F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 01/12/05 APPELLO DELL’A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005) Con delibera in data 30.11.2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, accogliendo il reclamo della A.S. Viterbo Calcio s.r.l., riduceva la squalifica al calciatore Francesco Statuto inflitta dal Giudice Sportivo da 5 a 4 gare effettive. Nella parte motiva la Commissione Disciplinare argomentava tale riduzione ritenendo che nel caso in esame l’aver colpito un avversario con una gomitata ad un occhio cagionandogli una ferita sopraccigliare non integrasse gli estremi della “particolare gravità della condotta violenta” di cui all’art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S.. Tale era stato erroneamente ritenuto e sanzionato dal primo giudice ma, considerato che l’episodio non aveva impedito al calciatore colpito di riprendere il gioco dopo le cure del caso, il secondo giudice decideva di ridurre a 4 le giornate di squalifica. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Viterbo Calcio s.r.l. adducendo la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che, una volta esclusa la “particolare violenza” del fatto avrebbe dovuto riferirsi a quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S. e conseguentemente ridurre in modo più congruo la sanzione inflitta. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, la Commissione Disciplinare ha effettivamente stabilito che il caso in esame integra gli estremi della “condotta violenta” di cui all’art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S. e non del fatto di “particolare violenza” con la conseguenza che avrebbe dovuto prendere come parametro di riferimento le 3 giornate di squalifica previste dal suddetto articolo, motivando eventuali ragioni che suggerivano di discostarsi da tale minima sanzione. Considerata tale comprovata omissione e valutato l’episodio così come ritenuto dalla Commissione Disciplinare si stima sanzione congrua alla fattispecie in esame quella di n. 3 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Viterbo Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Statuto Francesco a n. 3 giornate di gara.
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