• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 09/01/06
APPELLO DEL SIG. ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO DEL SIG. BLONDET GIOVANNI, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO SIG. PREZIOSI ENRICO, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S.( Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’AMMENDA DI e 10.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 09/01/06
APPELLO DEL SIG. ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO DEL SIG. BLONDET GIOVANNI, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO SIG. PREZIOSI ENRICO, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S.( Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’AMMENDA DI e 10.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
Il Procuratore federale, con atto del 5 settembre 2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C gli intestati incolpati, nonché la società genoana, in questa sede reclamanti, contestando loro la violazione del combinato disposto degli artt. 27 dello Statuto federale e 11-bis C.G.S., nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della società Genoa, in conseguenza della proposizione di azioni giudiziarie innanzi al Tribunale civile di Genova contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Successivamente i medesimi soggetti hanno esperito azione anche dinanzi al giudice amministrativo, ricorrendo in particolare al T.A.R. del Lazio per chiedere l’annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. del 27 luglio 2005 e di questa C.A.F. in data 8-16 agosto 2005. Di qui l’ulteriore atto di deferimento della Procura Federale, in data 1° dicembre 2005, riferito ai medesimi capi di imputazione. La Commissione Disciplinare ha dapprima respinto, con ordinanza, l’istanza di rinvio, formulata dalla Procura Federale con l’adesione della difesa degli incolpati, del procedimento instaurato in seguito al primo atto di deferimento al fine di riunirlo con l’ulteriore procedimento connesso al secondo deferimento (per il ricorso al T.A.R. del Lazio), quindi, confermando con le motivazioni di cui appresso la detta ordinanza (“il deferimento risale al 5 settembre 2005; il procedimento ha già subito un rinvio a nuovo ruolo ed è completamente istruito, solo in attesa di una decisione del merito, la quale non può essere ritardata oltre; non vi sono ragioni plausibili per un rinvio né tali dimostrate dalle due parti in causa; non esiste infine alcun obbligo processuale di concedere un rinvio richiesto unicamente per una riunione ad altro procedimento in istato diverso. Per completezza va ricordato che il provvedimento di riunione dei procedimenti non è previsto come obbligatorio da nessuna norma del C.G.S. ed a causa della sua natura essenzialmente discrezionale il diniego non è neppure censurabile quale vizio del procedimento”), ha deliberato, in relazione al primo deferimento, di infliggere la sanzione di un anno di inibizione a ciascuno dei deferiti, nonché, a carico della società genoana, tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 e l’ammenda di € 10.000,00. Con il reclamo in trattazione, i deferiti e la società genovese di appartenenza sono insorti avverso la detta decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, deducendo vizi inficianti il procedimento tenutosi presso la medesima Commissione, nonché, comunque, vizi ed errori che inficerebbero, nel merito, la decisione stessa. Come ribadito in sede di udienza i reclamanti, con l’adesione peraltro della Procura Federale, hanno insistito, in via preliminare, per la riunione del presente procedimento con quello promosso sulla base del deferimento in data 1° dicembre 2005, con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e rimessione delle parti dinanzi all’Organo di giustizia di prime cure. In verità, nella medesima sede, le parti reclamanti hanno anche chiesto che questa Commissione si pronunciasse altresì, pregiudizialmente, sul (dedotto) vizio di nullità della decisione impugnata per mancata corrispondenza del decisum alla contestazione da parte dell’Organo requirente. La Procura Federale ha controdedotto in udienza in ordine a tale censura. La Commissione d’Appello Federale, sentite le parti, ha deciso di pronunziarsi in ordine alle sole questioni preliminari e pregiudiziali. La questione di nullità non può però essere affrontata e decisa in questa sede, in quanto, siccome pregiudiziale di merito, presuppone, appunto, una valutazione del merito della pronunzia impugnata (corrispondenza tra chiesto e pronunziato) che risulta preclusa ed assorbita dalla risoluzione delle questioni preliminari di ordine procedurale sollevate dalle parti in limine litis. Come è noto (anche per il regime processual-penalistico), la natura esclusivamente processuale di siffatte questioni rende la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare (appunto) alla definizione nel merito della pretesa punitiva azionata. E ciò anche per evidenti esigenze di speditezza e certezza del rapporto processuale. Ciò premesso, sussistono in effetti motivi perché, sul punto, le istanze delle parti vengano accolte. E’ vero, ed è principio ben noto a questa Commissione, che la riunione dei procedimenti è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed insindacabili del Collegio giudicante, ma in questo caso è il presupposto dell’apprezzamento intervenuto in primo grado che si appalesa fallace, ovvero la “riunione ad altro procedimento in istato diverso”. E’, infatti, evidente che trattasi, in realtà, di un unico procedimento dove le azioni degli incolpati, l’oggetto delle cui contestazioni non mutava nella sostanza, risultano evidentemente avvinte, seppur esperite in tempi diversi, dal vincolo della “continuazione”. Cosicché la mancata considerazione della unicità sostanziale del procedimento ha prodotto un indebito frazionamento del procedimento stesso, con le evidenti possibili ricadute pregiudizievoli a carico degli incolpati stessi, relativamente, ad esempio, al possibile accumularsi di diverse sanzioni in relazione ad azioni diverse ma rientranti nel medesimo disegno comportamentale. Hanno ragione, pertanto, le parti a dolersi del mancato rinvio concesso in primo grado in vista della riunione (in senso formale) dei procedimenti. Il sopraesposto vizio procedurale, potendo comportare un vulnus delle prerogative di difesa e di tutela degli incolpati, anche in relazione alla garanzia del diritto ad un pieno contraddittorio, comporta, in accoglimento degli appelli, l’annullamento della decisione, ai sensi dell’art. 33, comma 5, ultimo periodo C.G.S., con rinvio alla Commissione Disciplinare per il nuovo e complessivo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg. Zarbano Alessandro, Blondet Giovanni, Preziosi Enrico e dal Genoa Cricket and F.C. di Genova, viste le questioni preliminari di rito, in accoglimento, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S.. Ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per nuovo esame di merito e dispone la restituzione delle tasse versate.
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