F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CERIONI DIEGO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 2, STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CERIONI DIEGO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 2, STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005) Con ricorso 1.12.2005 il Procuratore Federale proponeva rituale gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul C.U. 38/C del 27.10.2005, che aveva prosciolto il tesserato Cerioni Diego per la contestata violazione dell'art. 27, comma 2, del C.G.S.. Osserva la C.A.F. che le doglianze esaustivamente illustrate dal Procuratore Federale sono condivisibili e fondate. Infatti, come si evince dalla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata sul C.U. N° 5/C.F., la violazione del così detto “vincolo di giustizia” è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilevanza penale procedibili d'ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto tra l'ordinamento statuale e quello federale. Nel caso di specie, invece, la condotta violenta di cui era stato vittima il Cerioni integrava gli estremi del reato perseguibile a querela, peraltro già sanzionato in sede disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., in totale riforma della decisione gravata ed in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Federale, infligge al tesserato Cerioni Diego la squalifica per mesi sei e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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