F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n.17/C del 14/11/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BIRELLI ADRIANO, PRESIDENTE DELL’U.S. PASSIGNANESE E DELLA SOCIETË U.S. PASSIGNANESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Ð Com. Uff. n. 28 del 14.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n.17/C del 14/11/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BIRELLI ADRIANO, PRESIDENTE DELL’U.S. PASSIGNANESE E DELLA SOCIETË U.S. PASSIGNANESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Ð Com. Uff. n. 28 del 14.10.2005) Il 17 aprile 2005 la societ. U.S Montegabbione denunciava al Comitato Regionale Umbria la telefonata ricevuta il 16 aprile 2005 dal proprio calciatore Gori Marco, con la quale un ignoto interlocutore lo invitava a vincere ad ogni costo la partita contro l’U.P. Tuoro, offrendo in cambio un compenso monetario. A seguito dell’ intervento effettuato dall’Ufficio Indagini veniva accertato che il numero telefonico dal quale era partita la telefonata in argomento era riconducibile al Presidente della U.S. Passignanese, Sig. Adriano Birelli. Il Sig. Birelli, sentito sul punto, ammetteva di aver contattato il calciatore per esortarlo Ò ad impegnarsi nelle ultime partite di campionato, come la sua squadra aveva fatto nella partita contro la PassignaneseÓ. Negava, altres., di aver mai offerto del denaro come corrispettivo per l’impegno richiesto. La Procura Federale, esaminata la relazione pervenuta il 14 giugno 2005, deferiva il Sig Birelli Adriano e la U.S. Passignanese avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria affinch. rispondessero rispettivamente : 1) il presidente per gli articoli 6 comma 1 C.G.S. e art. 1 comma 1 C.G.S. 2) la societ. per gli art. 6 commi 2 e 3, art. 2 comma 4 C.G.S. con conseguenti sanzioni, rispettivamente, mesi sei d’inibizione per il Sig. Birelli e l’ammenda di _ 600,00 per la Passignanese. Con la decisione riportata in epigrafe la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria proscioglieva il Sig. Birelli e la U.S. Passignanese dalle incolpazioni rispettivamente ascritte per la violazione dell’art. 6 comma 1 ed art. 6 commi 2 e 3 C.G.S. e dichiarava il primo responsabile per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S., e la seconda responsabile per la violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva tempestivo e rituale ricorso il Procuratore Federale chiedendo la condanna del Sig. Birelli e della U.S. Passignanese per le violazioni originariamente ascritte nell’atto di deferimento. All’udienza del 14 novembre 2005, venivano ascoltate le parti nelle persone del rappresentante della Procura Federale e dello stesso Sig. Birelli. Reputa la Commissione d’Appello Federale che l’appello interposto dalla Procura Federale meriti accoglimento. Il fatto contestato appare infatti provato nella ricostruzione storica effettuata dall’Ufficio Indagini, anche in virt delle sostanziali ammissioni del Presidente della Passignanese Sig. Birelli che ha ammesso, anche davanti alla Commissione d’Appello Federale, di essere stato l’autore della telefonata sopramenzionata. Il tentativo di ridimensionare la portata illecita del dimostrato contatto non pu. Sortire alcun effetto giuridico posto che non appare credibile che il fine che il Sig. Birelli si prefiggeva era unicamente quello di esortare il calciatore Gori al massimo impegno nel rispetto dei principi della sportivit.: non si comprenderebbe allora per quale motivo il Sig. Birelli non abbia declinato le proprie generalit., presentandosi compiutamente. Appare al contrario credibile il racconto del calciatore ( all. 3 rel. Uff. Ind.) che al proposito dichiara :Ó una persona che non si qualificava nonostante la mia insistente richiesta..Ó. Evidentemente il Sig. Birelli, riscontrato il fermo atteggiamento del calciatore a fronte di una proposta illecita, reputava prudente non declinare le proprie generalit., tentando di ottenere l’impunità. Non può condividersi l’assunto espresso nella motivazione della decisione di primo grado secondo il quale: Ò il C.D. premio a vincere non viene classificato dalla CAF come astratta ipotesi di illecito sportivoÉÓ  vero l’esatto contrario in quanto l’orientamento costante della C.A.F.  sempre stato quello di sanzionare qualsiasi forma di contatto personale riferito all’andamento di una gara da disputare, in particolar modo nelle fasi finali dei campionati, tra tesserati di societ. cointeressate al raggiungimento di un risultato sportivo; con l’aggravante che lo stesso Presidente della societ. Passignanese ha operato il contatto. I fatti cos. ricostruiti integrano gli estremi delle violazioni indicate nell’originario capo di incolpazione e pertanto la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria e per l’effetto infligge al Sig. Birelli Adriano la sanzione dell’inibizione per anni 2, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 14, comma 5, C.G.S.. Infligge, altres., alla U.S. Passignanese la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. h), C.G.S. e trasmette la decisione al Presidente della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, ai sensi della richiamata norma.
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