F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DELL’A.C. BARANZATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BARANZATESE/ACCADEMIA SAN LEONARDO DEL 30.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 24.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DELL’A.C. BARANZATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BARANZATESE/ACCADEMIA SAN LEONARDO DEL 30.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 24.11.2005)
L’A.C. Baranzatese ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico che ha inflitto alla Società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara A.C. Baranzatese/Accademia S.Leonardo del 30.10.2005 con il punteggio di 0 a 3, nonché la squalifica per una gara del calciatore Sharka Endri. Occorre preliminarmente rilevare, senza entrare nel merito del ricorso, che la delibera impugnata risulta pubblicata nel C.U. n. 18 del 24 novembre 2005 e il ricorso risulta invece spedito soltanto in data 3.12.2005 e, quindi, allorché era scaduto il termine massimo di 7 giorni stabilito dall’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e deve essere disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Baranzatese di Baranzate di Bollate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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