F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005) Con nota del 6.7.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, tra gli altri, Pieroni Ermanno nella sua qualità di amministratore unico della società Ancona Calcio S.p.a.; società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 10.8.2004. Lo deferiva per le gravi irregolarità commesse nella gestione della società che avevano dato luogo, oltre che al fallimento, a fatti di (presunto) rilievo penale in relazione ai quali il signor Pieroni, unitamente ad altri, era stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Ancona a procedimento penale in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 640 bis c. p., 216 L.F. ed 8 D. L. g. s. n. 74/2000. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Pieroni la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. osservando, in estrema sintesi, che la norma in questione stabilisce una sorta di automatismo in virtù del quale in capo agli amministratori che siano o siano stati componenti di un organo direttivo di una società calcistica cui sia stata revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16 N.O.I.F. - come per l'appunto il signor Pieroni e la società Ancona Calcio S.p.a. - deve necessariamente applicarsi la preclusione. Rilevato dunque che alla Commissione Disciplinare è demandato unicamente il compito di verificare la sussistenza o meno dei presupposti formali e temporali per l'irrogazione della preclusione, infliggeva al signor Pieroni, come già detto, la sanzione appena detta. Avverso tale decisione proponeva appello il signor Pieroni che non contestava i dati di fatto posti dalla Commissione Disciplinare a base della decisione, ma l'automatismo per effetto del quale, presenti certi presupposti, era giunta a sanzionarlo nella forma particolarmente severa, peraltro, della (sostanziale) espulsione dai ranghi federali; automatismo del tutto estraneo ai principi generali dell'ordinamento dello Stato e dunque da estromettere dall'ordinamento sportivo. Rilevava, pertanto, che la sanzione avrebbe dovuto fondarsi su un completo accertamento dei fatti contestati e non sulla pedissequa applicazione delle indicazioni emergenti dagli atti di accusa del processo penale, peraltro assolutamente pregiudiziale al presente procedimento.Per effetto di ciò chiedeva la sospensione di questo procedimento in attesa del giudizio penale ed, in subordine, l'esame nel merito della propria posizione. A questo fine evidenziava le molteplici ragioni sulla base delle quali ritenere l'insussistenza dei reati contestatigli e dunque la correttezza del proprio operato. Considerato, da ultimo ed in ogni caso, la particolare gravità della sanzione inflittagli, ne sollecitava il ridimensionamento. L'appello del signor Pieroni, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma può essere accolto solo per ciò che riguarda la sanzione. Prendendo spunto dalla richiesta avanzata in via preliminare, e cioè la sospensione di questo procedimento in attesa della definizione del processo penale, bisogna far presente che nel caso del signor Pieroni la sanzione è stata applicata non sulla base dei fatti che hanno dato origine (a torto o a ragione poco importa in questa sede) a detto processo penale, quanto con riguardo alla revoca dell'affiliazione della società Ancona Calcio S.p.a., di cui il signor Pieroni era stato amministratore, a sua volta conseguita al fallimento della società. In aggiunta, dunque, alla ragione esposta dalla Commissione Disciplinare (l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto allo statale, sancito dalla nota legge n. 280 del 2003), da condividersi in pieno, vi è da dire che ogni indagine sui comportamenti del signor Pieroni che hanno dato luogo alle imputazioni penali è, in questa sede, del tutto superflua. Venendo all'automatismo in forza del quale sarebbe stata applicata al signor Pieroni la sanzione bisogna osservare che dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F. emerge con chiarezza come la preclusione sia subordinata, si, alla sussistenza dei dati di fatto della declaratoria di fallimento della società e della conseguente revoca dell'affiliazione, ma in realtà, ed a ben vedere, al giudizio espresso implicitamente ed in via generale dall'ordinamento federale in ordine alla condotta del dirigente di società che comunque, ed a prescindere da ogni eventuale altro profilo, non sia stato in grado di gestire una società e l'abbia condotta al fallimento. E' la gestione, comunque inadeguata, della società da parte del dirigente che rileva ai fini della sanzione, che discende concettualmente, di conseguenza, non dalla verifica della sussistenza di meri dati di fatto (il fallimento e la revoca dell'affiliazione) quanto da una condotta (anche alla luce delle altre ipotesi di cui all'art. 16 citato) ritenuta comunque inadeguata alla sana ed utile gestione di una società sportiva ed al conseguimento dei fini generali del movimento calcistico. E' dal giudizio evidentemente negativo sulle capacità del dirigente della società che prende le mosse l'ordinamento federale, per comminare al dirigente medesimo la sanzione che non può che far consistere nel sostanziale allontanamento da ogni responsabilità e da ogni rapporto nell'ambito delle attività sportive federali. Da ultimo la sanzione che, genericamente indicata come preclusione dall'art. 21 N.O.I.F., deve assumere natura e caratteristiche di una delle sanzioni tipizzate dal C.G.S. ed esattamente da quell'art. 14 che prende in esame le violazioni da parte (tra gli altri) dei dirigenti dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile (e riserva al Presidente federale l'eventuale preclusione). Come nel caso del signor Pieroni che, avendo comunque dato causa alla revoca dell'affiliazione della società di cui era amministratore, ha violato le norme federali costituite dalle N.O.I.F.. La particolare gravità della condotta, quale desumibile dall'aver comunque condotto la società Ancona Calcio al fallimento, impone che la sanzione non sia meno grave della inibizione per il periodo massimo consentito di anni cinque (art. 14, comma 1. lettera e) e comma 2. C.G.S.), con proposta al Presidente federale di preclusione ai sensi del medesimo art. 14 comma 2. C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l'appello come innanzi proposto dal Sig. Pieroni Ermanno, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pieroni Ermanno nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l’appello come innanzi proposto dal Sig. Pieroni Ermanno, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pieroni Ermanno nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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