F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. GRAVINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MONTALTO OMAR FINO AL 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DELL’A.S.D. GRAVINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MONTALTO OMAR FINO AL 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)
La A.S.D. Gravina Calcio ed il suo dirigente Omar Montalto, hanno presentato ricorso ritenendo eccessivo il provvedimento di inibizione per lo stesso nella misura di 2 mesi e 14 giorni. In data 6.11.2005 nel corso della gara Gravina Calcio/Atletico Tremestieri, terminata con il punteggio di 2 a 1, la Società ricorrente aveva utilizzato il calciatore Antonio Condorelli, n. 6 di maglia, che è risultato tesserato anche con la A.S. Real Gravina e quindi con doppio tesseramento. A causa di tale irregolarità proponeva reclamo la Soc. Atletico Tremestieri, a seguito del quale il Giudice Sportivo di 2° Grado, presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile, infliggeva alla Gravina Calcio la perdita della gara per 0-3 oltre all’ammenda di € 150,00, alla squalifica di due giornate del calciatore Antonio Condorelli e alla inibizione, fino al 20/1/2006 di Omar Montalto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra. A seguito dell’esame degli atti processuali appare a questa Commissione equo ridurre al “presofferto” la sanzione della inibizione inflitta al Montalto, tenuto, altresì, conto che per vicende simili sono state inflitte sanzioni di minore entità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Gravina Calcio di Gravina di Catania (Catania) limitando la sanzione inflitta al Sig. Montalto Omar al presofferto e dispone la restituzione
della tassa reclamo.
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