale decisione assumendo che non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 67 N.O.I.F., in quanto i contenuti dell’articolo si riferiscono all’arbitro “designato”, mentre si era presentato per assumere la direzione della gara altro arbitro a seguito dell’attivazione del servizio “pronto AIA”. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo in esame - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005. Nel ribadire le motivazioni del Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare evidenziava come il contenuto dell’art. 67 N.O.I.F. ha come scopo quello di far disputare le gare alle date previste dal calendario ed assicurare il regolare svolgimento dei campionati. Coerente a tale impostazione è l’istituzione del servizio “pronto AIA” da parte della L.N.D., che consente - in “tempo reale” - di sostituire l’arbitro designato, qualora questi, per qualsiasi motivo, non possa dirigere la gara. L’attivazione del servizio “pronto AIA”, secondo la Commissione, costituisce una vera e propria designazione, con revoca, implicita, di quella in precedenza effettuata. Sempre secondo la Commissione detto ufficio/servizio trova ampia e piena legittimazione dall’essere formato da componenti dell’Organo Tecnico Regionale dell’Associazione Italiana Arbitri, i quali si trovano ad operare sulla scorta di una delega disciplinata nelle sue dimensioni dall’art. 20 del regolamento arbitrale e loro rilasciata dal presidente del Comitato Tecnico, nella cui sfera di potere rientra, in base all’art. 63 N.O.I.F., in via esclusiva, la designazione degli arbitri. In tale senso la Commissione Disciplinare dichiarava l’A.S.D. Camaiore rinunciataria, confermando la decisione del primo giudice. Ritiene questa Commissione d’Appello Federale che il ricorso presentato dall’A.S.D. Camaiore avverso la decisione della Commissione Disciplinare sia improcedibile e, pertanto, tale censura assorbe ogni altra questione attinente al merito del giudizio, sia sotto un profilo formale, sia sotto l’aspetto sostanziale. Si ritiene infatti che l’A.S.D. Camaiore abbia già escusso i due gradi di giudizio previsti, trovando cittadinanza nel caso in esame, il contenuto dell’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola i casi di impugnazione avanti alla C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari. In questo caso l’appellante ha riproposto motivi strettamente attinenti al merito, con preclusione dell’esame di parte di questa Commissione. Per questi motivi la CA.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Camaiore Calcio A.S.D. di Camaiore (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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