F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06 APPELLO DELL’U.S. OLIMPIA PALAZZOLO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE LAMPREDI FABIO, DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. LAMPREDI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 12/01/06
APPELLO DELL’U.S. OLIMPIA PALAZZOLO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE LAMPREDI FABIO, DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. LAMPREDI ANDREA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell’1.12.2005)
Il Procuratore Federale rilevato dalla documentazione acquisita che in data 13.3.2005, durante l’incontro Olimpia Palazzolo - F.C. Mercatale, il calciatore Leonardo Salvatici veniva colpito volontariamente e ripetutamente dal calciatore Lampredi Fabio che, al 38' del primo tempo, addirittura sferrava nei confronti del primo un violentissimo pugno al volto; accertato che per la violenza del colpo subito, il Salvatici perdeva completamente i sensi e veniva trasportato in autoambulanza in ospedale dove gli veniva riscontrato trauma cranico con una prima prognosi di 20 gg.; preso atto che l’episodio e Ie condotte anzidette, pur sfuggite all’arbitro, venivano dal Lampredi Fabio sostanzialmente ammesse in un'intervista pubblicata in data 15.3.2005 sul quotidiano "La Nazione"; valutato inoltre che il contenuto della dichiarazione suddetta non e stato oggetto di richiesta di rettifica alla testata giornalistica anzidetta né dallo stesso intervistato né dalla relativa società; considerato che dalla panchina della Olimpia Palazzolo, l’allenatore della stessa, Sig. Lampredi Andrea, istigava il fratello Lampredi Fabio a colpire ripetutamente il Salvatici Leonardo, proferendo ad alta voce la frase "Mi ha rotto i coglioni, Tiragliela"; deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana: 1. il Sig. Lampredi Fabio calciatore della società Olimpia Palazzolo; 2. il Sig. Lampredi Andrea allenatore della Società Olimpia Palazzolo; 3. la società Olimpia Palazzolo; per rispondere: i primi due, della violazione di cui all’art.1, comma 1 (principi di lealtà, corretezza e probità) C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari; la società Olimpia Palazzolo della violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ritenuta provata la responsabilità degli incolpati infliggeva: - al calciatore Lampredi Fabio la squalifica per anni uno - all'allenatore Lampredi Andrea la inibizione per otto mesi - alla U.S. Olimpia Palazzolo I'ammenda di euro 500,00 Ricorrevano innanzi la Commissione d'Appello Federale gli incolpati sostenendo una erronea valutazione e/o interpretazione delle risultanze processuali nonché contraddittorietà e/o nullità della motivazione che non aveva considerato i buoni precedenti disciplinari. Chiedevano pertanto il proscioglimento dagli addebiti o, in subordine una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. L’appello e infondato e va pertanto rigettato. Risulta dagli atti come, specie in occasione degli incontri disputati sul campo della Olimpia Palazzolo con la F.C. Mercatale, la U.S. Sambuca, la A.S.Impruneta e la U.S. Piandisco, vi fosse un atteggiamento provocatorio ed intimidatorio sistematicamente assunto dall'allenatore della Olimpia Palazzolo, Lampredi Andrea e dai giocatori, specie il Lampredi Fabio. Per quanto concerne il grave atto di violenza perpetrato da Lampredi Fabio ai danni del calciatore Salvatici nel corso della gara del 13.3.2005, la responsabilità dell’autore e stata accertata oltre che dalle testimonianze rese dai tesserati esaminati, anche dall’ammissione che lo stesso Lampredi fece nel corso dell’intervista resa al giornalista Bartoletti Leonardo, pubblicata su "La Nazione" del 15.3.2005. E' ben vero il Lampredi. Nel corso del suo interrogatorio (cita. AII.31), ha cercato di smentire quanto riportato nell’articolo stampa, ma alla domanda se avesse sporto querela contro il giornalista, ha dichiarato di non averne intenzione. La tendenza del Lampredi Fabio a praticare un giuoco duro, talvolta gratuitamente violento e ad assumere atteggiamenti intimidatori nei riguardi dei calciatori avversari durante Ie gare, è stata da lui mostrata in più occasioni, come risulta dalle dichiarazioni rese dai tesserati esaminati. Particolarmente gravi sono apparsi anche gli episodi che lo hanno visto protagonista ai danni dei calciatori Dell'Olio Niccolò, Brilli Lorenzo e Mascia Giuseppe. I gesti violenti non sono mai stati rilevati dai direttori di gara perché, evidentemente, il Lampredi ha sempre avuto cura di agire quando l’attenzione dell’arbitro era rivolta da altra parte. Anche il comportamento scorretto ed in stridente contrasto con i principi di sana competizione e sportività tenuto spesso da Lampredi Andrea, appare emergere in tutta evidenza da quanto acquisito agli atti dell’inchiesta. Frasi come:"Tiragli - Tenete gomiti alti" e simili, non possono essere considerate come incoraggiamento o incitamento rivolto ai propri calciatori per un maggiore impegno agonistico, bensì uno stimolo esplicito a praticare un giuoco estremamente duro, se non addirittura violento. Le sanzioni comminate sono poi congrue, commisurate - anche benevolmente - in relazione a quanto contestato ed accertato; in linea poi con la giurisprudenza adottata in casi analoghi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla U.S. Olimpia Palazzolo di Incisa Valdarno (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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