F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DEL F.C. BOZNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE DI CELLO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DEL F.C. BOZNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE DI CELLO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005)
Al termine della gara Bozner/Castelbello del 30.10.2005 il calciatore Di Cello Franco veniva sanzionato con provvedimento di espulsione diretta per avere, ancora sul terreno di gioco, profferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara e per aver tentato di aggredire lo stesso lungo il tragitto verso gli spogliatoi. Soltanto l'intervento dei compagni di squadra del Di Cello, scongiurava il contatto fisico. Questi i fatti, il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore con la squalifica fino al 30.04.2006, punizione ridotta poi, in seconde cure, dalla competente Commissione Disciplinare, ad 8 giornate di gara Avverso la prefata pronunzia, interponeva ampio ed articolato appello innanzi alla C.A.F. il F.C. Bozner, preceduto da preannuncio del 28.11.2005, deducendo, in primis, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi nonché errata interpretazione ed applicazione dell'art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S.. Concludeva, quindi, nel senso di una riduzione della squalifica da 8 a 2 giornate di gara. L'appello della F.C. Bozner proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile, ma non può essere accolto. La C.A.F., quanto al primo profilo dedotto, osserva che la società ricorrente ripropone in questa sede le medesime argomentazioni addotte sia in primo che in secondo grado. E tuttavia, tale vaglio di merito in punto di fatto, risulta precluso a questa Commissione ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S.. In merito alla seconda censura, ad avviso della società reclamante il comportamento del calciatore andrebbe qualificato unicamente antisportivo, ingiurioso e/o irriguardoso nei confronti dell'ufficiale di gara ex art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S., per il quale sarebbe prevista una sanzione di 2 giornate di squalifica e non come condotta violenta per la quale è appunto prevista la sanzione di 8 giornate di squalifica. La predetta doglianza non può trovare accoglimento è ciò sulla base di due ordini di motivi: l'esame del dato letterale della norma de qua prevede per comportamenti antisportivi, ingiuriosi e/o irriguardosi la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Cioè a dire che l'Organo di Giustizia Sportiva ben potrebbe applicare sanzioni più gravi dovendo attenersi unicamente, nel minimo, a quella indicata dalla norma. Inoltre la richiesta, meno grave, qualificazione del comportamento del calciatore Di Cello appare fondato sull'errata considerazione che la condotta dello stesso possa essere qualificata violenta solo in presenza di contatto fisico con l'arbitro ovvero nel caso di “consumazione” della violenza. In realtà, per condotta violenta, deve intendersi infatti, a parere di questa C.A.F., ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo, identificabile congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l'incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui. Elementi che, nel caso di specie, coesistono e che soltanto l'intervento di forze esterne (compagni di quadra) hanno scongiurato. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene congrua e condivisibile la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Bozner di Bolzano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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