F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 20.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 16/01/06
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 20.10.2005)
1) La verifica CO.VI.SO.C. In data 27 gennaio 2005 appartenenti alla Commissione Vigilanza Società e Calcio (per brevità CO.VI.SO.C.) effettuavano una verifica ispettiva presso la sede della S.S. Sambenedettese s.r.l. e accertavano che detta società aveva trasmesso in data 14 maggio 2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati proprio in occasione della verifica medesima. Sulla scorta di tali documenti la Sambenedettese aveva ottenuto l'iscrizione al campionato 2004/2005, in base a quanto stabilito dalle disposizioni federali contenute nel Comunicato Ufficiale 167/A del 30 aprile 2004.
1.1.) Il calcolo dei parametri e gli ammortamenti In particolare la società, nei prospetti trasmessi alla CO.VI.SO.C., aveva indicato un parametro PA pari a 0,10 ed un parametro PD pari a 0,50, entità rientranti nei limiti previsti dall'allegato B) al Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004. Gli ispettori CO.VI.SO.C. avevano invece provveduto a ricalcolare sulla scorta della situazione contabile al 31 marzo 2004 ed avevano individuato, per contro, valori negativi e difformi, ossia, rispettivamente -0,96 e -74,06. Sulla scorta di tali conteggi il valore della carenza patrimoniale da ripianare - alla data del 31 marzo 2004 - sarebbe ammontato ad euro 552.963,44, in modo tale da ripristinare la misura minima del parametro PA, di 0,08. Gli ispettori specificavano altresì che le differenze tra il comunicato da parte della società ed il riscontrato in sede di verifica erano dovute alla mancata imputazione della perdita di euro 521.472,00 ed al mancato inserimento dei 9/12 degli ammortamenti risultanti al bilancio al 30 giugno 2004, per euro 20.936,00. Conseguenza di tali risultati era che la società, alla data del 31 marzo 2004, si era trovata nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 c.c. (oggi 2482-ter c.c.), venendo ad essere priva del requisito prescritto dal comma 1) lett. F) del sopra menzionato allegato B) al Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004. 2) Il deferimento del Procuratore Federale Sulla scorta di tali risultati ispettivi il Procuratore Federale deferiva, in data 23 maggio 2005, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il presidente pro tempore della S.S. Sambenedettese s.r.l. e la società medesima per rispondere, il primo, della violazione degli articoli 7 commi 1 e 3 e dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e la seconda della violazione dell'art. 2 comma 4 del medesimo codice per responsabilità diretta per le violazioni contestate al proprio presidente. 3) la difesa della S.S. Sambenedettese s.r.l. Nella memoria difensiva svolta nel proprio interesse, la Sambenedettese chiedeva alla Commissione Disciplinare di dichiarare la nullità del deferimento, in quanto il presidente all'epoca dei fatti in contestazione non era Umberto Mastellarini, nei cui confronti era stato chiesto il deferimento, ma Mario Bianchi, che rimase in carica sino al 16 settembre 2004. Secondo l'impostazione difensiva l'esclusione della persona oggetto del differimento avrebbe costituito causa di travolgimento del differimento medesimo anche per la Sambenedettese. Nell'affrontare gli argomenti relativi alla situazione debitoria, la società rilevava che:
I) l'indebitamento al 31 marzo 2004 era pari ad euro 826.000,00, che venivano rettificati in attivo con un coefficiente di rapporto R/I pari a 2,4, inserendo ricavi per euro 2.002.000,00;
II) lo stato patrimoniale metteva in luce solo apparentemente una perdita di euro 500.535,94, mentre la situazione patrimoniale al 31 marzo 2004 non presentava la perdita sì come prospettata, in quanto teneva conto delle cosiddette sopravvenienze attive, indicate come ricavi presunti: ossia crediti maturandi al 31 marzo 2004, ma da incassare al 31 dicembre 2004, per euro 437.928,52. Operando tale calcolo si arrivava ad una perdita di euro 52,647,42 con conseguente coefficiente di rapporto superiore ai minimi richiesti per i parametri P/A e P/D;
III) il prospetto P/A (sulla scorta dell'art. 85 par. IV N.O.I.F) presenterebbe un rapporto tra patrimonio netto contabile e attivo patrimoniale pari a 0,10580765, stabilendo l'allegato B) al Comunicato Ufficiale 162/A lett. E) una misura minima dello 0,08 per società nella medesima posizione della Sambenedettese che non si sono avvalse dell'art. 18 della legge 91/1981;
IV) anche il prospetto P/D sarebbe differente, venendo ad assumere un valore di 0,499696131, mentre il minimo richiesto è pari allo 0,25;
V) sulla scorta di tali considerazioni la società non verserebbe, pertanto, nelle condizioni critiche previste dall'art. 2447 c.c. (oggi 2482-ter del medesimo codice). Osservava ancora la Sambenedettese come la perdita di esercizio pari ad euro
