F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 16.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 21/12/05 A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 16.12.2005) Il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale (C.U. n. 61 del 6 dicembre 2005) squalificava il campo di giuoco della A.C. Nuovo Terzigno per n. 2 gare, gare da disputarsi in campo neutro e porte chiuse, e sanzionava la stessa con una ammenda di € 4.000,00 per comportamento violento e pericoloso per l’incolumità pubblica dei sostenitori della squadra sanzionata. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (C.U. n.69 del 16 dicembre 2005) rigettava il reclamo proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno, non risultando comprovata, come sostenuto dalla ricorrente, come gli atti aggressivi e pericolosi avessero partecipato persone non facenti parte dei sostenitori della squadra sanzionata. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Nuovo Terzigno sostenendo l’omessa e/o contraddittoria motivazione della decisione della Commissione Disciplinare dovuta soprattutto al fatto di non aver affatto considerato come, in analoghi precedenti in materia, anche più gravi la sanzione fosse stata inferiore. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del campo al presofferto, con revoca del campo neutro e/o delle porte chiuse, nonché di revocare I'ammenda o di ridurla considerevolmente. L’appello è fondato e va parzialmente accolto. Risulta dalle carte processuali come la società ricorrente, negli ultimi anni, si sia sempre comportata correttamente e come il proprio pubblico non abbia dato luogo a manifestazioni violente e che abbiano mai comportato squalifiche del proprio campo di giuoco. Inoltre, seguendo I'orientamento giurisprudenziale in analoghe circostanze, risulta congrua una riduzione della sanzione inflitta, riducendo la squalifica del campo a gioco a porte chiuse per una gara con diffida e la sanzione dell'ammenda ad € 1000,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Nuovo Terzigno di Terzigno (Napoli), riduce la sanzione inflitta della squalifica del campo di giuoco a porte chiuse ad una gara con diffida e la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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