F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITË DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE JORGE FRANCIOSO PALACIOS VARGAS PER VIOLAZIONE DELL ‘ART. 1 C.G.S. E DELLA SOCIETË LIVORNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S, PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Ð Com. Uff. n. 119 del 20.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITË DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE JORGE FRANCIOSO PALACIOS VARGAS PER VIOLAZIONE DELL ‘ART. 1 C.G.S. E DELLA SOCIETË LIVORNO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S, PER RESPONSABILITË OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Ð Com. Uff. n. 119 del 20.10.2005) All’esito delle indagini effettuate dal competente Ufficio Federale, veniva accertato che, in occasione della gara Fiorentina/Livorno disputata il 2 ottobre 2005 e valevole per il Campionato di Serie A, il calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso aveva intenzionalmente sputato verso il calciatore avversario Brocchi Cristian mentre questi si trovava a terra. Sulla base di questa circostanza e della esaustiva segnalazione dell’Inquirente, il Procuratore Federale, con atto del 6.10.2005, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso e la Societ. Livorno per rispondere, rispettivamente, della violazione dell’art, 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.2 commi 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, ritenuto che la condotta posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso costituiva una Òcondotta violentaÓ da valutare e sanzionare esclusivamente nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 31 comma a3) C.G.S., all’osservanza della quale non si era attenuto il Procuratore Federale, dichiarava inammissibili i deferimenti. Avverso questa decisione proponeva rituale e tempestivo gravame il Procuratore Federale il quale, ritenuta provata la materialit. della condotta antiregolamentare posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso, osservava ed eccepiva che: dovevano ritenersi del tutto ammissibili i deferimenti in conformit. alla normativa che regola il procedimento disciplinare per la violazione dell’art. 1 C.G.S.; la normativa ex art. 31 C.G.S. doveva ritenersi senza dubbio sussidiaria e speciale rispetto alla norma generale (art. 1 C.G.S.) ma, certamente, non sostitutiva della stessa pur con il limite preclusivo in ordine al mezzo di prova; la Commissione Disciplinare in relazione a fattispecie analoghe (v. riferimento in atti) aveva sanzionato le condotte antiregolamentari poste in essere dai calciatori per infrazioni connesse allo svolgimento della gara. Ci. premesso concludeva in via principale per l’ammissibilit. dei deferimenti e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l’esame del merito. In via subordinata, chiedeva che questa C.A.F., ove avesse ritenuto di poter entrare nel merito, previa declaratoria di responsabilità. dei deferiti, irrogasse le sanzioni gi. richieste in prime cure. La difesa dei deferiti, con memoria scritta del 26/10/2005, controdeduceva eccependo che: il potere di giudicare i fatti avvenuti nel corso della gara era riservato, dall’Ordinamento Sportivo della F.I.G.C., esclusivamente all’arbitro quale giudice naturale ed esclusivo; conseguentemente  il Giudice Sportivo che, in prima istanza, pu. irrogare sanzioni disciplinari per tutte le infrazioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 31 C.G.S.; l’art. 31/a3) C.G.S., nella sussistenza dei precisati requisiti, costituisce la sola eccezione alla struttura rigida voluta del Legislatore Federale; la previsione procedurale di natura speciale ed esclusiva, rispondente ad evidenti esigenze di tempestivit. ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio in ordine alla particolare categoria di condotte previste, precludeva il ricorso a procedure alternative quali l’accertamento tramite l’Ufficio Indagini ed il conseguente deferimento da parte del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare; i precedenti disciplinari evocati dal Procuratore Federale nell’atto d’appello erano inconferenti ai fini del decidere posto che la materia era stata di recente novellata con la riscrittura dell’art. 31 C.G.S.; circa il merito difettava la prova sull’elemento soggettivo della contestata violazione disciplinare. Ci. premesso il difensore degli incolpati, comparso davanti a questa C.A.F. per ribadire il contenuto delle controdeduzioni scritte, concludeva chiedendo: in via preliminare di rito, la declaratoria di inammissibilit. del procedimento con conseguente conferma della decisione di prime cure; nel merito, il proscioglimento degli incolpati per l’insussistenza degli addebiti loro contestati. Preliminarmente, osserva questa C.A.F. che la condotta antiregolamentare, non rilevata dall’arbitro della gara, posta in essere dal calciatore Vargas Palacios Jorge Francioso deve considerarsi violenta in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Epper. il novellato art. 31 C.G.S., e nello specifico il comma a 3), statuisce che Òlimitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall ‘arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al G.S. riservata segnalazione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della garaÓ. Il preciso dettato della norma preclude, pertanto, in via assoluta ed in virt della eccezione voluta dal Legislatore Federale, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, il ricorso alla procedura alternativa seguita dal Procuratore Federale ex art. 1 comma 1 C.G.S.. Previsione procedurale, si ribadisce, di natura speciale ed esclusiva, che risponde ad evidenti esigenze di tempestivit. ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio di esclusiva competenza del Giudice Sportivo come correttamente argomentato dalla difesa degli incolpati. E’ pur vero, come osservato dal Procuratore Federale, che la lettera A) del cit. art. 31 C.G.S. prevede che Ògli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altres . ai fini di prova le relazioni dell’Ufficio IndaginiÓ, fatta salva, per., l’eccezione procedurale di cui al comma a 3). Procedimento speciale che, osserva questa C.A.F., non potrebbe essere ovviato neppure, come nel caso di specie, quando il filmato non sia stato reperibile nei termini temporali utili per la Òsegnalazione riservata del Procuratore FederaleÓ o nella estrema ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva sia sfuggita anche alle molteplici telecamere operanti sul campo che, quindi, non la hanno potuta documentare con il filmato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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