500.535,94, sì come risultante dalla verifica ispettiva, era stata determinata omettendo di valutare: i contributi della Lega (pari ad euro 75.000,00), le fatture di acquisto emesse dalla società Galex (al cui importo la medesima avrebbe rinunciato, in quanto legata alla precedente proprietà, per un valore di euro 296.979,22), i contributi comunali (pari ad euro 75.709,30, versati però in periodo successivo e relativo all'esercizio 2005/2006): tutte voci inerenti a ricavi maturandi, il che porterebbe ad una perdita pari a “soli” euro 52.647,42. Secondo l'impostazione difensiva, la perdita come determinata dagli ispettori CO.VI.SO.C. non poteva rivestire alcuna credibilità, in quanto presentava solamente documenti contabili registrati e non esaustivi in ordine al lasso temporale considerato perché sprovvisti dei relativi documenti giustificativi, e perché incerti rispetto ai movimenti che sarebbero stati ufficializzati solo in bilancio, in modo tale da poter modificare il risultato della perdita, nel senso sopra prospettato. Viene rilevato dalla difesa della Sambenedettese come le rettifiche a bilancio vengano operate a fine anno e non alla data del 31 marzo: la situazione presentata alla CO.VI.SO.C. - pertanto - era ancora fluida e non cristallizzata, come invece in periodo successivo alla data del 31 di marzo medesima. Con riferimento agli ammortamenti, sempre viene osservato che i 12/12 sono iscritti regolarmente al bilancio al 31 dicembre, e, pertanto il mancato inserimento dei 9/12 non può ritenersi illecito. Anche per quanto attiene al profilo riguardante la mancata ricapitalizzazione della società, la Sambenedettese ritiene di non aver superato i limiti imposti dalle norme, trovandosi applicazione il disposto dell'art. 2446 c.c. e non quello ex art. 2447 stesso codice. Ed in effetti il capitale della società sarebbe stato azzerato per perdite (pari ad euro 911.231,00) e successivamente ricostituito attingendo dalla riserva dei versamenti soci in conto copertura perdite per euro 571.802,00, riducendo quindi le perdite stesse ad euro 328.429,00, con aumento contestuale del capitale ad euro 339.429,00, contro versamento soci da offrire in opzione alla pari ai soci in proporzione delle rispettive quote possedute. In data 12 aprile 2005 è stata, di conseguenza, operata la riduzione del capitale ad euro 11.000,00, con assorbimento della perdita sì come appena quantificata. La difesa conclude, infine, asserendo che, in ogni modo, non si sarebbe trattato di documenti viziati da mendacio, ovvero alterati, in quanto inesistente la falsificazione di propri documenti contabili.
4) La sentenza della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con decisione 7 ottobre 2005, pubblicata con comunicato ufficiale n. 80/C in data 20 ottobre 2005, deliberava di prosciogliere dalle imputazioni contestate, rispettivamente, Umberto Mastellarini per non aver commesso il fatto e la S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l. perché il fatto non sussiste. Nella motivazione della delibera la Commissione Disciplinare in primo luogo affrontava il problema del rapporto tra la responsabilità del legale rappresentante e quella della società rappresentata, chiarendo come possano sussistere due ipotesi di tale istituto: una prima, che viene definita responsabilità mediata, che si riferisce a comportamenti e condotte del legale rappresentante che - se commessi da un semplice tesserato - comporterebbero il coinvolgimento a titolo di responsabilità oggettiva della società e che viene invece considerata come diretta per il solo fatto che a compierli è proprio il legale rappresentante; un seconda, che quel giudice definisce come responsabilità non mediata e, pertanto, responsabilità diretta in senso tecnico, e che si verifica quando l'agire del legale rappresentante si concretizza nel solo mezzo attraverso cui la persona giuridica manifesti ed attui la propria volontà, quale conseguenza dello svolgersi del rapporto organico tra soci, assemblea e componente di governance. Secondo la Commissione Disciplinare la condotta dell'organo di governance consegue e non precede la formazione della volontà dei soci e solo un atto di disconoscimento espresso o tacito potrebbe valere ad impedire gli effetti nella sfera giuridica della società medesima. Nel caso in esame, pertanto, si verserebbe in ipotesi in cui le vicende ascrivibili alla società sono del tutto separate da quelle relative al suo legale rappresentante, con la conseguenza che non si può sostenere la nullità del deferimento per eventuale erronea identificazione del soggetto che agiva per la persona giuridica. Nel merito la Commissione Disciplinare esaminava la portata delle norme da applicare. In primo luogo sosteneva che - nell'emanare il C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004 - il legislatore federale ha voluto instaurare un sistema di controlli preventivi, in modo tale da agevolare l'operato della CO.VI.SO.C. nella sua funzione istituzionale di accertare l'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato.
