F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI DELLA INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI AVERSA MAURIZIO GIUSEPPE E GAMBARDELLA ALBERTO FINO AL 31.3.2006 E DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ REAL OXILIA DEVILS A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 28/11/05
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI DELLA INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI AVERSA MAURIZIO GIUSEPPE E GAMBARDELLA ALBERTO FINO AL 31.3.2006 E DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ REAL OXILIA DEVILS A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)
Con atto del 28.10.2005, il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta pubblicata sul C.U. n. 10 del 5 ottobre 2005 e relativa al deferimento a carico della Società Real Oxilia Devils e di suoi tesserati. In particolare il Procuratore impugna la sentenza nella parte in cui è stata inflitta alla predetta Società. L’ammenda di € 150,00, ritenendo tale sanzione troppo mite; si sostiene infatti l’ indubbia gravità, come si è espressa la stessa Commissione, della fattispecie e si ritiene che, attesa la natura dell’addebito, la motivazione, che si riferisce al fatto che l’infrazione accertata non ha influito sull’esito della gara n. sulla regolarità. del campionato, sia insufficiente a fondare la decisione di applicazione della sanzione dell’ammenda in luogo di quella della penalizzazione di punti, che si invoca nella misura di tre, o di quella ritenuta di giustizia. L’ appello non può. trovare accoglimento: va in primo luogo rilevato che nella fattispecie non si tratta di illegittimo tesseramento di calciatori extracomunitari mediante false attestazioni, ma dell’impiego di alcuni di questi per una sola volta mediante L’uso dei tesserini falsificati di altri calciatori. Ciò posto, il riferimento contenuto in sentenza circa la indubbia gravità della fattispecie appare riferito alla vicenda nel suo complesso e segnatamente al comportamento tenuto dai tesserati, sanzionati in misura che la stessa Procura Federale non ritiene incongrua, ma non certo al fatto in s. che, si ripete, ha riguardato una sola gara (ultima di campionato) perduta dalla Società cui l’infrazione è ascritta. Va inoltre evidenziato che proprio la mancata influenza del comportamento tenuto sulla regolarità della gara e sull’andamento del campionato appare, per ragioni di affinità, elemento sufficiente a determinare nella misura adottata sia la specie che l’entità. della pena. L’appello deve essere pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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