Secondo tale impostazione le comunicazioni dei dati entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva rivestono natura provvisoria di un bilancio di previsione. Secondo la Commissione, pertanto, le valutazioni in merito alla sufficiente capitalizzazione della società devono essere riferite ai tempi tecnici dell'esercizio contabile secondo i dettami e le regole del codice civile, che richiedono la copertura di situazioni debitorie consolidate e non di partite correnti: a tale verifica la società avrebbe regolarizzato la situazione con l'assemblea tenuta in data 10 marzo 2005, con ricostituzione del capitale al minimo legale. La Commissione, inoltre, prendeva atto della sussistenza di irregolarità di natura formale e di dati incongruenti, ma non rilevava attività di alterazione, ovvero falsificazione dei dati contabili, elemento questo ritenuto essenziale per la configurazione della violazione delle norme contestate.
5) Il ricorso del Procuratore Federale Avverso la decisione della Commissione Disciplinare sopra descritta proponeva
appello il Procuratore Federale, sostenendo che:
I) la documentazione prodotta dalla società non possedeva i requisiti di idoneità per suffragare le ipotesi difensive descritte negli atti processuali di parte avversa. Secondo la Procura Federale, infatti, pur avendo sostenuto la società che nel conto economico mancavano nel computo contributi della Lega per euro 75.000,00; sopravvenienze attive per euro 296.979,00 (originate da asserita rinuncia da parte di un creditore della Sambenedettese) nonché contributi comunali per euro 75.709,00, la medesima non produceva alcuna di tali pezze giustificative delle relative affermazioni;
II) nel bilancio acquisito e datato 30 giugno 2004 (che rivestirebbe i caratteri della definitività ed immutabilità) non erano riportate tra i componenti positivi le sopravvenienze attive che risultavano nella situazione prodotta e cristallizzata dalla società alla data del 31 marzo 2004;
III) i calcoli relativi ai prospetti dei parametri P/A e P/D non erano, in ogni modo, corretti, ma erano inferiori ai minimi previsti dalla normativa contenuta nell'art. 85 paragrafo IV delle N.O.I.F. Infatti non veniva riportata la perdita di euro 520.000,00, che se inserita, anche a voler prendere in considerazione tutti gli altri elementi riportati nella memoria difensiva, avrebbe portato ad un calcolo del rapporto P/A pari e 0,055, inferiore al minimo consentito di 0,08. Ed ancora, in accademica ipotesi di eliminazione dei finanziamenti soci postergati e contestati dagli ispettori CO.VI.SO.C. - in quanto relativi al rinunce a crediti effettuati da persone che non rivestivano la qualità di socio - i rapporti tra P/A e P/D sarebbero stati sempre inferiori a quanto previsto per legge;
IV) il Procuratore Federale chiedeva in ogni caso l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della Sambenedettese all'epoca dei fatti;
V) in riferimento alla qualificazione della falsificazione il Procuratore Federale sosteneva che lo spirito del legislatore è proprio quello di sanzionare tutti i comportamenti che si concretizzino in una rappresentazione di una situazione contabile gravemente difforme dal vero, realizzata attraverso l'indicazione di dati contabili non veritieri.
6) Le controdeduzioni della difesa della Sambenedettese I) la difesa insisteva nella eccezione di nullità dell'intero deferimento, viziato ab origine dall'errata identificazione del legale rappresentante della Sambenedettese all'epoca dei fatti in contestazione, affermando, altresì la assoluta carenza dell'elemento soggettivo con riguardo alla contestazione di intenzionale falsificazione dei documenti oggetto dell'incolpazione medesima;
II) con riferimento alla rinuncia al credito proposta da Galex s.r.l., la difesa contestava l'interpretazione formulata dal Procuratore Federale del contenuto dell'art. 2214 c.c., in quanto riduttivo e limitativo della concreta applicazione delle norme che disciplinano la tenuta dei libri contabili, concludendo per la validità e congruità del documento prodotto (come all. 107) dove sarebbe stata conclamata la regolarità dell'operazione, con riguardo all'inserimento in contabilità in modo valido;
III) ancora, la difesa sosteneva che i proventi straordinari fossero stati correttamente inseriti in contabilità in quanto nel bilancio erano state considerate – correttamente - le cifre nel loro ammontare complessivo;
IV) la difesa sosteneva, inoltre, che la contestazione relativa alla mancata compilazione dei prospetti P/A e P/D sarebbe stata tardiva e non ammissibile, per questo, in secondo grado.
7) La decisione di questa Commissione d' Appello Federale La Commissione d' Appello Federale osserva: Nell'allegato B al Comunicato Ufficiale 162/A sono stabilite le condizioni per l'iscrizione ai campionati professionistici della stagione sportiva 2004/2005. In particolare sono richiesti: I) il rispetto dei criteri di natura economica e finanziaria validi per il rilascio delle licenze UEFA; II) l'assenza di debiti nei confronti dell'Erario con riferimento ai contratti con i tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; III) l'assenza di debiti caduti al 30 aprile 2004 sempre con riferimento ai lavoratori e tesserati e nei confronti di enti previdenziali e fondo di fine carriera; IV) l'assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004 sia nei confronti di F.I.G.C., sia delle Leghe che di società affiliate alla F.I.G.C., ed anche quei debiti che derivino dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti che abbiano il riconoscimento di istituzioni calcistiche nazionali ovvero internazionali; V) il rispetto del rapporto PA contenuto nell'art. 85 pargarafo IV delle N.O.I.F., con riguardo ad una situazione patrimoniale cristallizzata
al 31 marzo 2004 nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale, ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per quelle società che non si sono avvalse della facoltà indicata nell'art. 18-bis della legge 91/81 (introdotto con legge 27/2003), nonché il rispetto del rapporto PD indicato nell'art. 85 paragrafo V delle N.O.I.F., sempre stabilita al 31 marzo 2004 con indice minimo di 0,25 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; VI) l'assenza delle condizioni che consentano l'applicazioni del disposto dell'art. 2447 c.c. e, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 c.c., che siano stati formalizzati gli adempimenti ivi previsti. Gli accertamenti effettuati presso la sede della Sambenedettese dagli ispettori CO.VI.SO.C. in data 27 gennaio 2005 hanno evidenziato, tra l'altro, quanto segue: A) nella nota integrativa al bilancio 30 giugno 2004 viene dichiarato che i soci hanno versato a dicembre 2004 la somma di euro 207.000,00 necessaria per ottenere dall'istituto di credito Tercas s.p.a. il rilascio di fideiussione bancaria a favore della Lega Calcio. Tale versamento non è transitato per le casse sociali in quanto erogato
direttamente dal socio di maggioranza Bathford Ltd (con sede in Manchester, UK, che possiede 9.900 quote, mentre 1.100 sono di titolarità di Umberto Mastellarini) in favore di Tercas medesima: secondo gli ispettori tale operazioni non
rileva in quanto rimane un rapporto circoscritto tra Bathford e Tercas; B) al 27 gennaio 2005 non si era ancora provveduto a ripianare le perdite maturate al 30 giugno 2004;
C) al 30 settembre 2004 la Sambenedettese non aveva provveduto al saldo di debiti scaduti nei confronti dell'Erario (IVA, IRPEF ed addizionali) per euro 316.317,00, quando già era stata effettuata ispezione CO.VI.SO.C. in data 25 giugno 2004; D) nei confronti dell'ENPALS risultava un debito complessivo pari ad euro 233.988,00;
E) pur avendo aderito al cosiddetto condono tombale, istituito con legge 289/2002, la società non ha provveduto al saldo delle rate concordate con l'amministrazione finanziaria, con conseguente inefficacia del condono medesimo; F) gli ispettori hanno dichiarato di aver effettuato il calcolo dei parametri P/A, P/D ed R/I con riguardo alle situazioni contabili al 31 marzo ed al 30 settembre 2004 e con riferimento ai dati riportati nel bilancio al 30 giugno 2004. Il conteggio ha evidenziato parametri peggiori rispetto a quelli inviati dalla società. In particolare:
F1) il bilancio al 30 giugno 2004 è stato approvato con l'assemblea del 30 dicembre 2004;
La posta relativa ai “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere di ingegno” è stata iscritta tra le attività con valore netto di euro 211.330,00: di tale importo, la somma di euro 5.091,00 è costituita dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, mentre per il residuo di euro 206.239,00 non è stata fornita spiegazione alcuna, non essendo, tra l'altro, mai stato ammortizzato detto ammontare; F2) la voce proventi straordinari per euro 101.979,00 non è stata oggetto di riscontri oggettivi;
F3) la società ha esibito agli ispettori CO.VI.SO.C. una situazione contabile con perdita in formazione di euro 151.375,00;
G) nell'evidenziare una assoluta carenza di informazioni da parte della Sambenedettese sulle poste inserite ed esposte nel bilancio al 30 giugno 2004 e
per le situazioni patrimoniali al 31 marzo ed al 30 settembre 2004, gli ispettori CO.VI.SO.C. hanno accertato una perdita di euro 901.231,00 al 30 giugno 2004 ed una perdita di euro 1.052.606,00 al 30 settembre 2004 e fronte di un capitale sociale di euro 11.000,00;
H) inoltre, l'asserita ricapitalizzazione per euro 571.801,82 non è stata considerata come aumento di capitale in quanto, come sopra anticipato, si tratta di versamenti non provenienti dai soci attuali, ma da Alessandro Gaucci e da Galex s.r.l., e pertanto non possono essere considerati come provenienti da soci, ma come debiti verso terzi;
I) la società non ha provveduto al pagamento delle rate di condono e dei contributi ENPALS, essendo quantificato nei confronti degli istituti previdenziali un debito scaduto di euro 233.988,00 e nei confronti dell'erario di euro 316.000,00;
L) il calcolo dei parametri è totalmente difforme da quello proposto ed inviato dalla Sambenedettese, come sopra osservato al punto 2) in merito al calcolo dei parametri medesimi. Tali premesse consentono di poter affermare che nella contabilità della Sambenedettese si sono verificate irregolarità sia di natura formale sia di carattere sostanziale, irregolarità che evidenziano confusione e non correttezza sotto un profilo contabile, ma che non travalicano quei limiti che portano ad una affermazione di falso nelle scritture contabili della società. Per poter affermare che i dati indicati nel bilancio e nelle scritture contabili in genere (e successivamente comunicati all'autorità di controllo) è necessaria la presenza di un elemento strettamente connesso alla frode che è strumentale per la falsificazione medesima e che comporta ulteriori indagini da parte degli organi inquirenti. Nel caso delle scritture esibite dalla Sambenedettese si può rilevare che le poste ed i conti in contestazione sono modificati nel tempo e differenti, ma in ogni modo, attengono ad una situazione in divenire, con riferimento a determinati momenti temporali del medesimo esercizio contabile, ma non si può effettuare una similitudine che affermi che ciò che è irregolare (ovvero modificato nel tempo) sia per ciò stesso affetto da falsità. Nel mutuare alcuni principi giuridici dalla giurisprudenza di carattere penale si può individuare - tra le altre -la decisione della Cassazione Sez. V, sent. n. 5399 del 12 giugno 1984, che ha affermato che l'erronea valutazione delle poste attive e passive di una società non è idonea a realizzare il reato di false comunicazioni sociali, il cui elemento soggettivo richiede l'intenzione di porre in essere una situazione ingannevole. Ancora la Cassazione, Sez. V, sent. n. 6881 dell' 1 giugno 1999 ha affermato che il delitto di false comunicazioni sociali, contenuto nella formulazione dell'art. 2621 c.c. (nella versione, ovviamente, del 1942), si concretizza in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata che vede come oggetto la rappresentazione di circostanze di fatto con riferimento alle condizioni economiche della società in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi. Infine, la Cassazione Sez. V, sent. n. 1358 del 06-02-1987 ha ritenuto che si ravvisa il delitto di falso ideologico - che può essere paragonato nei contenuti e nei presupposti al falso in comunicazioni sociali - seppur in atto pubblico - qualora sia presente il dolo generico Ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico. Tuttavia, ciò non comporta la conseguenza che il dolo sia per così dire in re ipsa, dovendo, esso, essere sempre provato con rigore e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione della persona nei cui confronti di contesti l'ipotesi delittuosa in esame, come nelle ipotesi in cui risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, poiché il nostro ordinamento non contempla la figura del falso documentale colposo. Con riferimento anche all'ipotesi del bilancio della S.S. Sambendettese, si può affermare che il dolo si manifesta attraverso segni esteriori, ossia quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico. Viene ad assumere valore, pertanto, (e soprattutto ai fini della prova) l'eventuale scopo perseguito dagli amministratori della società calcistica in esame, con la conseguenza che l'indagine comporta che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti. E ciò, con riguardo a quanto sopra riassunto e compendiato non si ravvisa nel caso in esame. Per tali motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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